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Art. 5 Legge sui tribunali e le autorità giudiziarie (Legge sull'ordinamento giudiziario, GerG) (Gerichtsgesetz, GerG) - Cancellieri e Cancellieri del Tribunale

Tribunali - Disposizioni Generali
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Art. 5 Legge sul Tribunale, GerG · Cancellieri e Cancellieri del Tribunale

1. I cancellieri e le cancelliere partecipano, su richiesta della presidenza o della direzione del processo, all'istruzione dei casi e alla formazione delle decisioni.

2. Sotto la responsabilità di un giudice, preparano relazioni e redigono le decisioni dei tribunali.

3. Possono essere incaricati di rispondere a richieste di assistenza legale, nonché di condurre udienze, audizioni e negoziazioni di conciliazione, a meno che la legislazione non preveda altrimenti per il tribunale o un membro del tribunale.

4. Svolgono ulteriori compiti che sono loro affidati dalla legislazione o da un regolamento.

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