101.0
KV
CH-OW
Art. 45 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Separazione dei poteri
Autorità statali e le loro funzioni - Disposizioni generali
Art. 45 Costituzione del Cantone, CC · Separazione dei poteri
1. La potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria sono fondamentalmente separate.
2. I membri del Consiglio Cantonale così come i pubblici ministeri, l'avvocato dei minori e il suo supplente non possono appartenere né al Tribunale Cantonale né al Tribunale Superiore.
3. I membri del Consiglio Esecutivo non possono appartenere né al Consiglio Cantonale né a un tribunale o a un consiglio comunale.
4. I membri di un'autorità di conciliazione o di un tribunale non possono appartenere contemporaneamente a un'istanza giudiziaria superiore.