Legge sull'esercizio dell'avvocatura (Legge cantonale sull'avvocatura, AnwG) - Oggetto (AnwG)
Indice delle disposizioni (34)
Testo normativo (34 Articoli)
1. Questa legge attua la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e regola la rappresentanza delle parti davanti ai tribunali e alle autorità inquirenti penali, l'acquisizione del patentino di avvocato, l'esercizio della professione forense nel Cantone, nonché la vigilanza sugli avvocati e sulle avvocate.
1. Il Consiglio di Stato elegge la Commissione degli Avvocati composta da cinque membri, in cui sono rappresentati i tribunali e gli avvocati registrati nel Cantone; esso nomina la presidenza e la vicepresidenza.
2. La Commissione degli Avvocati nomina per la segreteria della commissione e per la supplenza rispettivamente un cancelliere o una cancelliera del Tribunale superiore.
1. La Commissione degli Avvocati è l'autorità di vigilanza sugli avvocati ai sensi della BGFA.
2. Essa è in particolare competente per
1. la gestione del registro cantonale degli avvocati e dell'elenco pubblico ai sensi della BGFA;
2. lo svolgimento di procedimenti di vigilanza e disciplinari;
3. la decisione in merito alla dispensa dal segreto professionale;
4. lo svolgimento dell'esame per avvocati;
5. il rilascio e la revoca del brevetto di avvocato;
6. la somministrazione dell'esame di idoneità ai sensi dell'art. 31 BGFA;
7. la conduzione del colloquio di idoneità ai sensi dell'art. 32 BGFA;
8. la decisione riguardo all'iscrizione nel registro;
9. l'iniziare le pubblicazioni richieste da questa legge o dalla BGFA nel Bollettino ufficiale.
3. La Commissione degli Avvocati adotta tutte le ordinanze e le disposizioni che la legislazione non assegna a un'altra istanza.
1. La professione di avvocato è esercitata da chi
1. * è in possesso di un brevetto d'avvocato; e
2. * rappresenta persone in procedimenti davanti al tribunale, ad altre autorità o verso terzi o fornisce consulenza su questioni legali, utilizzando il titolo professionale di avvocata o avvocato o una designazione equivalente.
2. ...
3. La rappresentanza professionale delle parti ovvero la difesa delle parti in procedimenti civili, penali e amministrativi è disciplinata dall'art. 70 della Legge sui Tribunali e le Autorità Giudiziarie (Legge sui Tribunali, GerG)[3].
1. Le persone che, ai fini formativi, operano presso un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati e che rappresentano le parti ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 o 2 GerG necessitano di un'autorizzazione da parte della Presidenza della Commissione degli Avvocati.
2. L'autorizzazione è concessa quando
1. sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 7 cpv. 3 e all'art. 8 cpv. 1 lettere a-c BGFA;
2. si garantisce che l'attività della praticante o del praticante avvenga sotto la responsabilità dell'avvocata o dell'avvocato.
3. L'autorizzazione è valida per due anni. Può essere revocata se il comportamento della praticante o del praticante dà luogo a giustificata contestazione.
4. Le autorizzazioni di praticantato extracanotali sono riconosciute come valide, se il rispettivo cantone mantiene il principio di reciprocità.
1. Le avvocate e gli avvocati sono tenuti, su richiesta dei tribunali e delle autorità inquirenti, a dimostrare la loro registrazione professionale secondo la LFCA.
2. I tribunali, le autorità inquirenti e la commissione degli avvocati possono richiedere agli avvocati che forniscono servizi e sono cittadini degli Stati membri dell'UE di dimostrare le loro qualifiche professionali.
1. Chi desidera conseguire il diploma di avvocato del Cantone deve superare l'esame di abilitazione forense.
2. Chi ha superato l'esame nel Cantone è autorizzato a utilizzare il titolo professionale di avvocata o avvocato.
1. All'esame di abilitazione forense è ammesso chi
1. * soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a e art. 8 cpv. 1 lett. a - c della BGFA;
2. * ha svolto, di regola, un'attività pratica a tempo pieno per 12 mesi in Svizzera presso un avvocato o un'avvocatessa iscritta/o nel registro cantonale degli avvocati ai sensi della BGFA o nell'amministrazione della giustizia; e
3. * possiede la cittadinanza svizzera oppure ha residenza legale in Svizzera ed è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa indipendente.
2. L'attività pratica di cui al cpv. 1 num. 2 deve essere svolta per almeno sei mesi presso un avvocato o un'avvocatessa e per almeno sei mesi nel Cantone.
3-4
...
1. La candidata o il candidato deve dimostrare, durante l'esame di abilitazione forense, le conoscenze giuridiche necessarie per l'esercizio della professione legale.
2. L'esame di abilitazione forense si compone di una prova scritta e di una orale.
1. La commissione degli avvocati valuta l'esame scritto e l'esame orale ciascuno con "superato" o "non superato".
2. Se l'esame scritto non è superato, l'esame da avvocato è considerato non superato. È ammesso all'esame orale chi ha superato l'esame scritto.
3. L'esame da avvocato è superato se sia l'esame scritto che l'esame orale sono valutati con "superato".
1. La candidata o il candidato può ripetere l'esame orale non superato una volta entro un anno.
2. Un esame d'avvocato non superato può essere ripetuto.
3. ...
1. Dopo aver superato l'esame, la commissione degli avvocati rilascia il brevetto d'avvocato.
2. Il rilascio del brevetto d'avvocato deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale.
1. Per lo svolgimento dell'esame di abilitazione forense sono previste delle tasse. Esse devono essere versate anticipatamente.
2. Le ripetizioni sono soggette a tasse.
1. Il titolare del brevetto di avvocato può dichiarare per iscritto alla commissione degli avvocati di rinunciare al brevetto di avvocato.
2. La commissione degli avvocati rifiuta di accettare la rinuncia, se è incombente un divieto temporaneo o permanente di esercizio della professione ai sensi della BGFA.
1. La commissione avvocati revoca il brevetto di avvocato alla titolare o al titolare quando
1. i requisiti personali ai sensi dell'art. 8 LLCA non sono più soddisfatti; oppure
2. nei confronti della titolare o del titolare è stato pronunciato un divieto di esercizio della professione temporaneo o permanente ai sensi della LLCA.
1. La Commissione degli avvocati può riemettere il brevetto di avvocato in caso di rinuncia, se sono soddisfatti i requisiti personali secondo l'art. 8 BGFA.
2. Può richiedere la ripetizione totale o parziale dell'esame d'avvocato se sussistono dubbi sulle capacità professionali per il brevetto di avvocato.
1. Le avvocate e gli avvocati devono predisporre azioni preparatorie per il caso della loro morte o incapacità permanente di agire, in modo che gli incarichi in corso possano essere proseguiti in tali circostanze.
2. Se non sono state intraprese azioni preparatorie e l'attività non può essere continuata attraverso la sostituzione, la commissione degli avvocati incarica una avvocata o un avvocato di continuare gli incarichi in corso e di concludere lo studio, nell'interesse della clientela e nel rispetto del segreto professionale. La avvocata o l'avvocato agisce sotto la propria responsabilità, ma per conto e a spese dello studio legale da concludere.
1. La Commissione degli avvocati gestisce l'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 5 della LLCA e l'elenco pubblico ai sensi dell'art. 28 della LLCA.
2. I documenti richiesti per la prova delle condizioni personali ai sensi dell'art. 8 della LLCA non devono avere più di tre mesi al momento della presentazione.
1. L'iscrizione nell'albo degli avvocati deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale ai sensi dell'art. 6 della BGFA.
1. Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e comunali segnalano senza indugio alla commissione degli avvocati i seguenti casi
1. che fanno sorgere il sospetto che una avvocatessa o un avvocato abbia violato le regole professionali o altre disposizioni di questa legge o della LCA; oppure
2. che possono comportare la cancellazione dal registro degli avvocati, dall'elenco ai sensi dell'art. 28 LCA, o dall'albo degli avvocati, oppure la revoca della patente di avvocato.
2. L'ufficio fallimentare e di esecuzione segnala senza indugio alla commissione degli avvocati, se viene rilasciato un attestato di perdita di beni ad una avvocatessa o un avvocato.
3. La procura segnala senza indugio alla commissione degli avvocati, se viene avviato un procedimento penale contro una avvocatessa o un avvocato per un crimine o un delitto intenzionale. Comunica anche alla commissione degli avvocati la decisione finale irrevocabile di questo procedimento penale.
4. Per il resto, si applica l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 15 LCA.
1. Indipendentemente dall’iscrizione nel registro degli avvocati o nell'elenco pubblico, per le avvocate e gli avvocati autonomi e indipendenti si applicano le norme professionali di cui all'art. 12 e il segreto professionale di cui all'art. 13 della BGFA; essi sono soggetti alla vigilanza e al diritto disciplinare.
1. La Commissione degli Avvocati può impartire istruzioni vincolanti e disporre misure disciplinari.
2. Può verificare d'ufficio se un'avvocata o un avvocato soddisfi i requisiti personali ai sensi dell'articolo 8 della Legge federale sugli avvocati (BGFA).
1. Per il procedimento, le misure, la prescrizione e la cancellazione delle misure disciplinari si applicano le disposizioni della BGFA e della legislazione sulla giurisdizione amministrativa.
2. L'adozione di un divieto temporaneo o permanente di esercizio della professione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lettere d ed e BGFA deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
1. La Commissione degli Avvocati avvia il procedimento disciplinare d'ufficio o a seguito di una denuncia.
2. Essa può decidere di non avviare un procedimento se ritiene le accuse manifestamente infondate.
1. Per tutti gli atti d'ufficio relativi all'esecuzione di questa legge, in particolare per le procedure di opposizione, vengono applicati costi ufficiali.
2. Il Consiglio di Stato disciplina le tariffe.
1. Chi dà origine a un atto ufficiale o a un procedimento sostiene i costi, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nei procedimenti disciplinari, la ripartizione dei costi è disciplinata dagli articoli 426-428 del Codice di procedura penale svizzero (CPPS).
1. Contro i provvedimenti può essere presentata un'opposizione.
2. Contro le decisioni di opposizione può essere presentato ricorso presso il tribunale amministrativo. Per i ricorsi contro le decisioni d'esame, il tribunale amministrativo non ha competenza discrezionale.
1. È punito con una multa fino a 20.000 franchi chi
1. esercita la professione di avvocato senza averne il diritto;
2. si presenta sotto la denominazione professionale di avvocato o sotto una denominazione equivalente senza possedere un brevetto di avvocato o senza essere autorizzato, ai sensi degli articoli 11 e 33 della Legge sugli avvocati (BGFA), a utilizzare tale denominazione professionale;
3. utilizza un'altra denominazione professionale forense senza essere autorizzato a farlo ai sensi degli articoli 11, 24, 27 comma 2 e 33 della BGFA;
4. si dichiara erroneamente iscritto nel registro degli avvocati nelle transazioni commerciali.
2. ...
1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge, nonché le norme riguardanti
1. il contenuto e lo svolgimento dell'esame di avvocato;
2. il contenuto e lo svolgimento dell'esame di idoneità ai sensi dell'art. 31 BGFA, nonché del colloquio di idoneità ai sensi dell'art. 32 BGFA;
3. l'ammontare delle tasse.
1. I brevetti forensi concessi prima dell'entrata in vigore di questa legge mantengono la loro validità.
2. Le avvocate e gli avvocati che, il 1° giugno 2002, dispongono di un’autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e dirigono uno studio nel Cantone, vengono iscritti nel registro degli avvocati senza il pagamento di tasse e secondo una procedura semplificata. La commissione degli avvocati disciplina la procedura.
3. Le avvocate e gli avvocati che non sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati, non godono della libertà di circolazione e, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, rappresentano una parte in un procedimento giudiziario, possono continuare la rappresentanza fino al decisione o sentenza della relativa istanza.
1. La legge del 28 aprile 1968 sull'organizzazione e il funzionamento dei tribunali (Legge sui Tribunali) è modificata come segue: ...
1. La legge del 20 ottobre 1999 relativa al processo civile (Codice di procedura civile) è modificata come segue: ...
1. Il Regolamento dell'8 aprile 1972 sulla rappresentanza contrattuale delle parti dinanzi ai tribunali (Regolamento sugli avvocati) è abrogato.
1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio del governo stabilisce la data di entrata in vigore.