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Legge ipotecaria

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Le rendite fondiarie e le assicurazioni valide al momento dell'entrata in vigore del C.C. mantengono la loro validità e sono soggette, per quanto riguarda il tasso d'interesse, la disdetta e tutte le altre condizioni, alle disposizioni legali precedenti. Restano salvi gli articoli 22-32 del titolo finale del Codice Civile Svizzero.

1. Disposizioni Generali

1. La valutazione ufficiale dei beni deve essere revisionata ogni 15 anni. Questa revisione, così come la prima valutazione delle nuove costruzioni, avviene a spese dello Stato.

1. Disposizioni Generali

1. Le corporazioni necessitano dell'autorizzazione del Consiglio di Stato per la costituzione di diritti di pegno sui loro beni immobili.

2. Rifugi e edifici su alpi comunali e su proprietà di terzi non possono essere gravati da diritti di pegno.

1. Disposizioni Generali

1. Solo il vero proprietario del fondo gravato ovvero coproprietario, così come il suo rappresentante legale o procuratore, sono autorizzati a disdire e rimborsare le ipoteche costituite prima del 1º gennaio 1912, e eventualmente obbligati a quest’ultimo (con riserva del § 24); parimenti, solo il vero proprietario di una rendita soggetta a valutazione ufficiale e di un’assicurazione gravante all’interno o all’esterno della stessa, così come il suo rappresentante legale o procuratore, è autorizzato a disdire.

1. Disposizioni Generali

1. Quando i proprietari di terreni confinanti scambiano parcelle di terra approssimativamente di uguale valore per correggere confini irregolari, arrotondamento della proprietà, ecc., le ipoteche esistenti seguono la nuova disposizione di legge.

1. Disposizioni Generali

1. Una risoluzione della domanda da parte del creditore può essere fatta valere contro un comproprietario del pegno, che non è debitore (intestatario), solo se viene notificata anche a lui e solo per l'importo per il quale non è stato pagato a seguito del procedimento esecutivo contro il debitore (intestatario).

1. Disposizioni Generali

1. Il protocollo ipotecario e i registri fondiari e tutte le relative emissioni, integrazioni, iscrizioni e certificazioni sono curati dall'ufficio notarile.

2. Questo amministra inoltre i depositi di titoli di valore (rendite vitalizie, cauzioni, titoli delle alpi comunali ecc.) giacenti nell'Archivio di Stato e da inserirsi in futuro.

1. Disposizioni Generali

1. Le tasse per le iscrizioni e le copie dei titoli di pegno immobiliare sono a carico dello Stato.

2. Il notaio ufficiale deve dimostrare di possedere le conoscenze e le qualità necessarie, fornire una cauzione reale di Fr. 10'000 e viene giurato per l'adempimento coscienzioso dei doveri a lui assegnati dal regolamento o per accordo dal Commissario del Governo o viene preso l'impegno solenne.

3. Il notaio ufficiale non è soggetto all'obbligo di esercizio della professione né all'obbligo di assumere tutorie.

4. La sua gestione deve essere sottoposta a controllo dal Consiglio del Governo a intervalli appropriati.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Attraverso il pegno è posta a garanzia una proprietà immobiliare per una determinata somma, vale a dire per il capitale principale e per gli interessi.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Quando una parte del bene ipotecato viene espropriata, ogni diritto di pegno immobiliare cessa sulla parte espropriata.

2. Tuttavia, i creditori ipotecari hanno diritto, secondo il loro ordine, prima il titolare della prima ipoteca, poi il secondo e così via, all'importo dell'espropriazione, che deve essere depositato presso la Banca Cantonale di Nidwalden e, al termine del periodo di opposizione stabilito dalla commissione giudiziaria e pubblicato nel Bollettino Ufficiale, pagato ai creditori ipotecari aventi diritto o, in assenza di opposizioni, al proprietario del bene. Le ipoteche che vengono saldate a seguito dell’espropriazione devono essere cancellate.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Se gli alpeggi o i boschi sono ipotecati insieme a un immobile, l'esecuzione per gli interessi debitori su tutto il credito deve essere avviata nel luogo in cui si trova l'immobile soggetto a pagamento degli interessi. In questo caso, la proprietà ipotecata è responsabile anche degli interessi per cui è stata avviata l'esecuzione.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Gli oneri che rientrano nella stima ufficiale dei beni possono essere annullati sia dal debitore che dal creditore ogni cinque anni, calcolando l'anno dalla data di costituzione. Se gli oneri avessero dovuto essere annullati prima della loro data, per il riscatto vale la data di redazione e non la presunta data precedente.

2. La disdetta può avvenire solo per l'11 novembre dell'anno in questione, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.

3-4. ...

5. Se un edificio viene escluso dall'assicurazione cantonale degli oggetti, gli oneri a carico dell'oggetto in questione possono essere annullati dal creditore in qualsiasi momento rispettando un termine di preavviso di sei mesi, senza tener conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Se il debitore, dopo la risoluzione, desidera rimborsare il capitale insieme agli interessi prima di San Martino dell'anno in corso, gli sarà consentito; tuttavia, in questo caso, è obbligato a pagare gli interessi fino al San Martino successivo calcolati con la somma capitalizzata.

2. In caso di restituzione dei capitali, deve essere pagato l'intero valore nominale degli stessi (per i capitali in sterline calcolato in £ 7 = Fr. 3) senza considerazione per l'interesse concordato, insieme agli interessi pendenti e potenziali fino alla data del rimborso e alle eventuali spese di esecuzione.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Se una rendita viene disdetta ai sensi di legge per il rimborso e il bene immobile ipotecato e soggetto a interessi passa in altro possesso prima del successivo termine di pagamento, l'acquirente del nuovo bene immobiliare deve essere informato e la disdetta deve essere annotata nell'atto pertinente. Il creditore può richiedere il pagamento al nuovo proprietario, il quale subentra nei diritti e doveri del precedente proprietario per quanto riguarda il rimborso e la proprietà dell'ipoteca disdetta.

2. Nel caso di estinzione di rendite disdette entro la valutazione ufficiale dei beni, se nel frattempo la rendita è passata in altre mani, su richiesta deve essere presentata la certificazione ufficiale della corretta disdetta a colui che possiede o detiene in deposito la rendita al momento.

3. Se una rendita disdetta passa in altro possesso, l'ex proprietario o il nuovo acquirente deve informare senza indugio il debitore della rendita del cambiamento di possesso.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Il debitore può consegnare l'importo del capitale annullato insieme agli interessi alla scadenza al titolare del capitale stesso, oppure farlo consegnare, o ancora depositarlo presso la Banca Cantonale Nidwalden notificando il titolare del capitale, dove il creditore può ritirare l'importo gratuitamente previa consegna del capitale annullato.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Quando un debito è stato estinto dal debitore secondo le disposizioni della presente legge, il relativo titolo di debito deve essere restituito allo stesso debitore non sigillato.

La validità cantonale

1. Qualora un'ipoteca risolta secondo il § 12 non venga rimborsata alla successiva scadenza del pagamento, il titolare dell'ipoteca può, entro il termine di un mese, avviare un'esecuzione immobiliare per interessi, capitale e costi correlati. Se omette di farlo, l'ipoteca rimane valida nel suo grado attuale.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Gli oneri al di fuori della stima ufficiale dei beni possono essere estinti dal debitore in qualsiasi momento senza preavviso. In caso di rimborso, oltre all'importo del capitale, devono essere corrisposti al creditore eventuali interessi scaduti e gli interessi correnti fino al giorno del pagamento.

2. Il creditore può risolvere gli oneri al di fuori della stima ufficiale dei beni conformemente al § 12.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Se una rendita deve essere suddivisa in due o più parti, tale separazione deve essere annotata sia nel relativo registro delle rendite o protocollo sia sul titolo originario della rendita. Per la parte o le parti da assegnare, devono essere creati titoli distinti. Per la parte principale della rendita, che mantiene il procedimento originario, deve essere mantenuto il vecchio documento, recante la suddetta annotazione.

La Validità Cantonale di Diritto

1. In caso di ogni trasferimento di proprietà di beni immobili gravati da ipoteche, il precedente proprietario è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un elenco dettagliato degli interessi o un registro delle ipoteche gravanti con l'indicazione dei rispettivi proprietari.

La Validità Cantonale di Diritto

1. Se per una rendita non vengono percepiti o richiesti interessi per un periodo di trenta anni, essa si estingue per prescrizione.

2. Se da un immobile vengono pagati senza obiezione interessi per una rendita per un periodo di trenta anni fino alla sistemazione delle rendite del comune interessato, il proprietario dell'immobile è tenuto a riscattare la rendita in questione.

L'Assicurazione

1. Con l'assicurazione un bene immobile è ipotecato per una determinata pretesa o prestazione con o senza interesse, nel senso che la somma assicurata, qualora debba coprire un credito monetario scaduto, può essere sia reclamata dal creditore che rimborsata dal debitore.

La Polizza Assicurativa

1. Assicurazioni fruttifere all'interno o all'esterno della stima ufficiale dei beni sono risolvibili con un preavviso di tre mesi. Gli interessi assicurativi sono esigibili annualmente a San Martino (11 novembre), a meno che non sia stata espressamente pattuita e inclusa nell'atto assicurativo una diversa data di scadenza degli interessi. Nei casi in cui la fruttificazione della somma assicurata non sia stata espressamente pattuita o non sia mai avvenuta in passato, essa si considera priva di interessi. Per quanto riguarda la disdetta e il rimborso delle assicurazioni, si applicano, per il resto, le stesse disposizioni previste per i censi. (§12, comma 2, 3, 4; §13, comma 2; §14, 15, 17.)

2. Per le assicurazioni relative a pagamenti per i quali è stato concordato un determinato termine di pagamento, non vi è obbligo di preavviso.

L'Assicurazione

1. Qualora un immobile sia venduto o alienato volontariamente, oltre al nuovo acquirente, l'attuale proprietario rimane responsabile per il credito sottostante a un'assicurazione per sei mesi, a partire dal momento in cui il trasferimento di proprietà è stato comunicato al titolare dell'assicurazione.

2. Se l'ex proprietario del bene viene escusso entro tale termine, rimane responsabile fino alla conclusione dell'esecuzione.

La Polizza Assicurativa

1. La sostituzione e il trasferimento di proprietà di assicurazioni o di parti di esse, per avere validità, devono essere annotati presso l'ufficio ipotecario rispettivamente sul relativo registro ipotecario e sull'atto assicurativo stesso, su indicazione del precedente detentore dell'assicurazione o previa presentazione di un certificato dello stesso, attestante che l'assicurazione è stata pagata, oppure che potrebbe essere attribuita a una terza persona.

**L'Assicurazione**

1. Una revisione della stima, con il mobilio ipotecato, può essere richiesta sia dal proprietario del mobilio, sia da parte di un creditore ipotecario, al quale il mobilio è stato concesso in ipoteca. La richiesta deve essere presentata presso l'ufficio di esecuzione, e le spese sono a carico di chi ha richiesto la revisione.

2. Se l'inventario si deteriora a causa dell'uso e viene integrato o aumentato attraverso nuove acquisizioni, queste ultime sostituiscono come pegno i precedenti pezzi dell'inventario.

3. Al creditore è sempre consentito controllare, a proprie spese e con l'ufficio di esecuzione, la presenza del mobilio ipotecato sul luogo in cui si trova.

L'Assicurazione

1. Se il diritto di pegno su un immobile per un credito assicurato viene perso in tutto o in parte a seguito di un'asta esecutiva o fallimentare del pegno accessorio, il debitore è personalmente responsabile della parte non soddisfatta come credito corrente, e questa parte deve essere classificata in caso di fallimento senza ulteriore notifica del creditore al pari degli altri crediti correnti notificati nella V. classe.

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