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101.0 KV CH-OW

Art. 52 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Anno di carica

Poteri statali e loro funzioni - Disposizioni generali
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Art. 52 Costituzione cantonale, CC - Anno di carica · Anno di carica

1. L'anno d'ufficio delle autorità cantonali e comunali inizia, salvo qualora la legislazione o il regolamento comunale non contengano disposizioni differenti, il 1º luglio e termina il 30 giugno.

2. Le dimissioni sono possibili alla fine dell'anno d'ufficio. La legislazione può stabilire eccezioni per una dimissione anticipata.

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