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Art. 71 Legge sui tribunali e le autorità giudiziarie (Legge sull'ordinamento giudiziario, GerG) (Gerichtsgesetz, GerG) - Poteri presidenziali

Disposizioni procedurali - Disposizioni comuni
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Art. 71 Legge sul tribunale, Leg. Trib. · Poteri presidenziali

1. La Presidente o il Presidente del Tribunale è competente per la direzione del processo.

2. Sulla gratuita assistenza legale, l'archiviazione del procedimento, l'assunzione delle prove, le garanzie, gli accordi che necessitano di approvazione e la restituzione di pareri può decidere il presidente.

3. I Presidenti delle sezioni esercitano, nell'ambito della loro competenza, i poteri della Presidente o del Presidente.

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