Legge d'introduzione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (Legge cantonale sull'aiuto alle vittime, lCAVI) - Denominazione (LcAV)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Il Consiglio di governo designa in un'ordinanza un ufficio di consulenza autonomo conforme all'art. 9 OHG.
1. Il centro di consulenza fornisce consulenza alle vittime e ai loro familiari e li assiste nell'esercizio dei loro diritti.
2. Fornisce e media assistenza immediata e a lungo termine secondo gli artt. 13 e seguenti. LAV.
1. La direzione decide, su richiesta del centro di consulenza, in merito all'assunzione dei costi per l'assistenza a lungo termine di terzi.
1. Il Consiglio di Stato può trasferire i compiti dello sportello informativo a istituzioni private o di diritto pubblico mediante un accordo di prestazioni.
2. Nell'accordo di prestazioni deve essere stabilito fino a quale importo massimo questi sportelli informativi possono fornire o mediare assistenza immediata e assistenza a lungo termine nei singoli casi.
3. La decisione sui costi che superano questo importo massimo è presa dalla Direzione.
1. Il centro di consulenza è soggetto alla supervisione della direzione.
2. Fornisce alla direzione le informazioni necessarie per una supervisione adeguata.
1. La Direzione decide su
1. Domande di indennizzo e prestazioni di risarcimento;
2. Anticipi di indennizzo e loro restituzioni.
1. Se la domanda di risarcimento è respinta, la richiedente o il richiedente deve rimborsare l'anticipo al cantone nella misura in cui ciò sia ragionevole.
2. Il diritto al rimborso dell'anticipo si estingue se non viene esercitato entro un anno dalla conoscenza della decisione definitiva di rigetto di una domanda di risarcimento, ma comunque non oltre dieci anni dalla concessione dell'anticipo.
1. Fatte salve le spese a carico di terzi, il Cantone sostiene le spese relative all'assistenza alle vittime.
1. La richiedente o il richiedente deve informare la direzione, di propria iniziativa, sulla conclusione di eventuali procedimenti connessi alle prestazioni previste dalla legislazione sull'assistenza alle vittime.
2. Se il cantone ha fornito prestazioni finanziarie in conformità alla legislazione sull'assistenza alle vittime, la direzione, in base all'art. 7 OHG, fa valere i diritti nei confronti del colpevole e degli altri obbligati alla prestazione.
1. La direzione adotta tutte le disposizioni che non sono delegate ad un'altra istanza dalla legislazione.
2. Il consiglio di governo emana le disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge in un regolamento.
1. Contro i provvedimenti può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato entro 20 giorni dalla notifica, fatte salve le disposizioni del comma 2.
2. Contro i provvedimenti della direzione relativi a indennizzi e risarcimenti ai sensi dell'art. 6, può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo entro 20 giorni dalla notifica.
3. Per il resto, i rimedi giuridici sono disciplinati dalla legge sulla procedura amministrativa.
1. Il regolamento di attuazione del 1° dicembre 1993 della legge federale sull'assistenza alle vittime di reati (Regolamento cantonale sull'assistenza alle vittime, kOHV) è abrogato.
1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio del governo stabilisce la data di entrata in vigore.