101.0
KV
CH-OW
Art. 104 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Patrimonio delle parrocchie e imposta parrocchiale
Autorità Statali e le loro Funzioni - Autorità Comunali - Comuni Religiosi
Art. 104 Costituzione cantonale, CC · Patrimonio delle parrocchie e imposta parrocchiale
1. Le comunità ecclesiastiche amministrano il patrimonio della comunità ecclesiastica secondo la sua destinazione generale e le disposizioni particolari dei fondi ad esse appartenenti. Se una comunità ecclesiastica amministra il patrimonio di persone giuridiche ecclesiastiche, è necessario rendere conto al vescovo. L'autorità di vigilanza è il consiglio di governo.
2. Le imposte parrocchiali necessarie per coprire i loro bisogni finanziari si conformano alla legge fiscale.