Legislator Giurisprudenza & Legislazione
101.0 KV CH-OW

Art. 45 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Separazione dei poteri

Autorità statali e le loro funzioni - Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (118 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 45 Costituzione del Cantone, CC · Separazione dei poteri

1. La potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria sono fondamentalmente separate.

2. I membri del Consiglio Cantonale così come i pubblici ministeri, l'avvocato dei minori e il suo supplente non possono appartenere né al Tribunale Cantonale né al Tribunale Superiore.

3. I membri del Consiglio Esecutivo non possono appartenere né al Consiglio Cantonale né a un tribunale o a un consiglio comunale.

4. I membri di un'autorità di conciliazione o di un tribunale non possono appartenere contemporaneamente a un'istanza giudiziaria superiore.

← Art. 44 Costituzione cantonale, CC - 6. Contributo finanziario dei comuni Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Sovranità Art. 46 Costituzione cantonale, CC →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →