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Art. 79 Legge sui tribunali e le autorità giudiziarie (Legge sull'ordinamento giudiziario, GerG) (Gerichtsgesetz, GerG) - Decisione sulla richiesta di ricusazione

Disposizioni Procedurali - Processo Civile
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Art. 79 Legge sui Tribunali, LST · Decisione sulla richiesta di ricusazione

1. Sulle richieste di ricusazione controversie ai sensi dell'art. 50 CPC decide

1. la sezione del tribunale a cui appartiene il cancelliere interessato o la cancelliera interessata;

2. il Tribunale cantonale come giudice unico, se sono coinvolti membri dell'autorità di conciliazione;

3. il Tribunale di appello in composizione collegiale di tre giudici, se sono coinvolti membri del Tribunale cantonale o del Tribunale di appello;

4. il Tribunale amministrativo in composizione collegiale di tre giudici, se il Tribunale di appello non può più essere regolarmente costituito per la decisione secondo il punto 3.

2. Sulle impugnazioni decide

1. il Tribunale amministrativo in composizione collegiale di tre giudici per le decisioni secondo il comma 1 punti 1-3;

2. il Tribunale cantonale in composizione collegiale di tre giudici per le decisioni secondo il comma 1 punto 4.

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