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101.0 KV CH-OW

Art. 64 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - 4. Trattamento

Poteri statali e le loro funzioni - Poteri cantonali - Popolo
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Art. 64 Costituzione cantonale, CC - 4. Trattamento · 4. Trattamento

1. Un'iniziativa popolare costituzionale presentata come proposta generale deve essere sottoposta a referendum entro un anno, a meno che il Consiglio del Cantone non la approvi. Se il Consiglio del Cantone la approva o viene accettata dal popolo, il Consiglio del Cantone deve elaborare un progetto che può essere sottoposto a votazione popolare entro due anni.

2. Il Consiglio del Cantone deve trattare un'iniziativa popolare costituzionale nella forma di un progetto elaborato in modo tale che possa essere sottoposta a referendum entro due anni, insieme a un eventuale controprogetto.

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