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101.0 KV CH-OW

Art. 104 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Patrimonio delle parrocchie e imposta parrocchiale

Autorità Statali e le loro Funzioni - Autorità Comunali - Comuni Religiosi
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Art. 104 Costituzione cantonale, CC · Patrimonio delle parrocchie e imposta parrocchiale

1. Le comunità ecclesiastiche amministrano il patrimonio della comunità ecclesiastica secondo la sua destinazione generale e le disposizioni particolari dei fondi ad esse appartenenti. Se una comunità ecclesiastica amministra il patrimonio di persone giuridiche ecclesiastiche, è necessario rendere conto al vescovo. L'autorità di vigilanza è il consiglio di governo.

2. Le imposte parrocchiali necessarie per coprire i loro bisogni finanziari si conformano alla legge fiscale.

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