101.0
KV
CH-OW
Art. 12 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Protezione nel procedimento penale
**Diritti e doveri dei cittadini - Diritti fondamentali**
Art. 12 Costituzione cantonale, CC · Protezione nel procedimento penale
1. Arresto, perquisizione domiciliare, sequestro e altri interventi nella sfera privata possono essere disposti solo nei casi previsti dalla procedura penale. La detenzione e la condanna ingiustificata danno diritto alla persona interessata a un risarcimento da parte dello Stato.