Legislator Giurisprudenza & Legislazione
266.1 LCE CH-NW

Legge sull'espropriazione (Legge cantonale sull'espropriazione, kEntG) - Principio (LCE)

60 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (60)

Art. 1 Legge Cantonale sull'Espropriazione, lcEnt Art. 2 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Scelta della legge applicabile Art. 3 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Oggetto dell'Espropriazione Art. 4 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCEn Art. 5 Legge Cantonale Espropriazione, LCE Art. 6 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 7 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 8 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Componenti e Pertinenze Art. 9 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Estensione dell'Esproprio Art. 10 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCEnt Art. 11 Legge cantonale sull'espropriazione, LcE - Espropriazione materiale Art. 12 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Principio Art. 13 Legge Cantonale di Espropriazione, kEntG - Indennizzo mediante Prestazione in Natura Art. 14 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 15 Legge Cantonale sull'Espropriazione, lCE Art. 16 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG Art. 17 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 18 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG Art. 19 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - 2. Titolari di Pegno Immobiliare e di Oneri Realitali Art. 20 Legge cantonale sull'espropriazione, LCEnt Art. 21 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Azioni Preparatorie Art. 22 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG Art. 23 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCantE Art. 24 Legge Cantonale sull'Esproprio, LCE Art. 25 Legge Cantonale sull’Espropriazione, kEntG - 2. Obblighi dei Soggetti Obbligati alla Cessione Art. 26 Legge cantonale sull'espropriazione, LCE - 3. registrazione retroattiva Art. 27 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - 4. procedura abbreviata Art. 28 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG Art. 29 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Consultazioni, Trasmissione dei Documenti Art. 30 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 31 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Espropriazione Successiva Art. 32 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 33 Legge Cantonale di Espropriazione, LCE - Commissione di Esproprio Art. 34 Legge Cantonale di Espropriazione, Legge sulla Procedura di Stima Art. 35 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Udienza di Conciliazione Art. 36 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Pagamenti Anticipati Art. 37 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Diritti Contestati Art. 38 Legge cantonale sull'espropriazione, LCE - Accordo al di fuori della procedura di stima Art. 39 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCEg - Decisione Art. 40 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Ricorso Art. 41 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Immissione anticipata nel possesso Art. 42 Legge cantonale sull'espropriazione, kEntG - Scadenza del risarcimento, Ritardo Art. 43 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Pagamento Art. 44 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCEnt Art. 45 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 46 Legge Cantonale sull'Esproprio, kEntG - Impugnazione del Piano di Ripartizione Art. 47 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG Art. 48 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Rettifica del Catasto e dei Titoli Art. 49 Legge Cantonale di Espropriazione, LCE Art. 50 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 51 Legge Cantonale sull'Espropriazione, kEntG - Comunicazione sulla destinazione d'uso impropria ai soggetti aventi diritto Art. 52 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Prescrizione Art. 53 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 54 Legge Cantonale sull'Esproprio, LCE - Controversie, Esecuzione Art. 55 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 56 Legge cantonale sull'espropriazione, kEntG - Trasferimento delle spese Art. 57 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LEspr Art. 58 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE - Procedimenti Pendenti Art. 59 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCE Art. 60 Legge Cantonale sull'Espropriazione, LCEnt

Testo normativo (60 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Questa legge si applica, fatti salvi i diritti federali, a tutte le espropriazioni e alle conseguenze delle limitazioni della proprietà assimilabili ad espropriazioni.

Ambito di applicazione

1. Se un'espropriazione è possibile sia in base al diritto federale che a quello cantonale, spetta all'espropriante decidere secondo quale normativa eseguire l'espropriazione; l'autorizzazione concessa in base al diritto federale di espropriazione esclude il ricorso al diritto cantonale.

Il diritto di esproprio

1. Oggetto dell'espropriazione possono essere

1. diritti reali su beni immobili;

2. diritti di vicinato derivanti dalla proprietà del terreno;

3. diritti personali di inquilini e affittuari dell'immobile soggetto all'espropriazione.

Il diritto di esproprio

1. Il diritto di esproprio spetta al Cantone, nonché ai comuni e alle associazioni di comuni.

2. Il Cantone può concedere il diritto di esproprio a terzi tramite una legge o una decisione del consiglio di stato.

Il diritto di esproprio

1. L'espropriazione è consentita per opere che sono nell'interesse pubblico e perseguono uno scopo riconosciuto da una legge cantonale, nonché per l'occupazione di terreni durante i lavori di costruzione; può essere invocata solo nella misura in cui è necessaria per il raggiungimento dello scopo prefissato.

2. L'espropriazione è altresì consentita per la futura espansione di un'opera.

Il diritto di esproprio

1. I terreni destinati a fini pubblici possono essere espropriati se ciò è giustificato da un confronto degli interessi.

2. L'espropriazione può essere subordinata alla sostituzione delle strutture pubbliche compromesse.

Il diritto di esproprio

1. Un terreno temporaneamente espropriato può essere utilizzato per un massimo di cinque anni; il termine può essere prorogato tramite accordo oppure, in presenza di motivi importanti, mediante decisione della commissione di espropriazione.

2. I diritti dell'espropriante si estinguono tre mesi dopo il completamento dell'opera.

Il diritto di esproprio

1. L'espropriante può richiedere che parti integranti e accessori siano esclusi dall'espropriazione, se risultano utili al proprietario espropriato anche senza il bene principale.

2. L'espropriato ha lo stesso diritto, se le parti integranti e gli accessori possono essere separati senza costi sproporzionati e non sono essenziali per l'opera dell'espropriante.

Il diritto di esproprio

1. Se un terreno o il diritto su di esso perde il suo valore principale per effetto di una espropriazione parziale, di una espropriazione temporanea o dell'imposizione di una servitù, oppure se l'uso precedente ne viene sostanzialmente compromesso, l'espropriato può richiedere l’esproprio dell'intero terreno.

2. L’espropriante ha lo stesso diritto, se, in caso di espropriazione parziale, l'indennizzo per la diminuzione del valore della rimanente parte supera la metà del suo valore.

3. Se viene richiesta l’estensione, la commissione di esproprio stabilisce l'indennizzo sia per il caso di esproprio parziale che per l’esproprio totale.

4. Le parti possono rinunciare all'estensione entro 30 giorni dalla definitiva sentenza di indennizzo; devono dichiararlo per iscritto con lettera raccomandata alle controparti interessate e all’autorità che ha deciso per ultima.

Il diritto di esproprio

1. L'espropriante può, se non ha anticipatamente ottenuto il possesso o già effettuato pagamenti anticipati, rinunciare all'espropriazione entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di risarcimento; egli è tenuto a risarcire l'espropriato per il danno derivante da tale rinuncia.

2. L'espropriante deve dichiarare la rinuncia per iscritto all'autorità che ha preso l'ultima decisione, mediante lettera raccomandata.

3. Il presidente di questa autorità può prorogare il termine per un massimo di un anno per motivi importanti; l'espropriante è tenuto a risarcire l'espropriato per il danno derivante da tale proroga.

4. L'espropriato deve far valere le richieste di risarcimento danni entro un anno dalla dichiarazione di rinuncia ovvero dal pagamento dell'indennità di espropriazione presso la commissione di espropriazione.

Il diritto di esproprio

1. In caso di limitazioni della proprietà che equivalgono a un'espropriazione, deve essere fornita un'indennità completa.

2. Le richieste di indennizzo devono, in assenza di una regolamentazione legale specifica, essere avanzate mediante azione legale presso la commissione di espropriazione.

3. Il diritto del proprietario del terreno si prescrive dopo dieci anni dall'emanazione della limitazione della proprietà.

L'indennizzo

1. All'espropriato deve essere offerto, per quanto possibile, un risarcimento in natura, tuttavia non sussiste un diritto legale al risarcimento in natura.

2. Se l'espropriato rifiuta, contro la buona fede, un risarcimento in natura offerto per iscritto e ragionevole, l'espropriante deve come indennizzo in denaro solo quanto avrebbe dovuto spendere per il risarcimento in natura.

3. Un'indennità sotto forma di prestazioni in natura deve essere approvata dai creditori privilegiati interessati.

L'indennizzo

1. L'espropriante indennizza

1. il valore di mercato del terreno o del diritto espropriato;

2. in caso di espropriazione parziale, la differenza tra i valori di mercato dello stato di possesso prima e dopo l'espropriazione;

3. gli ulteriori svantaggi che si possono prevedere come conseguenza dell'espropriazione.

2. Non c'è indennizzo per gli svantaggi causati dal soggetto stesso.

L'indennizzo

1. Determinante è il valore di mercato al momento della trattativa di conciliazione.

L'indennizzo

1. Le variazioni di valore sopravvenute a causa dell'espropriazione imminente non vengono prese in considerazione.

2. In caso di esproprio parziale, l'indennizzo viene ridotto del valore dei benefici particolari che avvantaggiano la parte residua della proprietà derivante dal progetto dell'espropriante; i contributi fondiari già versati o dovuti devono essere presi in conto nella stima della parte residua della proprietà.

L'indennizzo

1. Si deve tenere conto di una diminuzione del valore del fondo a causa delle servitù, escluso l'usufrutto, nonché dei diritti di locazione e affitto.

L'indennizzo

**1. I titolari di servitù, gli inquilini e i conduttori devono essere completamente risarciti per la perdita o la revoca anticipata dei loro diritti.**

**2. Altri titolari di diritti personali vengono risarciti se i loro diritti sono annotati nel registro fondiario; quanto loro spetta viene detratto dall'indennizzo del proprietario.**

**3. I diritti dell'usufruttuario continuano a sussistere sulla somma d'indennità del proprietario; i danni derivanti dal cambiamento dell'oggetto dell'usufrutto devono essere risarciti.**

L'indennizzo

1. Il risarcimento sostituisce la cosa espropriata a favore dei beneficiari dell'ipoteca e dell'onere reale.

2. Il risarcimento per servitù abrogate spetta ai beneficiari dell'ipoteca e dell'onere reale del fondo dominante.

L'indennizzo

1. Se le servitù e i diritti personali sono stati costituiti senza il consenso dei creditori di diritti di pegno fondiario e di oneri reali preesistenti e se l'indennità del proprietario non copre le pretese, i creditori prioritari possono richiedere che i diritti successivi non siano presi in considerazione.

2. Devono presentare la richiesta al più tardi durante la procedura di stima; la commissione di espropriazione stima quindi il valore del fondo sia con l'onere contestato che senza di esso.

3. Ai titolari del diritto di servitù e ai titolari di diritto personale in questione può comunque essere riconosciuta un'indennità a equo apprezzamento, purché i loro diritti non sarebbero stati messi in pericolo in un futuro prevedibile senza l'espropriazione.

La procedura di deposito dei piani

1. L'accesso a proprietà altrui per sopralluoghi, misurazioni, tracciamenti, perforazioni e simili richiede l'autorizzazione della direzione competente, qualora il proprietario non acconsenta; l'accesso può essere concesso già prima dell'inizio della procedura di espropriazione.

2. La direzione competente avvisa il proprietario tempestivamente; contestualmente gli comunica che le sue pretese di risarcimento danni cadono in prescrizione se non le fa valere entro un anno da quando ha conoscenza del danno, e comunque entro e non oltre cinque anni dal danno stesso presso la direzione competente.

3. Sulle pretese di risarcimento danni controverse decide il presidente della commissione di esproprio; la sua decisione è impugnabile davanti al tribunale amministrativo.

La procedura di deposito dei piani

1. La richiesta di emissione della decisione di esproprio deve essere presentata dall'espropriante alla direzione competente a beneficio del Consiglio di Stato; se la direzione competente rappresenta l'espropriante, presenta essa stessa la domanda al Consiglio di Stato.

2. Alla richiesta devono essere allegati

1. il piano di esproprio;

2. la tabella di esproprio;

3. un estratto del piano di esproprio e della tabella di esproprio per ogni cessionario noto (proprietario, locatario, affittuario, titolare di servitù, avente diritto personale annotato);

4. un piano dal quale risultano visibili gli effetti del progetto sui fondi interessati e su quelli circostanti.

La procedura di deposito dei piani

1. L'espropriante deve presentare l'opera entro e non oltre l'inizio dell'esposizione del piano in modo tale che gli interessati possano vedere se e come saranno coinvolti.

2. La direzione competente decide sulle precauzioni necessarie (picchettamenti, modelli, profili, ecc.).

La procedura di deposito dei piani

1. La direzione competente deposita l'istanza e gli allegati, non appena completi e in ordine, per almeno 30 giorni affinché possano essere consultati pubblicamente, e informa le persone soggette ad espropriazione tramite annuncio pubblico e notifica personale.

2. Le persone elencate nella tabella di espropriazione ricevono, inoltre, gli estratti redatti in conformità all'art. 22 comma 2 punto 3.

3. La direzione competente rende note alle persone soggette ad espropriazione i loro doveri e diritti nel procedimento di pubblicazione del piano così come nel contesto del divieto di espropriazione.

La procedura di deposito dei piani

1. I soggetti obbligati alla cessione devono presentare entro il periodo di pubblicazione alla direzione competente per il Consiglio di Stato

1. * Opposizioni contro l'esproprio e la sua estensione;

2. Richieste di modifica e completamento dei piani;

3. Richieste di diritti mancanti nella tabella di esproprio;

4. Richieste di sostituzione di strutture pubbliche (art. 6, comma 2).

2. Entro lo stesso termine, devono essere presentate alla direzione competente per la commissione di esproprio

1. Le richieste di indennizzo;

2. Richieste di estensione dell'esproprio.

3. I proprietari dei terreni devono informare immediatamente gli affittuari e i locatari, i cui diritti non sono registrati nel registro fondiario, della pubblicazione del piano e del termine di presentazione; devono essere avvisati di questo obbligo e delle conseguenze civili della loro omissione.

La procedura di deposito dei piani

1. Se l'iscrizione delle richieste di indennizzo e di estensione viene omessa, il presidente della commissione di espropriazione può concedere al cedente un termine supplementare.

2. Le opposizioni e le richieste ai sensi dell'art. 25 par. 1 n. 1 e 2 possono essere presentate successivamente solo se la mancata presentazione si basa su motivi scusabili o su un'istruzione giuridica carente ai sensi dell'art. 24 par. 3 e se i lavori di costruzione non sono ancora iniziati; devono essere presentate entro 30 giorni dalla cessazione del motivo scusabile.

La procedura di deposito dei piani

1. La pubblicazione dei piani e l'avviso pubblico di deposito dei piani possono essere omessi se sono coinvolti solo pochi obbligati alla cessione e se questi sono tutti noti all'espropriante; l'espropriante ottiene a tal fine l'autorizzazione del Presidente della Commissione di Esproprio.

La procedura di deposito dei piani

1. Dal momento di inizio del termine di presentazione, i soggetti obbligati alla cessione non possono fare nulla, senza il consenso dell'espropriante, che aumenti il costo dell'esproprio; in caso di controversie, decide in via definitiva il Presidente della Commissione di Esproprio.

2. L'espropriante può far annotare il divieto di esproprio nel registro fondiario; il consigliere di stato stabilisce la procedura con un'ordinanza.

3. Il danno derivante dal divieto di esproprio viene stimato insieme all'indennità per l'esproprio.

4. Se il divieto di esproprio dura già da due anni, il soggetto obbligato alla cessione può richiedere alla Commissione di Esproprio la determinazione del danno in un procedimento speciale.

La procedura di deposito dei piani

1. La Direzione consente all'espropriante di esprimere pareri sulle opposizioni e richieste pervenute secondo l'Art. 25 cpv. 1 o esprime direttamente il proprio parere in merito.

2. Invece, le richieste di indennizzo e di estensione conformi all'Art. 25 cpv. 2, nella misura in cui non siano già state risolte amichevolmente, devono essere trasmesse al Presidente della Commissione Espropri per la conduzione della procedura di stima.

La procedura di deposito dei piani

1. Sulle obiezioni e richieste pendenti secondo l'art. 25 cpv. 1 decide su richiesta della Direzione il Consiglio di Stato; allo stesso tempo adotta la decisione di esproprio.

2. Chi viene respinto dal Consiglio di Stato con la sua richiesta può ricorrere al Tribunale amministrativo secondo le disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

La procedura di deposito dei piani

1. Chiunque venga leso nei suoi diritti di vicinato da un'opera pubblica può, qualora il responsabile contesti un obbligo civile di inibizione o rimozione, richiedere l'avvio della procedura di espropriazione; la richiesta deve essere presentata alla direzione competente per conto del Consiglio di Governo.

2. La direzione competente esamina la causa e l'entità del danno e ascolta le parti.

3. Il Consiglio di Governo decide quindi se e come l'attività disturbante debba essere modificata; allo stesso tempo, adotta decisioni su quali diritti del richiedente debbano essere espropriati.

4. Se le parti sono in grado di accordarsi sui diritti da cedere, o se per altri motivi è necessario decidere solo sull'indennità, la parte lesa si rivolge direttamente alla commissione di espropriazione.

La procedura di deposito dei piani

1. In caso di espropriazione da parte di un comune o di un'associazione di comuni, le funzioni che spettano alla direzione competente del cantone in caso di espropriazione cantonale, spettano al consiglio amministrativo o al comitato direttivo.

Il procedimento di stima

1. Il Landrat elegge per la durata costituzionale del mandato una commissione di espropriazione composta da cinque membri; designa il presidente.

2. La segreteria è curata dal cancelliere del tribunale cantonale.

Il procedimento di stima

1. La Commissione di espropriazione non è vincolata alle richieste delle parti; i diritti evidenti vengono valutati anche in assenza di una richiesta da parte.

2. La Commissione di espropriazione accerta i fatti d'ufficio e può imporre alle parti la produzione di prove, avvalersi di periti, consultare i registri pubblici e ascoltare i testimoni; se necessario, sospende il procedimento fino a chiarimento dei fatti.

3. L'assenza delle parti debitamente convocate non impedisce lo svolgimento dell'udienza principale.

4. Le decisioni e i concordati conclusi o approvati nel procedimento di stima hanno l'effetto di sentenze giudiziarie.

5. Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Il procedimento di stima

1. **Il presidente della commissione di esproprio convoca alla trattativa di conciliazione gli obbligati alla cessione, la cui espropriazione è definitiva, nonché l'espropriante; egli si adopera per la risoluzione amichevole delle pretese ancora in contestazione.**

2. **Per la sua decisione su acconti e immissioni anticipate nel possesso, consulta gli altri membri della commissione, qualora ciò sia richiesto da una delle parti o appaia altrimenti necessario.**

3. **Ai titolari del diritto di pegno immobiliare, degli oneri reali e dell'usufrutto viene lasciata facoltà di comparire; in caso di assenza, l'accordo tra proprietario ed espropriante risulterà vincolante anche per loro.**

4. **Se l'espropriante non si presenta, occorre fissare un'altra trattativa di conciliazione; in caso di assenza degli espropriati, la decisione di indire una seconda trattativa spetta al presidente.**

Il procedimento di stima

1. Se la trattativa di conciliazione non porta a un accordo, il proprietario può richiedere un pagamento anticipato; il presidente della commissione di espropriazione ne determina l'importo.

2. Il pagamento anticipato deve essere trasferito all'ufficio del catasto entro 20 giorni; viene distribuito secondo le disposizioni degli articoli 42 e seguenti.

3. Con il pagamento anticipato, l'espropriante acquisisce la proprietà; il possesso passa, salvo diversa richiesta dell'espropriato, alla definitività della decisione di valutazione finale o all'assegnazione anticipata del possesso.

4. Il presidente della commissione di espropriazione determina inoltre il compenso che l'espropriato deve all'espropriante per l'ulteriore uso del bene.

5. La decisione sul pagamento anticipato e sul compenso per l'ulteriore uso del bene è inappellabile come decisione intermedia; viene esaminata d'ufficio nella valutazione finale.

6. Se il pagamento anticipato è stato insufficiente, la differenza deve essere soggetta a interessi al tasso usuale.

Il procedimento di stima

1. Se il proprietario contesta l'esistenza dei diritti registrati, deve intentare un'azione legale attraverso la via civile.

2. Il presidente della commissione di espropriazione gli fissa un termine a tal fine; alla scadenza senza esito di tale termine, il diritto è considerato esistente.

3. Con il consenso delle parti, la controversia può essere risolta nel procedimento di stima.

Il procedimento di stima

1. Accordi su indennizzi e ampliamenti, che sono conclusi dopo l'inizio della procedura di espropriazione, sono sottoposti al Presidente della Commissione di Esproprio per l'approvazione; egli può rifiutare l'approvazione e ordinare l'esecuzione della procedura di stima.

2. Se titolari di ipoteche, oneri reali e diritti di usufrutto subiscono una perdita nell'ambito di un accordo e non hanno acconsentito a tale accordo, il Presidente della Commissione di Esproprio fissa loro un termine di 30 giorni entro il quale possono richiedere l'esecuzione della procedura di stima.

Il procedimento di stima

1. Se non si raggiunge un accordo, il presidente della commissione di espropriazione dispone un primo e, se necessario, un secondo scambio di memorie; dopodiché decide la commissione di espropriazione.

2. Su richiesta delle parti, il presidente può decidere come giudice unico.

Il procedimento di stima

1. La decisione è soggetta a ricorso presso il tribunale amministrativo; la controparte può dichiarare il ricorso adesivo entro sette giorni.

2. Il tribunale amministrativo verifica anche la proporzionalità della decisione.

Il procedimento di stima

1. L'espropriante può essere immesso anticipatamente nel possesso se dimostra che altrimenti ne deriverebbero notevoli svantaggi; lo stato dell'immobile prima dell'immissione in possesso deve essere documentato, se necessario, con fotografie, schizzi, ecc.

2. Sulla domanda decide il presidente della commissione di esproprio non prima dell'udienza di conciliazione; la sua decisione può essere impugnata davanti al tribunale amministrativo, che deciderà con procedura accelerata.

Esecuzione dell'Espropriazione

1. L'indennità deve essere pagata entro 20 giorni dalla definitività della decisione o dell'accordo; successivamente, deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale.

2. In caso di inadempimento da parte dell'espropriante con prestazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, il presidente della commissione di espropriazione dispone le misure necessarie.

Esecuzione dell'Espropriazione

1. L'indennizzo per ulteriori svantaggi (Art. 14 cpv. 1 n. 3), divieto di esproprio (Art. 28) e atti preparatori (Art. 21) nonché quello agli affittuari e conduttori (Art. 18 cpv. 1) viene direttamente versato ai beneficiari.

2. Inoltre, l'indennizzo deve essere trasferito all'ufficio del registro fondiario per la distribuzione.

Esecuzione dell'Espropriazione

1. Con il suo pagamento, l'espropriante acquisisce i diritti rivendicati; i precedenti diritti sulla cosa si estinguono, salvo quanto diversamente previsto.

2. Se la misurazione definitiva dell'area rivendicata è ancora in sospeso, il pagamento di una somma fissata provvisoriamente in modo approssimativo produce gli stessi effetti giuridici.

Esecuzione dell'Espropriazione

1. Se i beneficiari del diritto non riescono a mettersi d'accordo sull'erogazione dell'indennizzo, il conservatore del registro fondiario redige un piano di distribuzione applicando in modo analogo le disposizioni sulla vendita forzata di immobili.

2. Egli mette il piano di distribuzione a disposizione per 30 giorni e invia a ciascuno dei richiedenti, di cui ha conoscenza, un estratto e le necessarie istruzioni sui mezzi di ricorso.

Esecuzione dell'Espropriazione

1. Il piano di ripartizione può essere impugnato presso il Presidente del Tribunale cantonale entro il termine di pubblicazione; in presenza di motivi importanti, il termine può essere prorogato.

2. Se l'attore sostiene che la sua domanda è stata respinta o ridotta ingiustamente, l'azione deve essere rivolta contro gli altri partecipanti; questi sono rappresentati dal conservatore del registro fondiario.

3. Se l'attore contesta l'ammissione di un altro partecipante, deve agire solo contro di lui.

Esecuzione dell'Espropriazione

1. I titolari di pegno e gli aventi diritto a carichi fondiari ricevono le loro quote non appena queste sono accertate con sentenza definitiva e i titoli di pegno sono in possesso del conservatore del registro fondiario; il resto spetta agli altri partecipanti.

2. Nella misura in cui i diritti di pegno prioritari vengono estinti mediante rate, quelli successivi avanzano nel vuoto creato.

3. Le perdite dei creditori pignoratizi derivanti da cartelle ipotecarie e obbligazioni garantite da ipoteca sono certificate dal conservatore del registro fondiario; l'atto ha l'effetto di un riconoscimento di debito giudiziale.

Esecuzione dell'Espropriazione

1. Il conservatore del registro fondiario dispone le necessarie modifiche del registro fondiario e dei titoli di pegno.

2. Finché un titolo di pegno è in circolazione, l'importo corrispondente viene depositato presso la cassa dell'ufficio del registro fondiario; tuttavia, il conservatore del registro fondiario dispone le modifiche nel registro e avvisa in modo adeguato il titolare che la vendita o l'ipoteca del titolo senza considerazione della perdita è punibile per legge.

Richiesta di Restituzione

1. I diritti espropriati possono essere reclamati mediante comunicazione all'espropriante

1. se non sono stati utilizzati per uno scopo che giustifica l'espropriazione entro cinque anni; se il ritardo è dovuto a motivi non imputabili all'espropriante, la commissione espropriativa può prorogare il termine; la parte espropriata deve essere ascoltata;

2. se sono stati espropriati per la futura espansione di un'opera esistente e non sono stati utilizzati a tale scopo entro 25 anni;

3. in caso di cambiamento di destinazione entro 25 anni dall'espropriazione, cioè, se devono essere ceduti o destinati ad uno scopo diverso da quello per il quale sono stati espropriati.

2. Il diritto di rivendicazione deve essere annotato nel registro fondiario, se l'obbligato alla cessione non ha rinunciato espressamente alla rivendicazione.

Richiesta di Restituzione

1. Hanno diritto alla restituzione l'ex obbligato alla cessione e i suoi eredi, tuttavia, in caso di espropriazione parziale o di espropriazione di una servitù, solo se sono ancora proprietari del terreno che è rimasto loro oppure del terreno che allora era autorizzato.

Richiesta di Restituzione

1. L'espropriante deve notificare al titolare del diritto di retrocessione se intende alienare il diritto espropriato o destinarlo a uno scopo per il quale non è stato concesso il diritto di espropriazione.

2. Se l'espropriante omette di farlo e il diritto di retrocessione va perduto per questo motivo, egli diventa responsabile del risarcimento del danno.

Richiesta di Restituzione

1. Il diritto di ripetizione si prescrive in un anno da quando poteva essere esercitato o da quando l'avente diritto ha avuto conoscenza dell'uso improprio, e in ogni caso non oltre cinque anni dall'uso improprio.

Richiesta di Restituzione

1. L'espropriante restituisce la cosa nel suo stato attuale; può rimuovere gli usi nella misura in cui ciò è possibile senza danneggiare la cosa stessa.

2. Il richiedente restituisce il risarcimento del valore di mercato ricevuto e, ove giustificato, il risarcimento per ulteriori danni; non è dovuto alcun interesse.

3. Se l'espropriante ha nel frattempo modificato o trascurato la cosa, incidendo così sul suo valore attuale, l'indennizzo da restituire deve essere aumentato o diminuito di conseguenza.

Richiesta di Restituzione

1. Se l'espropriante contesta il diritto di retrocessione o non si raggiunge un accordo sulle prestazioni da scambiare, il titolare del diritto di retrocessione deve intentare un'azione presso la commissione di espropriazione entro tre mesi; la decisione della commissione di espropriazione è soggetta a ricorso al tribunale amministrativo.

2. Il titolare del diritto di retrocessione deve adempiere ai propri obblighi entro tre mesi dalla stipula o determinazione legale delle prestazioni reciproche; altrimenti, il diritto di retrocessione si estingue.

Costi

1. Il Landrat stabilisce le tariffe per le prestazioni delle istanze amministrative richieste, nonché della commissione di espropriazione, in un'ordinanza e emana disposizioni sulle indennità delle parti.

Costi

1. L'espropriante sostiene le spese processuali di tutte le istanze, nonché le tasse dovute per l'esecuzione dell'espropriazione; per le spese necessarie della parte, fornisce al cessionario un'adeguata indennità.

2. L'indennità alla parte può essere negata al cessionario se questo risulta soccombente in tutto o in gran parte.

3. In caso di richieste chiaramente abusive o di pretese chiaramente eccessive, possono essere imposte al cessionario una parte delle spese processuali e un'indennità alla parte per l'espropriante.

4. La decisione sulle spese nella procedura di recupero segue la decisione nel merito; da questa regola si può derogare in caso di soccombenza del richiedente il recupero, se l'espropriante gli ha fornito giustificato motivo per la richiesta di recupero.

Costi

1. Contro la decisione sulle spese delle istanze inferiori è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo.

Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti di espropriazione pendenti al 1º gennaio 1976 devono essere trattati e conclusi secondo le disposizioni precedenti.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presidente della provincia emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1976.

2. Tutte le disposizioni con esso in contraddizione sono abrogate, in particolare gli articoli da 135 a 145 della legge del 30 aprile 1911 concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →