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101.0 KV CH-OW

Art. 46 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Eleggibilità

Poteri statali e loro funzioni - Disposizioni generali
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Art. 46 Costituzione cantonale, CC · Eleggibilità

1. Eleggibili negli organi cantonali e comunali sono i residenti nel cantone aventi diritto di voto. Le persone sottoposte a tutela non sono eleggibili. La legislazione determina in quali casi il diritto di voto o la residenza non sono requisiti per l’eleggibilità.

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