264.1
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CH-NW
Art. 2 Legge sulla procedura giudiziaria in materia di assicurazioni sociali (Legge sulla procedura in materia di assicurazioni sociali, SRG) (Sozialversicherungsrechtspflegegesetz, SRG) - Avvio del Procedimento
Procedura presso il Tribunale delle Assicurazioni - Svolgimento del Procedimento
Art. 2 Legge sulla Giurisdizione della Sicurezza Sociale, LGSS · Avvio del Procedimento
1. Il procedimento è avviato, salvo disposizioni speciali di legge, mediante la presentazione di un atto di reclamo o di citazione in giudizio.
2. L'atto di ricorso deve contenere
1. la precisa identificazione delle parti;
2. le richieste giuridiche;
3. un'esposizione concisa dei fatti e una breve motivazione.
3. I mezzi di prova devono essere indicati e, se possibile, presentati.
4. Devono essere allegati il provvedimento impugnato o la decisione impugnata sull'opposizione e un'eventuale procura di rappresentanza.
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Legge sulla procedura giudiziaria in materia di assicurazioni sociali (Legge sulla procedura in materia di assicurazioni sociali, SRG) (Sozialversicherungsrechtspflegegesetz, SRG) - Oggetto
Art. 3 Legge sulla giurisdizione in materia di assicurazioni sociali, LGA - Difetti →