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KV
CH-OW
Art. 4 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Organizzazione delle chiese
Chiesa e Stato
Art. 4 Costituzione cantonale, CC - Organizzazione delle chiese · Organizzazione delle chiese
1. Le comunità religiose si organizzano secondo la loro auto-comprensione ecclesiastica.
2. Per l'organizzazione della chiesa cattolica, il diritto canonico cattolico è determinante. L'organizzazione della comunità parrocchiale si realizza secondo le disposizioni della costituzione cantonale.
3. La chiesa evangelico-riformata si dota di un'organizzazione ecclesiastica che richiede l'approvazione del Consiglio cantonale ed è da approvare, a condizione che non vi sia violazione del diritto federale o del diritto costituzionale cantonale.
4. La direzione ecclesiastica delle confessioni è riconosciuta, gli uffici ecclesiastici sono pubblici uffici, ed è garantito il diritto di riscossione delle imposte delle comunità parrocchiali.