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Legge sulla procedura giudiziaria in materia di assicurazioni sociali (Legge sulla procedura in materia di assicurazioni sociali, SRG) (Sozialversicherungsrechtspflegegesetz, SRG) - Oggetto (LJAS)

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (30)

Art. 1 Legge sulla procedura di giurisdizione sociale, LGS Art. 2 Legge sulla Giurisdizione della Sicurezza Sociale, LGSS Art. 3 Legge sulla giurisdizione in materia di assicurazioni sociali, LGA - Difetti Art. 4 Legge sulla giustizia delle assicurazioni sociali, LGAS - Termini Art. 5 Legge sulla procedura assicurativa sociale, LPAS - Consultazione Art. 6 Legge sulla giurisdizione in materia di assicurazioni sociali, SRG - Ulteriore scambio di memorie Art. 7 Legge sulla giurisdizione in materia di assicurazioni sociali, SRG - Udienza Art. 8 Legge sulla giustizia in materia di sicurezza sociale, LGSS Art. 9 Legge sulla Procedura in Materia di Assicurazioni Sociali, SRG - Procedura delle Prove Art. 10 Legge sulla giurisdizione in materia di assicurazioni sociali, SRG - Trasmissione degli atti Art. 11 Legge sulla giustizia in materia di assicurazioni sociali, SRG - Condizioni determinanti Art. 12 Legge sulla disciplina del contenzioso in materia di assicurazioni sociali, LDCS Art. 13 Legge sulla giustizia in materia di assicurazioni sociali, SRG - Costi Art. 14 Legge sull'amministrazione della previdenza sociale, LAP - Ripetibilità delle spese per le parti Art. 15 Legge sulla procedura in materia di assicurazioni sociali, SRG - Competenza Art. 16 Legge sulla Giurisdizione in Materia di Assicurazione Sociale, SRG - Composizione Art. 17 Legge sulla Procedura di Assicurazione Sociale, LPAS - Organizzazione Art. 18 Legge sulla previdenza sociale (LPS) Art. 19 Legge sulla giurisdizione della sicurezza sociale, LGSS Art. 20 Legge sulla giustizia per le assicurazioni sociali, SRG - Procedura di conciliazione Art. 21 Legge sulla giurisdizione in materia di assicurazioni sociali, LGA Art. 22 Legge sulla giurisdizione delle assicurazioni sociali, SRG - 3. Conclusione Art. 23 Legge sulla giustizia in materia di assicurazioni sociali, SRG - Procedimento arbitrale Art. 24 Legge sulla Procedura dell'Assicurazione Sociale, LPAS - Revisione Art. 25 Legge sulla giustizia in materia di assicurazioni sociali, LGAS - Esecuzione Art. 26 Legge sulla procedura di diritto delle assicurazioni sociali, SRG Art. 27 Legge sulla Procedura di Assicurazione Sociale, LPAS - 2. Legge sull'Assicurazione Malattia Art. 28 Legge sulla giurisdizione delle assicurazioni sociali, LAS Art. 29 Legge sulla Giustizia in materia di Assicurazioni Sociali, SRG Art. 30 Legge sulla procedura in materia di assicurazioni sociali, LPMAS - Entrata in vigore

Testo normativo (30 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina la procedura di giustizia nel diritto della sicurezza sociale, restando salve le disposizioni divergenti del diritto federale e negli atti speciali.

2. La legge sulla procedura amministrativa e sulla giustizia amministrativa (Legge sulla giustizia amministrativa, LGA) si applica in via sussidiaria.

3. L'organizzazione e la competenza del tribunale delle assicurazioni sono disciplinate dalla legge sui tribunali e le autorità giudiziarie (Legge sui Tribunali, LT).

Procedura presso il Tribunale delle Assicurazioni - Svolgimento del Procedimento

1. Il procedimento è avviato, salvo disposizioni speciali di legge, mediante la presentazione di un atto di reclamo o di citazione in giudizio.

2. L'atto di ricorso deve contenere

1. la precisa identificazione delle parti;

2. le richieste giuridiche;

3. un'esposizione concisa dei fatti e una breve motivazione.

3. I mezzi di prova devono essere indicati e, se possibile, presentati.

4. Devono essere allegati il provvedimento impugnato o la decisione impugnata sull'opposizione e un'eventuale procura di rappresentanza.

Procedura presso il Tribunale delle Assicurazioni - Svolgimento del Procedimento

1. Se l'atto di impugnazione presenta un vizio o è illeggibile, improprio, incomprensibile o redatto in una lingua straniera, esso viene respinto per miglioramento o traduzione, fissando un termine ragionevole con l'avvertimento che la questione non sarà trattata.

Procedura presso il Tribunale delle Assicurazioni - Svolgimento del Procedimento

1. Il calcolo, la sospensione e il rispetto dei termini, nonché la proroga dei termini, le conseguenze della mora e il ripristino del termine sono disciplinati dagli Art. 38-41 LPGA.

2. Le festività cantonali sono disciplinate dall'Art. 69 LTF.

Procedura presso il Tribunale delle Assicurazioni - Svolgimento del Procedimento

1. Se il ricorso o l'azione non viene immediatamente dichiarato inammissibile o respinto, è necessario ottenere la risposta della controparte.

2. La risposta deve essere presentata entro il termine fissato dal presidente.

3. La risposta deve contenere eventuali eccezioni procedurali, le richieste giuridiche e una breve motivazione. I mezzi di prova devono essere indicati e, per quanto possibile, presentati.

Procedura presso il Tribunale delle Assicurazioni - Svolgimento del Procedimento

1. Qualora appaia necessario, può essere disposta un'ulteriore scambio di scritti.

Procedura presso il Tribunale delle Assicurazioni - Svolgimento del Procedimento

1. Le parti possono essere convocate per un'udienza se le circostanze lo giustificano o se vi è una richiesta motivata.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni - Principi Procedurali

1. Davanti al tribunale delle assicurazioni possono essere contestati

1. Violazioni di legge, inclusi eccesso, difetto o abuso di discrezione;

2. accertamento errato o incompleto dei fatti;

3. inadeguatezza.

2. Sono ammissibili nuove domande legali e nuove asserzioni fattuali nonché la designazione di nuovi mezzi di prova.

3. L'impugnabilità delle decisioni procedurali e di altre decisioni intermedie è disciplinata dall'art. 69 VRG.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni - Principi Procedurali

1. Il tribunale delle assicurazioni stabilisce, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per la decisione; raccoglie le prove necessarie ed è libero nella valutazione delle prove.

2. Alle parti vengono formalmente minacciate le conseguenze legali che scaturiranno in caso di rifiuto di collaborazione.

3. Una volta acquisite le prove, alle parti viene data l'opportunità di esprimere il loro parere.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni - Principi Procedurali

1. Il portatore di assicurazione deve trasmettere al tribunale assicurativo tutti i documenti rilevanti ordinati sistematicamente.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni - Principi Procedurali

1. Nella misura in cui dalla natura della controversia non si deduca altrimenti, per la valutazione del ricorso o della causa sono determinanti le circostanze di fatto e di diritto al momento della decisione impugnata.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni - Principi Procedurali

1. Il tribunale delle assicurazioni non è vincolato dalle richieste delle parti. Esso può modificare un provvedimento o una decisione su ricorso a sfavore della persona che ha presentato il ricorso o assegnare a quest'ultima più di quanto abbia richiesto, fermo restando che alle parti deve essere data preventivamente la possibilità di esprimere la propria opinione e di ritirare il ricorso.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni - Principi Procedurali

1. Le spese processuali sono determinate in conformità all'Art. 18 della Legge sui costi nel procedimento dinanzi ai tribunali e alle autorità giudiziarie (Legge sulle spese processuali, PKoG).

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni - Principi Procedurali

1. Se la parte che vince in tutto o in parte presenta una corrispondente istanza o se ciò è previsto dalla legge, le deve essere riconosciuto un adeguato risarcimento a carico della parte soccombente.

2. Di norma, agli enti assicurativi coinvolti nel procedimento non viene concessa alcuna compensazione per le spese legali.

Procedimento davanti al tribunale arbitrale - Disposizioni generali

1. Il tribunale arbitrale valuta, come unica istanza cantonale, le controversie per le quali il diritto federale delle assicurazioni sociali prevede una procedura arbitrale.

Procedimento davanti al tribunale arbitrale - Disposizioni generali

1. Il tribunale arbitrale è composto dalla presidenza del tribunale delle assicurazioni e da un rappresentante o una rappresentante di ciascuna delle parti.

2. La presidenza del tribunale delle assicurazioni presiede e designa, su proposta delle parti, i loro rappresentanti o rappresentanti. Se le parti non presentano un proposta entro un termine ragionevole, la presidenza designa i rappresentanti o rappresentanti.

3. Per i rappresentanti o le rappresentanti delle parti, la residenza nel Cantone Nidwalden non è necessaria.

4. In caso di controversia sull'astensione, decide la presidenza del tribunale delle assicurazioni. Se l'astensione riguarda il o la presidente, decide la commissione amministrativa del tribunale amministrativo.

Procedimento davanti al tribunale arbitrale - Disposizioni generali

1. Il Tribunale delle Assicurazioni garantisce l'organizzazione operativa del tribunale arbitrale.

Procedimento davanti al tribunale arbitrale - Disposizioni generali

1. Il procedimento arbitrale è soggetto a costi.

2. Il compenso delle rappresentanti e dei rappresentanti delle parti è disciplinato dalle disposizioni della legge sulla compensazione delle autorità (Legge sulle indennità).

Procedura dinanzi al tribunale arbitrale - Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento viene avviato mediante la presentazione di un atto di citazione.

2. Alla parte avversa viene data l'opportunità di presentare commenti.

Procedimento davanti al Tribunale Arbitrale - Svolgimento della Procedura

1. La o il presidente conduce una trattativa di mediazione quando

1. ciò è previsto dalla legge federale;

2. entrambe le parti lo richiedono; oppure

3. a giudizio della o del presidente ci sono prospettive di una soluzione amichevole.

2. Per condurre la trattativa di mediazione, la o il presidente può coinvolgere altri membri del tribunale arbitrale secondo le disposizioni dell'art. 16.

3. La trattativa di mediazione non è pubblica.

Procedimento davanti al Tribunale Arbitrale - Svolgimento della Procedura

1. Persone fisiche si presentano personalmente alla negoziazione di conciliazione. Persone giuridiche, uffici amministrativi e autorità inviano una persona autorizzata a concludere accordi transattivi.

2. Le parti possono farsi assistere da un avvocato.

Procedimento davanti al Tribunale Arbitrale - Svolgimento della Procedura

1. Se vi è la prospettiva che le parti raggiungano un accordo extragiudiziale dopo l'udienza di mediazione, il presidente del tribunale, con il consenso delle parti, può sospendere il procedimento.

2. Se il processo si conclude nel procedimento di mediazione, verrà applicata una tassa forfettaria sulle spese giudiziarie ai sensi dell'art. 23 PKoG. Salvo diverso accordo tra le parti, tale tassa verrà assegnata per metà a ciascuna parte in caso di conciliazione e, nelle altre situazioni, secondo la discrezionalità giudiziaria.

3. Se il processo si conclude nel procedimento di mediazione, non verranno assegnate compensazioni alle parti. Rimangono fatti salvi accordi differenti tra le parti.

Procedimento davanti al Tribunale Arbitrale - Svolgimento della Procedura

1. Se non si svolge la procedura di mediazione o la controversia non può essere risolta tramite il procedimento di mediazione, alla parte attrice viene data l'opportunità di integrare la motivazione dell'azione e di presentare ulteriori prove.

2. Per il resto, lo scambio di scritti e lo svolgimento del procedimento probatorio seguono le disposizioni vigenti davanti al tribunale delle assicurazioni.

Procedimento davanti al Tribunale Arbitrale - Svolgimento della Procedura

1. La revisione di una decisione definitiva del tribunale arbitrale è regolata dal VRG.

Disposizioni finali

1. La legge introduttiva del 25 ottobre 2006 alla legge federale sull'assicurazione malattia (legge sull'assicurazione malattia, kKVG) viene modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge sul procedimento amministrativo e sulla giustizia amministrativa (Legge sulla giustizia amministrativa, LGA) è modificata come segue: ...

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