Legge sulle tasse d'ufficio e sulle spese (Legge sulle tasse, GebG) (Gebührengesetz, GebG) - Ambito di Applicazione 1. per l'amministrazione cantonale (GEBG)
Indice delle disposizioni (58)
Testo normativo (58 Articoli)
1. Questa legge disciplina la riscossione di oneri ufficiali da parte dell'amministrazione cantonale per atti amministrativi, servizi, disposizioni e decisioni, o per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.
2. Restano salve le disposizioni speciali di decreti federali o cantonali.
1. Gli artt. 3-8 e 10-26 si applicano anche alla riscossione delle spese ufficiali da parte dei comuni, delle associazioni di comuni e delle istituzioni di diritto pubblico cantonali e comunali, a meno che queste non abbiano stabilito disposizioni differenti.
1a. La tariffa delle tasse ai sensi dell'art. 9 si applica ai comuni, alle associazioni di comuni e alle istituzioni di diritto pubblico cantonali e comunali, nella misura in cui il Cantone è competente per la regolamentazione delle tasse.
2. Il consiglio amministrativo ovvero l'autorità amministrativa delle associazioni di comuni e delle istituzioni svolge i compiti e detiene le competenze che la legislazione sulle tasse assegna al consiglio di governo.
3. Sono fatte salve disposizioni speciali di decreti federali o cantonali.
1. I costi ufficiali comprendono le spese amministrative e le tasse d'uso, nonché le spese sostenute.
1. Le tasse amministrative sono tributi per l'emanazione di ordinanze e decisioni, nonché per l'utilizzo o la promozione di atti ufficiali e servizi.
1. Le tasse di utilizzo sono tributi per l'uso di beni o strutture pubbliche che eccedono l'uso comune.
1. Per spese si intendono i costi che si aggiungono per atti ufficiali, servizi, disposizioni e decisioni, in particolare
1. Compensi per esperti, incaricati e testimoni;
2. Costi per acquisizioni di prove, indagini scientifiche, perizie, esami particolari o la raccolta di documenti;
3. Costi postali, telefonici e altri costi di trasmissione;
4. Costi per moduli;
5. Costi di viaggio e trasporto;
6. Costi per pubblicazioni.
2. Per l'indennizzo di testimoni e di esperti si applicano le disposizioni della legislazione sui costi processuali.
1. Per tutti gli atti ufficiali, servizi, disposizioni e decisioni nonché per l'uso di beni e strutture pubbliche vengono addebitati costi ufficiali, a meno che non sia prevista la gratuità.
2. Il Consiglio di Stato può stabilire, con regolamenti di attuazione a decreti legislativi federali, che gli atti ufficiali, i servizi, le disposizioni e le decisioni siano gratuiti.
1. L'amministrazione non riscuote costi ufficiali
1. per informazioni, comunicazioni e simili senza particolare impegno;
2. per la concessione o il rifiuto di contributi finanziari di qualsiasi tipo in procedura di primo grado;
3. per la determinazione di imposte sostitutive e tasse di qualsiasi tipo in procedura di primo grado;
4. nelle procedure di opposizione, a condizione che l'opposizione non sia avventata o capziosa;
5. nelle procedure di reclamo di sorveglianza, a condizione che il reclamo di sorveglianza non sia avventato o capzioso.
2. Gli enti pubblici non sono soggetti a costi ufficiali quando
1. la loro riscossione non è espressamente prevista nella legislazione speciale;
2. non possono essere trasferiti a privati dall'ente pubblico;
3. la questione amministrativa non riguarda interessi patrimoniali.
3. Per l'uso di locali per assemblee da parte di organizzazioni politiche o di beneficenza per le loro attività non commerciali, normalmente non vengono riscossi costi ufficiali.
4. Nelle procedure di obiezione, non vengono riscossi costi ufficiali da parte degli opponenti, a condizione che l'obiezione non sia evidentemente abusiva. I costi della procedura di obiezione sono a carico dei richiedenti.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse ai sensi di questa legge in una tariffa.
2. Esso verifica regolarmente le tasse e le adatta all'andamento dei costi.
1. Le tasse amministrative sono stabilite in base all'onere rilevante e ai principi di equivalenza e uguaglianza giuridica.
2. L'onere rilevante è costituito dalla somma dei costi diretti e indiretti derivanti dagli atti ufficiali, servizi, disposizioni e decisioni.
1. Le tariffe d'uso sono stabilite in base al vantaggio economico derivante dall'uso di beni e strutture pubbliche, nonché secondo i principi di equivalenza e uguaglianza giuridica.
1. Qualora sussista un'evidente sproporzione tra il carico di lavoro e la tariffa applicabile, la tassa deve essere determinata in base al doppio del massimale secondo il tempo impiegato.
2. Nella determinazione della tassa secondo il tempo impiegato, la tassa è stabilita in base al numero di ore lavorate dal personale coinvolto. Il Consiglio di Stato stabilisce i tassi orari secondo le fasce salariali previste dalla legislazione del personale. A tal fine, tiene adeguatamente in considerazione anche i costi per le infrastrutture, quali costi per i servizi generali del personale, spazio, arredamento, energia, manutenzione e simili.
1. Le tariffe per il rifiuto o la revoca delle autorizzazioni sono determinate in base alle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni.
1. Qualora le prestazioni soggette a tributo siano soggette all'imposta sul valore aggiunto, quest'ultima verrà addebitata in aggiunta ai costi ufficiali.
1. È obbligato al pagamento delle spese ufficiali chi provoca o causa un atto amministrativo, un servizio, una disposizione o una decisione, oppure utilizza beni o strutture pubbliche.
2. La ripartizione delle spese ufficiali nel procedimento d'impugnazione è disciplinata dalla legislazione sulla giustizia amministrativa.
1. Se più persone sono obbligate al pagamento, esse sono solidalmente responsabili per l'intera tassa.
1. L'amministrazione può richiedere un anticipo delle spese ragionevole, a meno che non si agisca d'ufficio e la persona tenuta al pagamento
1. non abbia una residenza fissa in Svizzera;
2. sia in ritardo con il pagamento di precedenti costi ufficiali;
3. richieda una prova la cui assunzione comporti costi relativamente elevati;
4. avvii una procedura che comporti costi relativamente elevati.
2. Dopo la scadenza infruttuosa del termine stabilito per il versamento dell’anticipo delle spese, viene fissato un breve ulteriore termine con la minaccia di archiviare la procedura o di omettere l'atto richiesto.
3. La richiesta di anticipo delle spese può essere integralmente o parzialmente rinunciata o differita alle condizioni degli Articoli 22 e 23.
1. I costi ufficiali sono dovuti con
1. l'atto o il servizio ufficiale;
2. la definitività della disposizione o della decisione;
3. l'autorizzazione all'uso di beni e strutture pubbliche.
2. Se l'importo dei costi ufficiali viene contestato, la scadenza si verifica con la definitività della decisione di reclamo.
3. Se viene emessa una fattura, la scadenza interviene con la ricezione di quest'ultima.
4. Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
1. I costi ufficiali possono essere riscossi in anticipo, tramite pagamento in contanti o mediante contrassegno.
2. Il Consiglio di Governo stabilisce l'importo massimo per la riscossione dei costi ufficiali mediante contrassegno.
1. Se una fattura non viene saldata entro 30 giorni dalla data di emissione, la persona debitrice deve essere sollecitata.
2. Per il primo sollecito non vengono addebitati costi ufficiali.
1. Dal 60° giorno successivo alla data di emissione della fattura è dovuto un interesse di mora.
2. Se la persona obbligata al pagamento è in ritardo, deve pagare gli interessi sui costi ufficiali secondo il tasso stabilito dal Consiglio di Governo.
3. Per importi di piccola entità si rinuncia alla riscossione degli interessi di mora. Il Consiglio di Governo determina i dettagli.
1. L'istanza che ha riscosso i costi ufficiali può condonare tali costi, in tutto o in parte, su richiesta, nei singoli casi in cui
1. l'atto ufficiale o il servizio non giunge a conclusione;
2. la persona soggetta a costo si trovi in una situazione di emergenza o qualora il pagamento dei costi ufficiali comporterebbe per lei una particolare difficoltà;
3. l'atto ufficiale, il servizio, la disposizione, la decisione o l'uso di beni e strutture pubbliche avvengano nell'interesse di un'impresa di pubblica utilità.
2. Per questa decisione non vengono addebitati costi ufficiali.
1. L'ente responsabile per l'incasso può, su richiesta giustificata, concedere una dilazione delle spese ufficiali in singoli casi, qualora
1. la persona obbligata al pagamento si trovi in una situazione di emergenza o se il pagamento tempestivo rappresenterebbe per lei un particolare disagio;
2. vi siano altri motivi importanti.
1. Il diritto di riscuotere le spese ufficiali si prescrive entro cinque anni dal momento in cui diventano esigibili, in caso di sospensione o interruzione della prescrizione, al massimo entro dieci anni.
2. Il diritto di esigere spese ufficiali stabilite con sentenza definitiva si prescrive entro cinque anni dal momento in cui la sentenza diviene definitiva, in caso di sospensione o interruzione della prescrizione, al massimo entro dieci anni.
3. La prescrizione non comincia o è sospesa
1. se viene richiesto un provvedimento suscettibile di reclamo;
2. durante una procedura di opposizione o di reclamo;
3. fintanto che una richiesta di pagamento è dilazionata.
4. La prescrizione ricomincia con
1. ogni atto dell'amministrazione volto all'accertamento della richiesta di spese, comunicata alla persona obbligata al pagamento;
2. ogni riconoscimento della richiesta di spese da parte della persona obbligata al pagamento;
3. la presentazione di una domanda di remissione.
1. La persona obbligata al pagamento può richiedere, entro 20 giorni dal ricevimento della fattura, un rendiconto dettagliato delle spese.
2. In tal caso, il termine per il reclamo delle spese inizia con la notifica del rendiconto dettagliato delle spese.
1. La determinazione delle spese ufficiali può essere impugnata autonomamente o unitamente alla questione principale.
1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.
1. La legge del 28 aprile 1974 sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge comunale) viene modificata come segue: ...
1. La legge del 24 aprile 1988 sull'introduzione del Codice Civile Svizzero (Legge d'Introduzione al Codice Civile) è modificata come segue: ...
1. L'ordinanza di esecuzione del 29 giugno 1994 relativa alla legge sull'introduzione del Codice civile svizzero concernente i terreni senza proprietario e il sottosuolo (Ordinanza di esecuzione 2 alla legge d'introduzione del Codice civile svizzero) è modificata come segue: ...
1. Il Regolamento di Attuazione del 24 settembre 1982 relativo alla Legislazione Federale sullo Stato Civile (Regolamento Cantonale sullo Stato Civile) è modificato come segue: ...
1. La legge del 26 aprile 1964 sul libro fondiario è modificata come segue: ...
1. Il regolamento del 20 maggio 1987 sulla rilevazione e la denominazione dei nomi locali (Regolamento sulla Nomenclatura) è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento dell'8 gennaio 1977 sui costi nel procedimento dinanzi ai tribunali (Regolamento sulle spese processuali) è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento dell'8 febbraio 1985 concernente il procedimento amministrativo e il contenzioso in materia amministrativa (Regolamento di giurisdizione amministrativa) è così modificato: ...
1. Il Regolamento del 19 aprile 1994 sulle Tasse di Autenticazione è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento del 20 settembre 1989 sul carcere cantonale (Regolamento del carcere) viene modificato come segue: ...
1. Il Regolamento di Esecuzione del 5 luglio 1989 concernente la Legge Introduttiva alla Legislazione Federale sulla Formazione Professionale (Regolamento sulla Formazione Professionale) è modificato come segue: ...
1. La legge del 26 aprile 1987 sulla scuola media cantonale (Legge sulla scuola media) è modificata come segue: ...
1. Il regolamento del 2 dicembre 1983 sul Museo di Nidvaldo (Regolamento del Museo) è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento di esecuzione del 3 luglio 1996 alla Legge sulla pianificazione territoriale e il diritto edilizio pubblico (Regolamento edilizio) è così modificato: ...
1. Il Regolamento di Esecuzione del 21 ottobre 1967 alla Legge di Introduzione alla Legislazione Federale sulla Circolazione Stradale è modificato come segue: ...
1. Il regolamento di attuazione del 10 dicembre 1997 relativo al regolamento sulle concessioni automobilistiche (regolamento sul trasporto di persone) è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento di Attuazione del 24 settembre 1977 alla legislazione federale sull'aviazione è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento del 10 dicembre 1997 sulle Professioni Sanitarie (Regolamento Sanitario) è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento di Attuazione del 18 dicembre 1996 sulla legislazione federale sui prodotti alimentari e sugli oggetti d’uso (Regolamento cantonale sugli alimenti) viene modificato come segue: ...
1. Il Regolamento di Esecuzione dell'8 dicembre 1974 alla Legge di Introduzione alla Legislazione Federale sulla Protezione delle Acque (Regolamento di Protezione delle Acque) è modificato come segue: ...
1. L'ordinanza introduttiva dell'11 gennaio 1985 sulla legislazione federale riguardante la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sulla Previdenza Professionale) è modificata come segue: ...
1. La legge del 20 ottobre 1999 sulla promozione dell'economia (Legge sulla promozione economica) è modificata come segue: ...
1. Il regolamento di esecuzione del 23 novembre 1994 della legge introduttiva alla normativa federale sulla promozione dell'agricoltura e la conservazione della classe contadina (Regolamento agricolo) è modificato come segue: ...
1. Il Regolamento di attuazione del 15 dicembre 1993 sulla legge federale riguardante il diritto fondiario agricolo è modificato come segue: ...
1. La legge introduttiva dell'11 marzo 1998 sulla legge federale relativa alle foreste (Legge forestale cantonale) è modificata come segue: ...
1. Il Regolamento di Esecuzione del 29 giugno 1994 alla Legge sull'Estrazione delle Risorse Minerarie (Regolamento Minerario) viene modificato come segue: ...
1. La legge del 28 aprile 1996 sull'ospitalità e il commercio di bevande alcoliche è modificata come segue: ...
1. Il Regolamento di Attuazione del 5 gennaio 1929 relativo alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionali è modificato come segue: ...
1. La legge del 2 luglio 1997 sul gioco d'azzardo nei locali pubblici (Legge sul Gioco) viene modificata come segue: ...
1. I seguenti decreti sono abrogati
1. Ordinanza del 20 maggio 1987 sui costi ufficiali dell'amministrazione cantonale (Ordinanza sulle tasse amministrative);
2. Ordinanza del 2 luglio 1997 sui costi ufficiali delle autorità di divisione, delle autorità tutorie comunali e della tutela d'ufficio (Ordinanza delle tasse CC);
3. Ordinanza dell'8 febbraio 1995 sulle tasse del registro fondiario.
1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio del governo stabilisce la data di entrata in vigore.