101.0
KV
CH-OW
Art. 52 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Anno di carica
Poteri statali e loro funzioni - Disposizioni generali
Art. 52 Costituzione cantonale, CC - Anno di carica · Anno di carica
1. L'anno d'ufficio delle autorità cantonali e comunali inizia, salvo qualora la legislazione o il regolamento comunale non contengano disposizioni differenti, il 1º luglio e termina il 30 giugno.
2. Le dimissioni sono possibili alla fine dell'anno d'ufficio. La legislazione può stabilire eccezioni per una dimissione anticipata.