211.1
EGLICCLI
CH-NW
Art. 39 Legge di introduzione al Codice civile svizzero (Legge di introduzione al Codice civile, EG ZGB) - Collocamento Coatto
Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Misura Ambulatoriale, Collocamento Precauzionale
Art. 39 Legge introduttiva al Codice civile, LIM CC - Collocamento Coatto · Collocamento Coatto
1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente per l'ordinanza di collocamento a scopo di assistenza e per il rilascio.
2. Per una durata massima di sei settimane, in base all'art. 429 cpv. 1 CC, possono ordinare un collocamento anche i medici e le mediche autorizzati all'esercizio indipendente della professione nel Cantone, nonché i primari e le primarie, i medici e le mediche responsabili e i viceprimari e le viceprimarie dell'ospedale cantonale.
3. La decisione deve essere notificata senza indugio all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti.