Art. 101 Costituzione del Cantone Obvaldo (Costituzione cantonale, KV) (Kantonsverfassung, KV) - Esistenza
Art. 101 Costituzione cantonale, CC - Esistenza · Esistenza
1. I membri di confessione cattolica del comune residenziale costituiscono la comunità ecclesiastica cattolica. Mediante decisione di un'assemblea comunale confessionale o attraverso una legge, può essere costituita una comunità ecclesiastica cattolica autonoma con un proprio consiglio parrocchiale. Le controversie patrimoniali derivanti da tale autonomia tra il comune di residenza e la comunità ecclesiastica devono essere decise dal tribunale amministrativo.
2. L'esistente comunità ecclesiastica evangelica-riformata è riconosciuta come ente di diritto pubblico. Con riserva di approvazione da parte del Consiglio cantonale, possono essere costituite ulteriori comunità ecclesiastiche evangeliche-riformate.
3. Per la rappresentanza complessiva verso l'esterno, l'ordinamento di interessi comuni e l'attuazione di un adeguato riequilibrio finanziario, le comunità ecclesiastiche di ogni confessione possono unirsi in un'associazione di comunità ecclesiastiche.