Art. 4 Legge sulle spese nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle autorità giudiziarie (Legge sulle spese giudiziarie, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Riduzione della Tassa
Art. 4 Legge sui Costi Processuali, LCP · Riduzione della Tassa
1. Se si tratta di un caso particolarmente semplice o se le circostanze lo rendono altrimenti opportuno, la tariffa può essere adeguatamente ridotta senza vincoli al quadro previsto oppure, eccezionalmente, si può rinunciare alla riscossione della tariffa.
2. Se una controversia viene risolta senza una decisione nel merito, la tariffa non può superare i tre quarti della tariffa ordinaria.
3. Per le decisioni che, ai sensi dell'art. 239 cpv. 1 CPC, art. 82 cpv. 1 CPP o art. 56 cpv. 2 della legge sulla giustizia amministrativa, vengono emesse senza una motivazione scritta, la tariffa deve essere ridotta a discrezione, ma almeno del 20 percento. Nel dispositivo devono essere stabilite la tariffa ordinaria e quella ridotta. Se una parte richiede la stesura completa della decisione, dovrà pagare la differenza tra la tariffa ordinaria e quella ridotta. Nelle decisioni in procedura sommaria può essere omessa la riduzione della tariffa.