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211.4 FlurG CH-NW

Legge sulle corporazioni fondiarie (Legge sulle corporazioni fondiarie, FlurG) (Flurgenossenschaftsgesetz, FlurG) - Associazione Fondiaria (FlurG)

31 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (31)

Art. 1 Legge sulle Associazioni Fondiarie, FlurG - Associazione Fondiaria Art. 2 Legge sulle Associazioni Fondiarie, FlurG Art. 3 Legge sulle Associazioni Fondiarie, FlurG - Assemblea di Costituzione Art. 4 Legge sulle associazioni fondiarie, FlurG - 2. Deliberazione di costituzione Art. 5 Legge sulla Consociazione Fondiaria, FlurG - Organizzazione Art. 6 Legge sulla Cooperativa Agricola, FlurG Art. 7 Legge sulle Cooperative Agrarie, FlurG - 3. Responsabilità Art. 8 Legge sulle Associazioni Territoriali, FlurG - Statuti Art. 9 Legge sulle Consociazioni Agrarie, FlurG - Progetto Preliminare, Stima dei Costi Art. 10 Legge sulle Associazioni Fondiarie, FlurG - Pubblicazione Pubblica Art. 11 Legge sulla cooperativa rurale, FlurG - Approvazione Art. 12 Legge sulle associazioni fondiarie, FlurG Art. 13 Legge sulle Cooperative Fondiarie, FlurG Art. 14 Legge sulla Cooperazione Agricola, FlurG Art. 15 Legge sulla cooperativa fondiaria, FlurG Art. 16 Legge sulla Cooperativa Fondiaria, FlurG Art. 17 Legge sulla Cooperativa Fondiaria, FlurG - 3. Approvazione del Progetto Art. 18 Legge sulla Consociazione Fondiaria, FlurG - Procedura di Stima Art. 19 Legge sulla Cooperativa Fondiaria, FlurG - 2. Detrazione dei Terreni per Impianti Generali Art. 20 Legge sulla comunità fondiaria, FlurG - 3. Ripartizione dei costi Art. 21 Legge sulla cooperativa fondiaria, FlurG - 4. Riassegnazione della proprietà fondiaria Art. 22 Legge sulle Cooperative Fondiarie, FlurG - Espropriazione Art. 23 Legge sulla consociazione fondiaria, FlurG Art. 24 Legge sulle Associazioni Fondiarie, FlurG - Modifica del progetto Art. 25 Legge sulle Associazioni di Terreni, FlurG Art. 26 Legge sulle associazioni fondiarie, FlurG - Costi processuali Art. 27 Legge sulla Cooperativa Agraria, FlurG - Esecuzione Art. 28 Legge sulla Cooperativa Fondiaria, FlurG Art. 29 Legge sulle Cooperative Fondiarie, FlurG Art. 30 Legge sulle Consociazioni Agrarie, FlurG - Disposizione Transitoria Art. 31 Legge sulle Associazioni Fondiarie, FlurG

Testo normativo (31 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Ai fini del miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d'acqua, drenaggi, approvvigionamenti idrici, rimboschimenti, realizzazione di strade, riunificazione di beni boschivi e agricoli e simili, le proprietarie e i proprietari dei terreni coinvolti possono costituirsi in un'associazione fondiaria.

2. Edifici, cortili, giardini, frutteti, nonché terreni in cui vengano gestite cave di pietra, ghiaia o argilla, non possono essere forzatamente coinvolti in tali progetti, a meno che il progetto non sia altrimenti realizzabile.

3. Le associazioni fondiarie sono persone giuridiche del diritto cantonale ai sensi degli art. 19 e seguenti della legge introduttiva al Codice civile (EG ZGB).

Fondazione del Consorzio Fondiario

1. I proprietari dei terreni che intendono costituire un consorzio fondiario devono presentare al consiglio comunale del comune in cui i terreni si trovano interamente o per la maggior parte una bozza del progetto, specificando i terreni presumibilmente coinvolti e i rispettivi proprietari.

2. Il consiglio comunale interessato deve invitare i proprietari dei terreni coinvolti per iscritto o, se il loro luogo di residenza è sconosciuto, pubblicamente, almeno 20 giorni prima, indicando l'ora, il luogo e l'oggetto della deliberazione per una riunione.

Costituzione del Consorzio Fondiario

1. Un membro del consiglio comunale assume la presidenza; la cancelliera o il cancelliere comunale redige il verbale.

1a. Il consiglio comunale può delegare questi compiti ad altre persone competenti.

2. I proprietari dei terreni possono farsi rappresentare per iscritto all'assemblea di fondazione.

3. Fatte salve le disposizioni della delibera di fondazione, tutte le decisioni sono prese a maggioranza dai titolari del diritto di voto che partecipano alla votazione.

Costituzione del Consorzio Fondiario

1. Se la maggioranza delle proprietarie e dei proprietari terrieri coinvolti, ai quali appartiene contemporaneamente più della metà del terreno interessato, acconsente alla formazione di una tale consociazione fondiaria, le restanti proprietarie e i restanti proprietari terrieri sono obbligati ad aderire. Le proprietarie e i proprietari terrieri che non partecipano alla deliberazione sono considerati consenzienti.

Costituzione del Consorzio Fondiario

1. L'assemblea costituente elegge una commissione di fondazione composta da tre a sette membri, con il compito di redigere lo statuto della cooperativa agraria, e di far predisporre il progetto preliminare e la stima dei costi dell'impresa progettata.

2. La commissione di fondazione assume le funzioni del consiglio di amministrazione della cooperativa agraria, fino alla sua elezione.

3. La commissione di fondazione si scioglie quando

1. il consiglio di amministrazione è stato eletto; oppure

2. la cooperativa agraria non si costituisce.

Costituzione del Consorzio Fondiario

1. Il consiglio direttivo è da eleggersi mediante l'assemblea delle proprietarie e dei proprietari fondiari aventi diritto di voto, ovvero i membri.

2. Esso ha il compito, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile Svizzero (EG ZGB), di occuparsi degli affari della cooperativa fondiaria nonché di rappresentarla e assume i compiti della commissione di fondazione.

Fondazione del Consorzio Fondiario

1. Per i costi sostenuti dalla commissione di fondazione o dal consiglio direttivo, nel caso in cui la cooperativa dei proprietari terrieri non dovesse essere costituita, rispondono i proprietari terrieri invitati all'assemblea di fondazione in proporzione al valore dei loro terreni presumibilmente coinvolti.

Fondazione del Consorzio Fondiario

1. Gli statuti devono essere resi noti secondo l'art. 2 comma 2 e, prima dell'approvazione da parte del consiglio del governo secondo l'art. 11, essere deliberati in un'assemblea dai proprietari fondiari aventi diritto di voto.

2. Gli statuti devono, in integrazione all'art. 22 EG ZGB, contenere

1. Disposizioni riguardanti la futura organizzazione della cooperativa di bonifica fondiaria; e

2. Disposizioni riguardanti la copertura dei costi di realizzazione e dei futuri costi di manutenzione.

Costituzione del Consorzio Fondiario

1. Il progetto preliminare e la stima dei costi devono descrivere i lavori da eseguire e indicare i terreni coinvolti (area di riferimento).

Fondazione del Consorzio Fondiario

1. Il progetto preliminare e la stima dei costi devono essere depositati per 20 giorni presso la cancelleria comunale dei comuni nei cui territori si trovano i fondi interessati, per permettere l'accesso pubblico.

2. Il deposito deve essere reso noto pubblicamente nel bollettino ufficiale con l'invito a presentare eventuali obiezioni per iscritto alla cancelleria comunale durante il periodo di deposito.

3. Chi non presenta un'obiezione tempestiva si considera d'accordo con il progetto preliminare e la stima dei costi e non può presentare un ricorso amministrativo contro di essi.

Fondazione del Consorzio Fondiario

1. Gli statuti, il progetto preliminare e la stima dei costi sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato risolve le obiezioni di diritto pubblico nella decisione di approvazione; per quanto riguarda le obiezioni di diritto privato, rinvia le parti al tribunale civile.

3. Il Consiglio di Stato concede l'approvazione quando

1. è raggiunta la maggioranza richiesta dei proprietari dei terreni interessati conformemente all'art. 4;

2. gli statuti e il progetto preliminare non contengono nulla che contrasti con il diritto federale o cantonale, e non presentano difetti significativi; e

3. i costi previsti dell'impresa sono in armonia con i suoi benefici.

4. Il Consiglio di Stato può correggere difetti minori

1. nel progetto preliminare mediante l'imposizione di oneri e condizioni;

2. negli statuti tramite modifiche nella decisione di approvazione.

5. I ricorsi contro la decisione di approvazione non hanno effetto sospensivo.

Fondazione del Consorzio Fondiario

1. Il consiglio di governo sceglie, ai fini della stima degli immobili durante l'esecuzione di opere di miglioramento del suolo, per determinare i diritti e doveri di contribuzione e di appartenenza finale, nonché per stabilire il beneficio derivante agli associati dall'azienda, una commissione di stima composta da tre periti indipendenti.

Fondazione del Consorzio Fondiario

1. Con l'approvazione degli statuti, del progetto preliminare e del preventivo dei costi si

1. costituisce legalmente la associazione fondiaria ai sensi dell'Art. 19 comma 1 EG ZGB;

2. determina la provvisoria appartenenza dei singoli proprietari fondiari fino alla decisione della commissione delle stime; e

3. autorizza la associazione fondiaria ad acquisire i terreni e i diritti necessari per l'esecuzione dell'impresa tramite espropriazione (concessione del diritto di espropriazione).

2. Fino al completamento dell'impresa, i proprietari fondiari devono informare il consiglio di amministrazione prima della costruzione di edifici e impianti, prima di trasferimenti di proprietà e prima della costituzione di servitù sui terreni coinvolti.

Estensione dell'area di competenza

1. Se la consociazione fondiaria deve essere estesa ad ulteriori territori, occorre determinare nuovamente il quorum in conformità all'Art. 4 per l'intera area di riferimento.

2. Qualora lo prevedano gli statuti, il consiglio di amministrazione può ottenere il consenso delle proprietarie e dei proprietari dei terreni mediante una risoluzione circolare. Il consenso delle singole proprietarie e dei singoli proprietari dei terreni si considera concesso se non comunicano per iscritto al consiglio di amministrazione la loro opposizione entro 20 giorni dalla notifica della risoluzione circolare.

3. Il consiglio di amministrazione provvede alle necessarie modifiche degli statuti, del progetto preliminare, della stima dei costi o del progetto esecutivo. Inoltre, si applicano gli Art. 6 seguenti.

Autorizzazione dell'Impresa

1. Il consiglio elabora il progetto esecutivo; questo fornisce in particolare informazioni sulla nuova suddivisione della proprietà fondiaria e sulla tipologia, l'estensione e la posizione delle costruzioni o degli impianti. Egli è tenuto a sottoporre il progetto esecutivo alla commissione di stima per un esame preliminare.

2. Il progetto esecutivo deve essere approvato dai membri aventi diritto di voto in un'assemblea. L'annuncio dell'invito e del progetto esecutivo viene effettuato conformemente all'art. 2 par. 2.

Autorizzazione dell'Impresa

1. Il progetto di esecuzione approvato ai sensi dell'Art. 15 cpv. 2 deve essere reso pubblico con riferimento alla possibilità di sollevare obiezioni nel bollettino ufficiale e depositato presso la direzione, insieme agli allegati e al rapporto preliminare della commissione di stima, per 20 giorni per la visione pubblica. L'allestimento del progetto è disciplinato dalle disposizioni della legislazione sulla pianificazione e costruzione.

2. Durante il periodo di deposito, si possono presentare obiezioni presso la direzione. Chi non solleva obiezioni per tempo ha acconsentito al progetto di esecuzione e non può presentare un ricorso amministrativo contro di esso. Se nel procedimento di ricorso contro il progetto preliminare non sono stati sollevati motivi ammissibili o se tali motivi sono stati respinti con decisione definitiva, non possono più essere riproposti nel procedimento di obiezione e ricorso contro il progetto di esecuzione.

Concessione dell'Impresa

1. La Direzione rilascia l'autorizzazione al progetto, se

1. il progetto esecutivo è conforme alle disposizioni di legge;

2. le condizioni per un'esecuzione idonea e sicura sono soddisfatte; e

3. in caso di nuova suddivisione della proprietà fondiaria, è presente il consenso della commissione di stima.

2. La legge sull'espropriazione non è applicabile in caso di nuova suddivisione della proprietà fondiaria. La Direzione decide nell'ambito dell'autorizzazione al progetto sulla nuova suddivisione.

3. Piccole difformità nel progetto esecutivo possono essere corrette imponendo oneri e condizioni.

4. La Direzione decide sui ricorsi di diritto pubblico nel contesto della decisione di autorizzazione del progetto; per quanto riguarda le questioni di diritto privato, indirizza le parti al tribunale civile.

Autorizzazione dell'Impresa

1. La commissione di stima stabilisce, basandosi sull'approvazione del progetto e dopo aver ascoltato le proprietarie e i proprietari di terreni interessati, quanto segue

1. l'esclusione delle proprietarie e dei proprietari di terreni non coinvolti dalla consociazione fondiaria;

2. in caso di nuova ripartizione della proprietà, la sottrazione di terreno per impianti generali;

3. l'obbligo contributivo dei membri;

4. il valore di bonifica dei terreni; e

5. il risarcimento per assegnazioni di maggior valore e di minor valore.

2. Comunica la sua decisione insieme all'approvazione del progetto alla direzione e alle autorizzazioni speciali di diritto.

Autorizzazione dell'Impresa

1. Per la creazione di strade per merci, percorsi di gestione e altre infrastrutture generali necessarie per la riassegnazione dei terreni, si deve effettuare una detrazione proporzionale uniforme dal valore fondiario conferito da tutte le proprietarie e i proprietari terrieri. Questa detrazione di terreno non sarà indennizzata.

Autorizzazione dell'Impresa

1. Le proprietarie e i proprietari di beni immobili devono contribuire ai costi residui, dopo la sottrazione dei contributi da parte della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi, mediante un contributo unico o annuale. Questo viene determinato dalla commissione di stima ed è proporzionato al vantaggio derivante dall'opera.

2. Per questi contributi può essere iscritto nei registri un'ipoteca legale sugli immobili coinvolti ai sensi dell'Art. 117 della Legge di Applicazione del Codice Civile Svizzero.

3. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per la determinazione dei contributi tramite un'ordinanza.

Autorizzazione dell'Impresa

1. Nella nuova divisione della proprietà fondiaria, ciascun proprietario e ciascuna proprietaria di terreni devono ricevere, a titolo di compenso per il valore (valore di bonifica) dei terreni ceduti, un equivalente in una posizione il più possibile simile e di qualità del suolo e capacità produttiva approssimativamente uguali. Durante il calcolo del valore di bonifica, deve essere detratto il prelievo di terreno per impianti generali.

2. In casi motivati, sono ammissibili assegnazioni di maggior valore o minor valore. Assegnazioni di maggior valore o minor valore superiori al tre percento del valore di bonifica sono ammissibili solo con il consenso scritto delle proprietarie e dei proprietari dei terreni interessati.

3. Le assegnazioni di maggior valore e minor valore devono essere stimate in base al valore di bonifica e completamente compensate.

4. Il Consiglio di Governo emana le disposizioni necessarie per la valutazione dei terreni così come il conguaglio delle assegnazioni di maggior valore e minor valore in un’ordinanza.

Autorizzazione dell'Impresa

1. L'espropriazione si conforma, fatto salvo l'art. 17 comma 2, alle disposizioni della legge sull'espropriazione.

Esecuzione dell'impresa

1. L'esecuzione dei lavori può essere intrapresa solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione del progetto da parte della Direzione.

2. L'inizio dei lavori deve essere comunicato pubblicamente dal Consiglio direttivo in tempo utile.

Esecuzione dell'Impresa

1. Se nel corso dell'esecuzione sono necessarie modifiche o integrazioni del progetto esecutivo, la direzione le disporrà previa consultazione delle parti interessate. Se necessario, la commissione di stima emetterà una nuova decisione ai sensi dell'art. 18.

Esecuzione dell'impresa

1. Al completamento dell'impresa, il consiglio di amministrazione deve far registrare la nuova suddivisione catastale nel registro fondiario.

2. L'ufficio del registro fondiario non richiede alcun costo per le registrazioni.

Tutela giuridica ed esecuzione

1. Se un ricorso contro una decisione di stima viene accolto, le spese ufficiali e il risarcimento delle parti devono essere di norma sostenuti dalla consociazione fondiaria.

2. Il Cantone deve sostenere una parte adeguata delle spese ufficiali e del risarcimento delle parti se alla commissione di stima sono imputabili gravi errori procedurali o evidenti violazioni di legge.

Tutela giuridica ed esecuzione

1. Il Consiglio di Stato emana, in un regolamento, le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge introduttiva del 23 ottobre 1994 alla legge federale sul diritto fondiario agricolo (EG BGBB) è modificata come segue: ...

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge del 30 aprile 1911 relativa all'introduzione del Codice civile svizzero (Legge di introduzione al Codice civile) è abrogata.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le associazioni fondiarie esistenti e in fase di costituzione, si applica questa legge.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Entra in vigore ai sensi dell'art. 24 della legge sulle elezioni e votazioni.

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