101.0
KV
CH-OW
Art. 64 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - 4. Trattamento
Poteri statali e le loro funzioni - Poteri cantonali - Popolo
Art. 64 Costituzione cantonale, CC - 4. Trattamento · 4. Trattamento
1. Un'iniziativa popolare costituzionale presentata come proposta generale deve essere sottoposta a referendum entro un anno, a meno che il Consiglio del Cantone non la approvi. Se il Consiglio del Cantone la approva o viene accettata dal popolo, il Consiglio del Cantone deve elaborare un progetto che può essere sottoposto a votazione popolare entro due anni.
2. Il Consiglio del Cantone deve trattare un'iniziativa popolare costituzionale nella forma di un progetto elaborato in modo tale che possa essere sottoposta a referendum entro due anni, insieme a un eventuale controprogetto.