Legge sulla procedura giudiziaria in materia di assicurazioni sociali (Legge sulla procedura in materia di assicurazioni sociali, SRG) (Sozialversicherungsrechtspflegegesetz, SRG) - Oggetto (LJAS)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. Questa legge disciplina la procedura di giustizia nel diritto della sicurezza sociale, restando salve le disposizioni divergenti del diritto federale e negli atti speciali.
2. La legge sulla procedura amministrativa e sulla giustizia amministrativa (Legge sulla giustizia amministrativa, LGA) si applica in via sussidiaria.
3. L'organizzazione e la competenza del tribunale delle assicurazioni sono disciplinate dalla legge sui tribunali e le autorità giudiziarie (Legge sui Tribunali, LT).
1. Il procedimento è avviato, salvo disposizioni speciali di legge, mediante la presentazione di un atto di reclamo o di citazione in giudizio.
2. L'atto di ricorso deve contenere
1. la precisa identificazione delle parti;
2. le richieste giuridiche;
3. un'esposizione concisa dei fatti e una breve motivazione.
3. I mezzi di prova devono essere indicati e, se possibile, presentati.
4. Devono essere allegati il provvedimento impugnato o la decisione impugnata sull'opposizione e un'eventuale procura di rappresentanza.
1. Se l'atto di impugnazione presenta un vizio o è illeggibile, improprio, incomprensibile o redatto in una lingua straniera, esso viene respinto per miglioramento o traduzione, fissando un termine ragionevole con l'avvertimento che la questione non sarà trattata.
1. Il calcolo, la sospensione e il rispetto dei termini, nonché la proroga dei termini, le conseguenze della mora e il ripristino del termine sono disciplinati dagli Art. 38-41 LPGA.
2. Le festività cantonali sono disciplinate dall'Art. 69 LTF.
1. Se il ricorso o l'azione non viene immediatamente dichiarato inammissibile o respinto, è necessario ottenere la risposta della controparte.
2. La risposta deve essere presentata entro il termine fissato dal presidente.
3. La risposta deve contenere eventuali eccezioni procedurali, le richieste giuridiche e una breve motivazione. I mezzi di prova devono essere indicati e, per quanto possibile, presentati.
1. Qualora appaia necessario, può essere disposta un'ulteriore scambio di scritti.
1. Le parti possono essere convocate per un'udienza se le circostanze lo giustificano o se vi è una richiesta motivata.
1. Davanti al tribunale delle assicurazioni possono essere contestati
1. Violazioni di legge, inclusi eccesso, difetto o abuso di discrezione;
2. accertamento errato o incompleto dei fatti;
3. inadeguatezza.
2. Sono ammissibili nuove domande legali e nuove asserzioni fattuali nonché la designazione di nuovi mezzi di prova.
3. L'impugnabilità delle decisioni procedurali e di altre decisioni intermedie è disciplinata dall'art. 69 VRG.
1. Il tribunale delle assicurazioni stabilisce, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per la decisione; raccoglie le prove necessarie ed è libero nella valutazione delle prove.
2. Alle parti vengono formalmente minacciate le conseguenze legali che scaturiranno in caso di rifiuto di collaborazione.
3. Una volta acquisite le prove, alle parti viene data l'opportunità di esprimere il loro parere.
1. Il portatore di assicurazione deve trasmettere al tribunale assicurativo tutti i documenti rilevanti ordinati sistematicamente.
1. Nella misura in cui dalla natura della controversia non si deduca altrimenti, per la valutazione del ricorso o della causa sono determinanti le circostanze di fatto e di diritto al momento della decisione impugnata.
1. Il tribunale delle assicurazioni non è vincolato dalle richieste delle parti. Esso può modificare un provvedimento o una decisione su ricorso a sfavore della persona che ha presentato il ricorso o assegnare a quest'ultima più di quanto abbia richiesto, fermo restando che alle parti deve essere data preventivamente la possibilità di esprimere la propria opinione e di ritirare il ricorso.
1. Le spese processuali sono determinate in conformità all'Art. 18 della Legge sui costi nel procedimento dinanzi ai tribunali e alle autorità giudiziarie (Legge sulle spese processuali, PKoG).
1. Se la parte che vince in tutto o in parte presenta una corrispondente istanza o se ciò è previsto dalla legge, le deve essere riconosciuto un adeguato risarcimento a carico della parte soccombente.
2. Di norma, agli enti assicurativi coinvolti nel procedimento non viene concessa alcuna compensazione per le spese legali.
1. Il tribunale arbitrale valuta, come unica istanza cantonale, le controversie per le quali il diritto federale delle assicurazioni sociali prevede una procedura arbitrale.
1. Il tribunale arbitrale è composto dalla presidenza del tribunale delle assicurazioni e da un rappresentante o una rappresentante di ciascuna delle parti.
2. La presidenza del tribunale delle assicurazioni presiede e designa, su proposta delle parti, i loro rappresentanti o rappresentanti. Se le parti non presentano un proposta entro un termine ragionevole, la presidenza designa i rappresentanti o rappresentanti.
3. Per i rappresentanti o le rappresentanti delle parti, la residenza nel Cantone Nidwalden non è necessaria.
4. In caso di controversia sull'astensione, decide la presidenza del tribunale delle assicurazioni. Se l'astensione riguarda il o la presidente, decide la commissione amministrativa del tribunale amministrativo.
1. Il Tribunale delle Assicurazioni garantisce l'organizzazione operativa del tribunale arbitrale.
1. Il procedimento arbitrale è soggetto a costi.
2. Il compenso delle rappresentanti e dei rappresentanti delle parti è disciplinato dalle disposizioni della legge sulla compensazione delle autorità (Legge sulle indennità).
1. Il procedimento viene avviato mediante la presentazione di un atto di citazione.
2. Alla parte avversa viene data l'opportunità di presentare commenti.
1. La o il presidente conduce una trattativa di mediazione quando
1. ciò è previsto dalla legge federale;
2. entrambe le parti lo richiedono; oppure
3. a giudizio della o del presidente ci sono prospettive di una soluzione amichevole.
2. Per condurre la trattativa di mediazione, la o il presidente può coinvolgere altri membri del tribunale arbitrale secondo le disposizioni dell'art. 16.
3. La trattativa di mediazione non è pubblica.
1. Persone fisiche si presentano personalmente alla negoziazione di conciliazione. Persone giuridiche, uffici amministrativi e autorità inviano una persona autorizzata a concludere accordi transattivi.
2. Le parti possono farsi assistere da un avvocato.
1. Se vi è la prospettiva che le parti raggiungano un accordo extragiudiziale dopo l'udienza di mediazione, il presidente del tribunale, con il consenso delle parti, può sospendere il procedimento.
2. Se il processo si conclude nel procedimento di mediazione, verrà applicata una tassa forfettaria sulle spese giudiziarie ai sensi dell'art. 23 PKoG. Salvo diverso accordo tra le parti, tale tassa verrà assegnata per metà a ciascuna parte in caso di conciliazione e, nelle altre situazioni, secondo la discrezionalità giudiziaria.
3. Se il processo si conclude nel procedimento di mediazione, non verranno assegnate compensazioni alle parti. Rimangono fatti salvi accordi differenti tra le parti.
1. Se non si svolge la procedura di mediazione o la controversia non può essere risolta tramite il procedimento di mediazione, alla parte attrice viene data l'opportunità di integrare la motivazione dell'azione e di presentare ulteriori prove.
2. Per il resto, lo scambio di scritti e lo svolgimento del procedimento probatorio seguono le disposizioni vigenti davanti al tribunale delle assicurazioni.
1. La revisione di una decisione definitiva del tribunale arbitrale è regolata dal VRG.
1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.
1. Il Regolamento di Attuazione del 2 settembre 1992 relativo alla legislazione federale sull'assicurazione invalidità è modificato come segue: ...
1. La legge introduttiva del 25 ottobre 2006 alla legge federale sull'assicurazione malattia (legge sull'assicurazione malattia, kKVG) viene modificata come segue: ...
1. La legge sul procedimento amministrativo e sulla giustizia amministrativa (Legge sulla giustizia amministrativa, LGA) è modificata come segue: ...
1. Il regolamento del 18 novembre 1983 relativo alla giurisdizione della previdenza sociale è abrogato.
1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio del governo stabilisce la data di entrata in vigore.