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Legge di introduzione al Codice civile svizzero (Legge di introduzione al Codice civile, EG ZGB) - Ambito di applicazione (EG)

128 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (128)

Art. 1 Legge d'introduzione al Codice civile, LI CC - Ambito di applicazione Art. 2 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Competenza Art. 3 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 5 Legge introduttiva al Codice civile, EG CC Art. 7 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Consiglio Comunale Art. 8 Legge d'introduzione al Codice civile, LIC CC - Autorità comunale di divisione Art. 9 Legge introduttiva al Codice Civile, EG ZGB - Ufficio Cantonale delle Imposte Art. 10 Legge di introduzione al codice civile, LI CC Art. 10a Legge d'introduzione al Codice civile, LDI CC Art. 11 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Notariato pubblico Art. 12 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LICC - Autorità di vigilanza delle fondazioni e del LPP della Svizzera centrale Art. 13 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LICC - Direzione della Giustizia e della Sicurezza Art. 15 Legge d'Introduzione al Codice Civile, EG ZGB - Consiglio di Stato Art. 16 Legge d’introduzione al Codice civile, LI CC - Gazzetta ufficiale Art. 17 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 18 Legge introduttiva al Codice civile, EG ZGB - Vigilanza Art. 18a Legge d'Introduzione al Codice Civile, LI CC - Luogo della celebrazione del matrimonio, Orari della celebrazione del matrimonio Art. 18b Legge d'introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 18c Legge d'introduzione al Codice Civile, EG ZGB - Bambino trovato Art. 18d Legge introduttiva al Codice civile, EG ZGB Art. 18e Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 18f Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC - Ricorso Art. 19 Legge di introduzione al Codice civile, LICCC - Diritto della personalità Art. 20 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LI CC - Diritto Applicabile Art. 21 Legge introduttiva al Codice civile, LICCC Art. 22 Legge di introduzione al Codice civile, EG ZGB - Contenuto degli statuti e delle norme Art. 23 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Organizzazione Art. 24 Legge d’introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 25 Legge d'introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 26 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 27 Legge d'introduzione al Codice civile, LICC Art. 28 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Disposizioni Integrative Art. 29 Legge introduttiva al Codice civile, LI CC Art. 30 Legge di introduzione al Codice civile, EG ZGB - 2. Presidenza Art. 30a Legge d'introduzione al Codice Civile, LICC - 3. Decisioni Art. 30b Legge d'introduzione al Codice civile, EG ZGB - 4. Direzione del procedimento Art. 31 Legge Introduttiva al Codice Civile, L Int. CC - Tutela Professionale Art. 32 Legge d'introduzione al Codice civile, EG ZGB - Vigilanza Art. 33 Legge Introduttiva al Codice Civile, LI CC - 2. sulle strutture residenziali e di assistenza Art. 34 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Diritto Procedurale Art. 35 Legge di introduzione al Codice civile, EG CC Art. 36 Legge introduttiva al Codice Civile, EG ZGB - Responsabilità Art. 37 Legge di introduzione al Codice civile, EG ZGB - Ricorso Art. 38 Legge d'introduzione al Codice Civile, LICC - Misura ambulante Art. 39 Legge introduttiva al Codice civile, LIM CC - Collocamento Coatto Art. 40 Legge introduttiva al Codice civile, EG ZGB - Assistenza successiva Art. 41 Disposizioni di attuazione del Codice civile, DA CC - Protezione degli adulti Art. 42 Legge introduttiva al Codice civile, LG CC - Protezione dei minori Art. 43 Legge di Introduzione al Codice Civile, EG CC - Obbligo di Assistenza Art. 44 Legge Introduttiva al Codice Civile, EG ZGB - Procedura Giudiziaria Art. 45 Legge d'introduzione al Codice civile, LICC Art. 46 Legge introduttiva al Codice civile, LI CC - Deposito del mandato precauzionale Art. 47 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 48 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Fornitura di Informazioni e Consegna degli Ordini di Prevenzione Depositati Art. 49 Legge di introduzione al Codice Civile, EG ZGB Art. 50 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Morte della persona conferente l'incarico Art. 51 Legge d'introduzione al Codice Civile, LICC - Tasse Art. 65 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Autorità di divisione Art. 66 Legge di introduzione al Codice civile, LG CC - Principio Art. 67 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Principio Art. 68 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC - Testamento in Caso di Emergenza Art. 69 Legge introduttiva al Codice civile, EG ZGB - Comunicazione del decesso Art. 70 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC - Redazione dell'inventario Art. 71 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC - Sigillazione Art. 72 Legge di introduzione al Codice civile, EG CC - Apertura delle disposizioni testamentarie Art. 73 Legge di introduzione al Codice civile, LICCC - Autorità competente Art. 74 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 75 Legge introduttiva al Codice civile, EG ZGB - Costi Art. 76 Legge di Introduzione al Codice Civile, LIC CC Art. 77 Legge di Introduzione al Codice Civile, EG ZGB Art. 78 Legge di Introduzione al Codice Civile, EG ZGB Art. 81 Legge Introduttiva al Codice Civile, LICC - Valutazione dei beni immobili Art. 82 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 83 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Usi Locali Art. 83a Legge introduttiva al Codice Civile, EG ZGB - Sovranità Art. 83b Legge di introduzione al Codice civile, EG ZGB - Trasferimento a terzi Art. 83c Legge di Introduzione al Codice Civile, EG ZGB Art. 83d Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 83e Legge d'introduzione al Codice civile, LI CC Art. 83f Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 84 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LICC - Modifiche del Terreno Art. 85 Legge introduttiva del Codice civile, LI CC Art. 87 Legge d'Introduzione al Codice Civile, EG ZGB Art. 88 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LI CC - Piante Art. 89 Legge d'introduzione al Codice Civile, LICC - 2. Piantagioni nella foresta Art. 90 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 91 Legge di introduzione al Codice civile, LI CC - Termini Art. 92 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Obbligo Art. 93 Legge d'introduzione al Codice civile, EG ZGB Art. 94 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC - Distanza dal Confine Art. 95 Legge di introduzione al Codice Civile, EG CC - 2. Grünhäge Art. 96 Legge d'introduzione al Codice civile, LI CC - Siepi Art. 97 Legge Introduttiva al Codice Civile, LICC - Natura Art. 98 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Principio Art. 99 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Obbligazione di Risarcimento Danni Art. 100 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Proprietario Fondiario Gravato Art. 101 Legge d'introduzione al Codice civile, LI CC - Procedura Art. 102 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Diritto di Accesso Art. 103 Legge introduttiva al Codice Civile, EG ZGB Art. 104 Legge di Introduzione al Codice Civile, EG CC - Sentiero Invernale Art. 105 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 106 Legge Introduttiva al Codice Civile, LIC CC - 2. diritto temporaneo di deposito del legname Art. 107 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Percorso di Transito Art. 108 Legge d'introduzione al Codice civile, LI CC - Strada per il passaggio del bestiame Art. 109 Legge d'introduzione al Codice civile, EG ZGB - Sentiero pedonale Art. 110 Legge d'Introduzione al Codice Civile, LICZ Art. 111 Legge introduttiva al Codice civile, LI CC - Via della Chiesa Art. 112 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Strada di Uso Pubblico Art. 113 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Diritto di Passaggio per Abbeveratoi Art. 114 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC - Diritto di recesso Art. 115 Legge di Introduzione al Codice Civile, EG ZGB - Diritto di asporto del legname Art. 116 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 117 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC - Diritti di Pegno Legali Art. 120 Legge d'introduzione al Codice Civile, LI CC - Giorni di interesse abituali Art. 121 Legge di introduzione al Codice civile, LI CC - Pegno di bestiame Art. 122 Legge di introduzione al Codice civile, EG ZGB - Attività di pegno Art. 125 Legge d'introduzione al Codice civile, LIC CC Art. 126 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Registro dei regimi patrimoniali Art. 127 Legge di introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 128 Legge di Introduzione al Codice Civile, LI CC Art. 128a Legge introduttiva al Codice civile, EG ZGB - Riorganizzazione dell'Ufficio dello stato civile Art. 128b Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC Art. 128c Legge introduttiva al Codice civile, EG ZGB Art. 129 Legge di Introduzione al Codice Civile, EG ZGB - Forza di legge degli articoli 123 e 124 Art. 130 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC - Comunità agrarie Art. 131 Legge di Introduzione al Codice Civile, EG ZGB - Modifica della Legge sulla Cittadinanza Art. 132 Legge d'introduzione al Codice civile, EG ZGB - Esecuzione Art. 133 Legge di Introduzione al Codice Civile, LICC

Testo normativo (128 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina la competenza e la procedura delle autorità e degli uffici designati dal Codice civile svizzero (CCS).

2. Contiene le disposizioni riservate al diritto cantonale.

1. Disposizioni Generali

1. La competenza delle autorità e degli uffici è determinata dalla presente legge; restano salve le disposizioni della legislazione speciale.

Competenza e Procedura - Autorità Giudiziarie

1. Il tribunale cantonale è competente come tribunale unico per

1. l'adozione delle misure necessarie per rimediare alle carenze nell'organizzazione dell'associazione (Art. 69c CC);

2. * ...

3. la dichiarazione e l'impugnazione dell'adozione (Art. 268 e 269 CC);

4. l'ingresso di una municipale o di un municipale nell'azienda dell'acquirente o dell'acquirente (Art. 348 CC);

5. la nomina di una rappresentante o di un rappresentante per la comunione ereditaria (Art. 602 CC);

6. l'asta pubblica o l'asta tra eredi (Art. 612 cpv. 3 CC);

6a. * l'adozione delle misure necessarie in caso di proprietarie e proprietari o titolari di servitù introvabili e in mancanza degli organi prescritti di tali titolari (Art. 666a, 666b e 781a CC);

7. l'adozione della collaborazione nella determinazione di un confine incerto (Art. 669 CC);

8. il deflusso delle acque in caso di drenaggi (Art. 690 CC);

9. la canalizzazione e lo spostamento di pozzi, tubazioni, condutture e simili (Art. 691 e 693 CC);

10. il divieto a protezione delle colture (Art. 699 cpv. 1 CC);

11. la redazione di un inventario (Art. 763 CC);

12. la cessione di crediti sottoposti a usufrutto (Art. 775 CC);

13. * l'adozione delle misure necessarie in caso di creditrici e creditori ipotecari introvabili (Art. 823 CC);

14. * la ricezione di pagamenti della debitrice o del debitore ipotecario ai sensi dell'Art. 851 cpv. 2 CC.

**Competenza e Procedimento - Autorità Giudiziarie**

1. Per le ulteriori materie che nel Codice civile svizzero sono assegnate al tribunale, la competenza delle autorità incaricate dell'esecuzione della giurisdizione civile è stabilita dalla legge sul tribunale.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. Il consiglio comunale del comune di residenza è competente nei seguenti casi

1. Vigilanza sulle fondazioni che, in base alla loro finalità, appartengono al comune (Art. 84 CC);

2. * ...

3. Impugnazione del riconoscimento della paternità (Art. 259 e 260a CC);

4. Procedimento di paternità (Art. 261 CC);

5.-6. * ...

7. Svolgimento degli ulteriori compiti assegnatigli dalla legislazione.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. L'autorità comunale di divisione è competente nei seguenti casi

1. Apertura delle disposizioni testamentarie (Art. 517, 557-559 CC);

2. Amministrazione della quota ereditaria di un erede la cui vita o morte non può essere comprovata (Art. 548 CC);

3. Presentazione di richieste per la dichiarazione di morte presunta (Art. 550 CC);

4. Adozione di misure per la sicurezza della successione (Art. 551 CC);

5. Invito pubblico per la presentazione di richieste per la successione (Art. 555 comma 1 CC);

6. Costituzione delle quote dell'eredità (Art. 611 CC);

7. Collaborazione nella divisione ereditaria (Art. 609 comma 1 CC);

8. Redazione dell'inventario secondo l'Art. 70;

9. Svolgimento degli ulteriori compiti assegnati dalla legislazione.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. All'Ufficio delle imposte cantonale compete la stima del valore di un bene immobile o di un pegno immobiliare ai sensi dell'art. 618 CC; esso deve adempiere agli ulteriori compiti assegnatigli dalla legislazione.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. La Sezione per le Inventariazioni Pubbliche è competente nei seguenti casi

1. Redazione dell'inventario pubblico (Art. 405 cpv. 3 CC);

2. Supervisione degli esecutori testamentari, degli amministratori dell'eredità e dei rappresentanti degli eredi (Art. 518 cpv. 1 e 595 cpv. 3 CC);

3. Richiesta di liquidazione di un'eredità (Art. 573 e 597 CC);

4. Ricezione della dichiarazione relativa alla rinuncia a un'eredità e adozione di ulteriori provvedimenti (Art. 570, 574-576 CC);

5. Redazione dell'inventario pubblico ed esecuzione della chiamata dei creditori (Art. 581 e 582 CC);

6. Autorizzazione alla continuazione dell'attività della defunta o del defunto durante la durata dell'inventario pubblico e adozione di misure di sicurezza (Art. 585 CC);

7. Amministrazione dell'eredità (Art. 585 CC);

8. Invito alla dichiarazione riguardo all'acquisto dell'eredità (Art. 587 CC);

9. Esecuzione della liquidazione ufficiale (Art. 595 cpv. 1 CC);

10. Svolgimento di altri compiti assegnati dalla legislazione.

2. Questa sezione è un dipartimento amministrativo dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. La polizia cantonale è competente nei seguenti casi

1. Ordinanza di vendita all'asta di un oggetto trovato (Art. 721 comma 2 CC);

2. Ricevimento delle segnalazioni sul ritrovamento di animali (Art. 720a comma 2 CC);

3. Svolgimento di ulteriori compiti assegnati dalla legislazione.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. All'ufficio notarile cantonale spetta la sorveglianza del sorteggio delle rendite che devono essere restituite; deve adempiere le ulteriori funzioni affidategli dalla legislazione.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. L'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e la Previdenza Professionale della Svizzera Centrale (ZBSA)[5] è responsabile per

1. la sorveglianza delle fondazioni che appartengono per loro finalità al cantone o a più comuni (Art. 84 CC);

2. la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione (Art. 85 e 86 CC).

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. La Direzione della Giustizia e della Sicurezza è competente nei seguenti casi

1. Presentazione della domanda di annullamento del matrimonio (Art. 106 CC);

1a. * Presentazione della domanda di annullamento dell'unione registrata (Art. 9 cpv. 2 LPU);

1b. * Approvazione delle modifiche del nome (Art. 30 CC);

2. Disposizione della redazione di un inventario (Art. 490 CC);

3. Approvazione dell'inventario pubblico (Art. 580 CC);

4. Svolgimento degli ulteriori compiti assegnati dalla legislazione.

Competenza e Procedura - Autorità Amministrative e Uffici Publici

1. Il Consiglio di Stato è competente nei seguenti casi

1.-2. * ...

3. Intentare l'azione per lo scioglimento di un'associazione (art. 78 Codice Civile Svizzero);

4.-5. * ...

6. Designazione dell'ufficio di consulenza matrimoniale e familiare (art. 171 Codice Civile Svizzero);

7. Approvazione della costituzione di pegno su terreni di proprietà pubblica (art. 796 Codice Civile Svizzero);

8. Autorizzazione degli istituti di credito e delle cooperative alla conclusione di contratti di pegno di bestiame (art. 885 Codice Civile Svizzero);

9. Approvazione dell'esercizio di un'attività di prestito su pegno (art. 907 Codice Civile Svizzero);

10. * ...

10a. * Concessione di autorizzazioni per l'utilizzo di terre senza proprietario;

10b. * Concessione di autorizzazioni per l'utilizzo del sottosuolo;

11. Adempimento degli ulteriori compiti assegnati dalla legislazione.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Pubblicazioni**

1. Le pubblicazioni prescritte dal Codice civile svizzero e da questa legge avvengono tramite il Foglio ufficiale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. Il Cantone costituisce un distretto dello stato civile.

2. Esso gestisce un ufficio dello stato civile con sede a Stans.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. La direzione competente è l'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 45 CC.

2. Il consiglio di governo può delegare l'adempimento dei compiti secondo l'art. 45 cpv. 2 CC a un altro cantone.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. Il Cantone mette a disposizione un locale dignitoso per le cerimonie di matrimonio.

2. I comuni possono, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, mettere a disposizione un proprio locale per le cerimonie di matrimonio.

3. L'ufficio di stato civile celebra matrimoni anche il sabato.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. I registri sono tenuti in lingua tedesca.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. Chi trova un bambino di origine sconosciuta deve informare immediatamente l'autorità per la protezione dell'infanzia e degli adulti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. Se una persona muore nel proprio comune di residenza, il decesso deve essere segnalato all'ufficio di stato civile o all'ufficio designato da tale comune.

2. L'ufficio designato deve comunicare immediatamente per iscritto il decesso all'ufficio di stato civile. Devono essere allegate la certificazione medica di morte e gli altri documenti presentati.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. L'iscrizione, la modifica e la cancellazione dei dati di stato civile di persone straniere con domicilio o dimora nel cantone vengono segnalate all'ufficio cantonale competente per il controllo

1. dall'ufficio di stato civile cantonale, se è responsabile per la registrazione;

2. dal controllo abitanti del comune, quando riceve la comunicazione da un ufficio di stato civile extracantonale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Stato Civile

1. Le disposizioni dell’ufficio di stato civile possono essere impugnate con reclamo presso l’autorità di vigilanza entro 20 giorni dalla notifica.

2. Le disposizioni e le decisioni sui reclami dell’autorità di vigilanza possono essere impugnate con reclamo presso il tribunale amministrativo entro 20 giorni dalla notifica.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Disposizioni Generali**

1. Le corporazioni e le cooperative alpine, nonché le cooperative forestali, delle fontane, del territorio e simili, acquisiscono la personalità giuridica senza iscrizione nel registro delle imprese con l'approvazione dei loro statuti o regolamenti da parte del Consiglio di Stato.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche di Diritto Cantonale - Disposizioni Generali

1. Cittadinanza corporativa, diritto di voto e di eleggibilità, partecipazione e utilizzo dei beni della corporazione, nonché organizzazione e amministrazione delle corporazioni, sono disciplinati dalla legislazione corporativa.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Disposizioni Generali**

1. Tutti i rapporti giuridici delle società alpine, nonché delle società forestali, delle società di fontane, delle società di campagna e simili (di seguito denominate "società"), sono regolati dalle disposizioni degli statuti e regolamenti interni, fatta salva l'applicazione delle disposizioni prescritte per legge.

2. Nella misura in cui gli statuti e i regolamenti interni non contengano disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni ai sensi degli articoli 23-28.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Cooperative

1. Gli statuti devono contenere disposizioni relative a

1. Nome e sede;

2. Scopo;

3. Appartenenza;

4. Organi e rappresentanza;

5. Mezzi e responsabilità.

2. Negli statuti delle consociazioni alpine devono inoltre essere incluse disposizioni sull'acquisto dei titoli alpini.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Cooperative

1. L'assemblea dei membri aventi diritto di voto costituisce l'organo supremo.

2. Essa è convocata dal consiglio direttivo.

3. La convocazione avviene secondo le disposizioni dello statuto o dei regolamenti e inoltre è obbligatoria per legge se un quinto dei membri la richiede per iscritto, indicando le questioni da trattare.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Cooperative

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire gli affari della cooperativa e di rappresentarla.

2. L'assemblea della cooperativa ha, per legge, il diritto di revocare il Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato, qualora vi sia un motivo importante per farlo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Cooperative

1. Tutti i membri con diritto di voto hanno lo stesso diritto di voto; le associazioni alpine possono prevedere nei loro statuti che il presidente abbia il diritto di voto decisivo, anche se non è membro dell’associazione alpina in questione.

2. Le delibere sono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti.

3. Su argomenti non debitamente annunciati, una delibera può essere adottata solo se previsto espressamente nei regolamenti o statuti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Cooperative

1. Deliberazioni che violano la legge, lo statuto o regolamenti, o che annullano o ledono un diritto di un socio, possono essere impugnate da ciascun socio che non ha dato il suo consenso, per legge, entro 30 giorni dalla conoscenza, presso il giudice civile competente.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Cooperative

1. La proprietà fondiaria delle associazioni alpine, che serve all'economia alpina, non può essere alienata.

2. L'alienazione di una piccola parte di un fondo è eccezionalmente consentita per scopi pubblici o di interesse economico generale, qualora ciò non causi un significativo svantaggio per l'economia alpina.

3. L'alienazione può avvenire solo dopo l'approvazione di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Persone Giuridiche del Diritto Cantonale - Cooperative

1. Nella misura in cui la legislazione cantonale, così come i regolamenti e gli statuti, non contengano disposizioni, si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative alla cooperativa del Codice delle Obbligazioni svizzero.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Organizzazione**

1. L'autorità cantonale per la protezione dei minori e degli adulti è l'autorità competente indipendente ai sensi dell'Art. 440 del Codice Civile Svizzero (ZGB).

2. Il consiglio di Stato elegge la presidenza, la vicepresidenza e almeno altri tre membri.

3. L'autorità per la protezione dei minori e degli adulti e il suo personale sono soggetti alla legislazione cantonale sul personale.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Organizzazione**

1. La Presidenza

1. * si occupa della gestione generale degli affari;

2. * è l'istanza di assunzione per il personale ai sensi della legislazione cantonale sul personale;

3. * emette istruzioni generali relative ai procedimenti e alle decisioni;

4. * rappresenta l'autorità di protezione dei minori e degli adulti verso l'esterno.

5.-14. * ...

2. La Vicepresidenza assume il ruolo di supplente della Presidenza.

3. ...

**Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Organizzazione**

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in composizione collegiale di tre membri, salvo diversa composizione prescritta dalla legge.

2. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può decidere in composizione collegiale di tre membri su affari che ai sensi dell'art. 30b rientrano principalmente nella competenza individuale della direzione del procedimento.

3. La direzione del procedimento decide se la decisione sarà presa in composizione collegiale di tre membri. La presidenza stabilisce la composizione collegiale di tre membri.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Organizzazione**

1. La presidenza assegna la direzione del procedimento a un membro dell'autorità.

2. Nella competenza individuale della direzione del procedimento rientrano i seguenti affari della protezione del minore e degli adulti

1. la nomina di una tutrice o di un tutore, ovvero di una curatrice o di un curatore (Art. 298 cpv. 3, Art. 327a e Art. 400 segg. CC);

2. la nomina di un sostituto della tutrice o del tutore, ovvero della curatrice o del curatore (Art. 403 cpv. 1 CC);

3. la determinazione dell'indennità e del rimborso spese per le tutrici e i tutori, ovvero per le curatrici e i curatori (Art. 404 cpv. 2 CC);

4. la redazione di un inventario (Art. 405 cpv. 2 CC);

5. l'ordine di redazione di un inventario pubblico (Art. 405 cpv. 3 CC);

6. l'esame del rapporto e del rendiconto, ovvero del rapporto finale e del rendiconto finale, e la loro approvazione o mancata approvazione (Art. 415 e 425 CC);

7. la revoca della tutrice o del tutore, ovvero della curatrice o del curatore dall'ufficio (Art. 422 e 423 CC);

8. l'esonero dall'obbligo di presentazione del rapporto finale e del rendiconto finale (Art. 425 cpv. 1 CC);

9. il trasferimento o l'assunzione di una misura esistente (Art. 442 cpv. 5 e Art. 444 CC);

10. l'adozione di misure provvisorie in caso di urgenza particolare (Art. 445 cpv. 2 CC);

11. la richiesta di un inventario successorio (Art. 553 cpv. 1 n. 3 CC);

12. l'emanazione di decisioni processuali, come ad esempio decisioni sull'assistenza legale gratuita, la disposizione di una perizia, la concessione del diritto di accesso agli atti e le relative limitazioni o la nomina di un rappresentante per il procedimento davanti all'autorità di protezione del minore e degli adulti (Art. 314abis, 449b e 449a CC).

3. Nella competenza individuale della direzione del procedimento rientrano i seguenti affari della protezione dei minori

1. la richiesta di riorganizzazione dell'autorità parentale presso il tribunale di divorzio o separazione (Art. 134 cpv. 1 CC);

2. l'approvazione dei contratti di mantenimento in caso di accordo tra i genitori (Art. 134 cpv. 3 e Art. 287 CC);

3. l'approvazione della riorganizzazione dell'autorità parentale o della custodia in caso di accordo tra i genitori (Art. 134 cpv. 3 CC);

4. la richiesta di nomina di un rappresentante del minore nelle cause civili riguardanti questioni legate al minore (Art. 299 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura civile);

5. il consenso all'adozione del minore sotto tutela o curatela (Art. 265 cpv. 2 CC);

6. la ricezione della dichiarazione di consenso all'adozione da parte della madre e del padre (Art. 265a cpv. 2 CC);

7. l'assegnazione dell’autorità parentale al genitore superstite (Art. 297 cpv. 2 CC);

8. la ricezione della dichiarazione sulla autorità parentale condivisa (Art. 298a cpv. 4 CC);

9. la decisione sulle misure di protezione del patrimonio del minore (Art. 318 cpv. 2 e 3, Art. 320 cpv. 2, Art. 322 cpv. 2 e Art. 324 CC);

10. la contabilizzazione dei crediti per l'educazione (Art. 52fbis del Regolamento sulle assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti).

4. Nella competenza individuale della direzione del procedimento rientrano i seguenti affari della protezione degli adulti

1. la decisione sulla validità e l'efficacia di un mandato di protezione, sull'idoneità della persona incaricata, così come sull'interpretazione e integrazione del mandato di protezione, inclusa la determinazione dell'indennità e delle spese e la rinuncia a ulteriori misure (Art. 363 cpv. 2 n. 1-4, Art. 364 e 366 CC);

2. il consenso agli atti giuridici della coniuge e del coniuge, così come della partner registrata e del partner registrato nel contesto della gestione straordinaria del patrimonio (Art. 374 cpv. 3 CC);

3. la decisione sui presupposti e sull'estensione del diritto di rappresentanza della coniuge e del coniuge, così come della partner registrata e del partner registrato (Art. 376 cpv. 1 e Art. 374 cpv. 1 e 2 CC);

4. il rilascio dell'autorizzazione per aprire la posta e accedere alle abitazioni (Art. 391 cpv. 3 CC).

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Organizzazione**

1. Il Cantone gestisce un'organizzazione di tutela professionale per l'amministrazione delle tutele.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Organizzazione**

1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è sottoposta alla supervisione della Direzione e riferisce annualmente a quest'ultima sulle proprie attività.

2. La Direzione può

1. effettuare ispezioni presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti;

2. impartire direttive;

3. adottare tutte le ulteriori misure di sorveglianza necessarie.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Organizzazione**

1. Nella misura in cui non sia già garantito da norme di diritto federale, la sorveglianza su strutture residenziali e di assistenza è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sull'assistenza sociale.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Tutela dei minori e degli adulti - Procedura

1. La procedura è disciplinata dalla legge sulla giustizia amministrativa, salvo quanto previsto dal diritto federale.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Tutela dei minori e degli adulti - Procedura

1. Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché i tribunali, prestano assistenza ufficiale all'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo l'art. 448 cpv. 4 CC.

2. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti informa il comune di domicilio della persona interessata riguardo all'ordinanza e alla revoca delle misure di protezione dei minori e degli adulti.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Tutela dei minori e degli adulti - Procedura

1. La responsabilità nell'ambito delle misure amministrative del diritto di protezione dei minori e degli adulti è disciplinata dall'art. 454 CC.

2. Il regresso del Cantone nei confronti della persona che ha causato il danno è regolato dalle disposizioni della legge cantonale sulla responsabilità.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Tutela dei minori e degli adulti - Procedura

1. È possibile ricorrere presso il tribunale amministrativo contro

1. Collocamenti, trattenimenti, respingimenti delle richieste nonché trattamenti e misure ai sensi dell'art. 439 CC;

2. Decisioni dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti;

3. Decisioni della presidenza dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Misura Ambulatoriale, Collocamento Precauzionale

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre una misura ambulatoriale per le persone con un disturbo psichico. Può in particolare obbligare tali persone a

1. assumere farmaci secondo la raccomandazione medica;

2. presentarsi regolarmente davanti a una determinata persona o istanza;

3. sottoporsi a una terapia.

2. ...

3. Essa deve essere verificata periodicamente ai sensi dell'art. 431 CC.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Misura Ambulatoriale, Collocamento Precauzionale

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente per l'ordinanza di collocamento a scopo di assistenza e per il rilascio.

2. Per una durata massima di sei settimane, in base all'art. 429 cpv. 1 CC, possono ordinare un collocamento anche i medici e le mediche autorizzati all'esercizio indipendente della professione nel Cantone, nonché i primari e le primarie, i medici e le mediche responsabili e i viceprimari e le viceprimarie dell'ospedale cantonale.

3. La decisione deve essere notificata senza indugio all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti.

**Prescrizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Minori e degli Adulti - Misura Ambulante, Collocamento a Scopo Assistenziale**

1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può, in seguito a un ricovero stazionario per motivi di assistenza di persone affette da un disturbo psichico, ordinare un'assistenza adeguata. Essa richiede in precedenza un rapporto della dottoressa o del dottore curante.

2. L'autorità può obbligare tali persone, in particolare, a sottoporsi a cure mediche ambulatoriali sotto supervisione medica dopo la dimissione dall'istituto.

3. La misura deve essere periodicamente riesaminata ai sensi dell'art. 431 del Codice Civile Svizzero (CCS).

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Protezione dei minori e degli adulti - Costi, Compensi

1. Se l’autorità di protezione dei minori e degli adulti dispone misure di protezione degli adulti, la persona interessata sostiene le spese del procedimento e delle misure disposte, in particolare per

1. * l’ordinanza, la modifica e la revoca delle misure di protezione degli adulti (costi ufficiali);

2. * la nomina di tutori, inclusa la compensazione per la gestione del mandato;

3. * la presentazione e l'approvazione dei rapporti e dei conti;

4. * l’esecuzione di misure ambulatoriali;

5. * il collocamento in una struttura residenziale.

2. La ripartizione dei costi delle misure di protezione degli adulti, che sono disciplinati dalla legge sugli interventi per le persone con esigenze assistenziali particolari (Legge sull’assistenza, LPA)[21], si determina secondo la normativa sull’assistenza.

3. Se la persona interessata è indigente, il Cantone sostiene le spese, ad eccezione di una quota dei costi per misure ambulatoriali e residenziali. La persona interessata può richiedere questa quota presso il comune competente per l’assistenza economica sociale, oppure, nel campo di applicazione dell’art. 28 della Legge sull’assistenza sociale (Legge sull’assistenza sociale, LAS)[22], presso il Cantone.

4. La quota di partecipazione ai costi ai sensi del comma 3 corrisponde alla partecipazione ai costi secondo la normativa sull’assistenza.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Protezione dei minori e degli adulti - Costi, Compensi

1. Il cantone si fa carico dei costi del procedimento di protezione dei minori e delle misure di protezione dei minori disposte o concordate, come in particolare per

1. * la disposizione, la modifica e la revoca delle misure di protezione dei minori (costi ufficiali);

2. * la nomina di tutori e curatori, compresa la compensazione per la conduzione del mandato;

3. * la relazione e l'approvazione dei conti;

4. * l'esecuzione di misure ambulatoriali;

5. * il collocamento in una struttura residenziale.

2. Le persone obbligate al mantenimento sono tenute a sostenere una parte ragionevole dei costi delle misure ambulatoriali o residenziali. La quota dei costi corrisponde alla partecipazione ai costi secondo la normativa sulla protezione e l'assistenza sociale[23].

3. Se le persone obbligate al mantenimento sono indigenti, possono far valere la loro quota di costi presso il comune responsabile dell'assistenza sociale economica oppure, nell'ambito di applicazione dell'art. 28 SHG[24], presso il cantone.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Protezione dei minori e degli adulti - Costi, Compensi

1. I comuni, che devono sostenere i costi, possono richiederli ai parenti obbligati al sostegno secondo l'art. 328 CCS attraverso vie civilistiche.

2-3

...

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Protezione dei minori e degli adulti - Costi, Compensi

1. Il procedimento giudiziario relativo al collocamento assistenziale è gratuito.

2. In caso di contestazione temeraria o dilatoria, possono essere imposte spese ufficiali alla persona ricorrente.

3. Nel procedimento giudiziario, l'assegnazione delle spese di parte si basa sulle circostanze effettive al momento della decisione impugnata.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Protezione dei minori e degli adulti - Costi, Compensi

1. Il diritto degli assistenti e delle assistenti all'indennizzo dal patrimonio della persona coinvolta è disciplinato dall'art. 404 par. 1 CC.

2. Il Consiglio di Stato emana, con un'ordinanza esecutiva, le disposizioni di attuazione secondo l'art. 404 par. 3 CC.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Mandato Precauzionale

1. Gli incarichi di previdenza secondo l'art. 360 e seguenti del CC possono essere depositati presso il comune di domicilio.

2. Gli incarichi di previdenza depositati devono essere registrati dall'ufficio di deposito e conservati separatamente da altri documenti custoditi.

3. Deve essere istituito un deposito separato per ciascuna persona.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Mandato Precauzionale

1. Gli ordini di assistenza da depositare devono essere presentati in una busta sigillata e chiaramente contrassegnata.

2. Ogni persona deve depositare un ordine di assistenza separato.

3. L'ufficio di deposito verifica l'identità della persona che conferisce l'ordine.

4. L'ufficio di deposito non ha né il diritto né l'obbligo di esaminare il contenuto dei documenti depositati.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Mandato Precauzionale

1. L'ufficio di deposito è autorizzato a fornire informazioni sul deposito e a consegnare un mandato precauzionale depositato a

1. la persona che lo affida;

2. una persona autorizzata dalla persona che lo affida;

3. l'autorità competente per la protezione dei minori e degli adulti, se riguardo alla persona che lo affida è in corso un procedimento relativo all'adozione di misure di protezione degli adulti.

2. L'ufficio di deposito annulla un deposito se non viene depositato un nuovo mandato precauzionale entro 30 giorni dalla consegna.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Mandato Precauzionale

1. Le persone committenti devono comunicare immediatamente il trasferimento.

2. Qualora l'ente di deposito venga a conoscenza del trasferimento di una persona committente, invia a quest'ultima il mandato previdenziale depositato con prova di consegna.

3. Se un nuovo indirizzo non può essere determinato con certezza, il mandato previdenziale depositato deve essere conservato per 10 anni a partire dalla data del trasferimento; trascorso questo termine, il mandato previdenziale depositato può essere distrutto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Mandato Precauzionale

1. In caso di morte della persona che dà l'incarico, l'istituto depositario annulla il deposito a causa della sua irrilevanza e distrugge il suo contenuto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Protezione dei Bambini e degli Adulti - Mandato Precauzionale

1. Le tariffe sono disciplinate dalla legislazione sulle tasse.

2. Per l'istituzione di un deposito nel rispettivo comune di residenza viene applicata una tariffa unica.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Successioni - Organizzazione

1. La partecipazione ufficiale prescritta dal Codice civile svizzero per la salvaguardia e la divisione di un'eredità compete all'autorità comunale di divisione; resta fatta salva la competenza della Direzione di giustizia e sicurezza e della sezione per le inventarizzazioni pubbliche.

2. L'autorità comunale di divisione è composta da almeno due membri.

3. Il consiglio comunale elegge l'autorità comunale di divisione e regola il diritto di firma. Può anche scegliere membri del consiglio comunale.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto ereditario - Diritto ereditario dell'ente pubblico

1. Se il de cuius non lascia persone aventi diritto all'eredità, il patrimonio ereditario viene devoluto per metà al Cantone; l'altra metà viene devoluta al comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle successioni - Conservazione delle disposizioni testamentarie

1. Disposizioni a causa di morte possono essere depositate presso il comune di residenza.

2. Le disposizioni procedurali relative al deposito degli incarichi di previdenza secondo gli art. 46 e seguenti si applicano mutatis mutandis con le seguenti deroghe

1. più persone disponente possono presentare i contratti di successione solo congiuntamente e richiedere la loro restituzione solo congiuntamente;

2. l'art. 48 comma 1 n. 3 non è applicabile;

3. in caso di decesso, l'ufficio di deposito è autorizzato a fornire informazioni e a consegnare solo all'ufficio di divisione comunale;

4. in deroga all'art. 49 comma 2, i contratti di successione, in caso di trasferimento di una persona superstite, devono essere consegnati solo all'ufficio di conservazione competente per il nuovo comune di residenza;

5. in deroga all'art. 49 comma 3, le disposizioni a causa di morte devono essere trasferite all'archivio comunale dopo 10 anni;

6. l'art. 50 non è applicabile.

3. Le tasse sono disciplinate dalla legislazione sulle tasse[27].

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle successioni - Conservazione delle disposizioni testamentarie

1. Ogni disposizione testamentaria orale ai sensi dell'art. 506 CC deve essere immediatamente consegnata da uno dei testimoni al Tribunale cantonale come giudice unico.

2. Il Tribunale cantonale come giudice unico deve consegnare l'atto redatto dai testimoni al comune di residenza per la conservazione.

3. Se i due testimoni informano verbalmente il Tribunale cantonale come giudice unico di un testamento di emergenza, deve essere redatto un verbale. Questo deve essere consegnato al comune di residenza per la conservazione.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto di successione - Salvaguardia dell'eredità

1. L'ufficio anagrafe del comune trasmette senza indugio all'autorità comunale competente per le divisioni ogni comunicazione di decesso.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto Successorio - Salvaguardia dell'Eredità

1. L'autorità comunale di divisione deve redigere tempestivamente un inventario nei casi previsti dall'art. 553 CC.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto di successione - Salvaguardia dell'eredità

1. L'eredità deve essere sigillata, se l'autorità comunale di divisione lo ritiene necessario o uno degli eredi lo richiede espressamente.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto di successione - Salvaguardia dell'eredità

1. Tutte le disposizioni testamentarie devono essere aperte entro un mese dalla consegna.

2. L'apertura viene effettuata dall'autorità comunale di divisione; viene redatto un verbale dell'apertura.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto successorio - Inventario pubblico

1. La richiesta di una erede o di un erede di redigere un inventario pubblico deve essere presentata alla Direzione della giustizia e della sicurezza.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto successorio - Inventario pubblico

1. Qualora la Direzione della Giustizia e della Sicurezza autorizzi, ai sensi dell'art. 580 CC, l'istituzione di un inventario pubblico, il dipartimento per l'inventariazione pubblica dispone la convocazione dei creditori tramite proclamazione pubblica.

2. La convocazione dei creditori deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale e, se necessario, in ulteriori organi di pubblicazione.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto successorio - Inventario pubblico

1. Le spese per l'esecuzione dell'inventario pubblico sono a carico dell'eredità.

2. Se non vi sono beni o se vi sono beni insufficienti, le spese devono essere sostenute solidalmente dai richiedenti.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto successorio - Divisione ereditaria

1. Partecipazione ufficiale alla divisione deve avvenire quando

1. * I minorenni sono aventi diritto all'eredità;

2. * Gli aventi diritto all'eredità sono sotto tutela;

3. Un creditore autorizzato secondo l'art. 609 par. 1 CC presenta una richiesta.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto successorio - Divisione ereditaria

1. L'autorità di divisione comunale deve redigere un verbale sulla divisione ereditaria in tutti i casi di partecipazione ufficiale.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Successioni - Divisione dell'Eredità**

1. Se gli eredi non riescono a raggiungere un accordo, l'autorità comunale per la divisione deve formare le parti tenendo conto degli usi locali, delle circostanze personali e dei desideri della maggioranza degli eredi.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Successioni - Divisione dell'Eredità**

1. Se le eredi e gli eredi non riescono a concordare il valore dell'accredito di un terreno, esso viene determinato dall'ufficio fiscale cantonale.

2. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento Fiscale o della Legge Federale sul diritti fondiari agricoli.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Successioni - Tutela Giuridica

1. Contro le delibere dell'autorità comunale di divisione è possibile presentare ricorso entro 20 giorni dalla notifica effettuata.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Parte Componenti

1. Secondo l'uso locale, costituisce in particolare parte integrante di un edificio

1. tutto ciò che in un edificio o su di esso è fissato con viti o chiodi, ciò che è incassato nel muro o forma parte del muro;

2. i forni e le cucine incassati nel pavimento e saldamente murati;

3. le porte e le finestre appartenenti all'edificio;

4. le attrezzature, gli impianti e le installazioni di ogni tipo collegati all'edificio.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Terre Senza Proprietario e Sottosuolo**

1. Il terreno senza proprietario e il sottosuolo sono a disposizione esclusiva del Cantone.

2. I diritti privati sono riservati.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Terre Senza Proprietario e Sottosuolo**

1. L'utilizzo di terreni abbandonati o del sottosuolo da parte di terzi richiede una concessione ai sensi dell'art. 83c.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Terreno Abbandonato e Sottosuolo

1. Sono soggetti a concessione

1. l'apertura e l'esercizio di gallerie o caverne al fine di preparare l'installazione di impianti nucleari, in particolare depositi per rifiuti radioattivi;

2. la costruzione di edifici e l'installazione di attrezzature fisse.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Terre Senza Padrone e Sottosuolo

1. Le candidate e i candidati alla concessione devono presentare una domanda di concessione presso la direzione per conto del consiglio di governo.

2. Forma e contenuto della domanda e dell'atto di concessione sono regolati dal consiglio regionale in un'ordinanza.

3. Le costruzioni e le installazioni permanenti ai sensi dell'art. 83c richiedono, inoltre, un'autorizzazione in conformità alla legislazione sulla pianificazione e costruzione.

**Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Terre Senza Proprietario e Sottosuolo**

1. In relazione al rilascio di concessioni, il cantone riscuote contributi di concessione e spese amministrative.

2. Il consiglio del cantone stabilisce l'importo dei contributi annuali di concessione e l'entità delle spese amministrative mediante regolamento.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritti reali - Movimenti del suolo

1. Il Consiglio di Stato designa le aree con spostamenti permanenti del suolo ai sensi dell'Art. 660a CC.

2. Contro la decisione relativa all'appartenenza di un fondo a una tale area può essere presentata opposizione al Consiglio di Stato entro 20 giorni dalla notifica.

3. L'appartenenza di un fondo a una tale area deve essere annotata nel registro fondiario.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Diritto di Vicinato

1. Chi esegue modifiche del terreno nell'area di confine deve proteggere il fondo del vicino mediante misure adeguate.

2. Rimane riservata la procedura di rilascio del permesso di costruzione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Diritto di Vicinato

1. Per gli scavi e i riporti, si applicano le disposizioni della legislazione in materia di pianificazione e costruzione.

2. Nell'allestimento di cave per l'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia e altri materiali, la distanza di confine è di almeno tre metri.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Diritto di Vicinato

1. Depositi indipendenti di materiali da costruzione, legna e altri oggetti, che non superano un'altezza di 2,00 m, devono essere situati ad almeno 0,60 m dal confine.

2. Depositi che superano tale altezza devono essere arretrati dalla metà del loro sovrappiù d'altezza, ma non oltre 3 m dal confine.

Norme Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Diritto di Vicinato

1. Per gli alberi e gli arbusti che il proprietario del terreno pianta o lascia crescere, la distanza minima dal confine deve essere

1. alberi nani e arbusti singoli che non crescono oltre i 5 metri: 2 m;

2. alberi nani e arbusti singoli che non vengono allevati più alti di 3 metri: 0,50 m;

3. tutti gli altri alberi e arbusti: 4 m.

2. Fatte salve le disposizioni ai sensi degli articoli 95 e 96.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Diritto di Vicinato

1. Per piantagioni nel bosco, la distanza minima dal confine è di almeno un metro.

2. In caso di nuovo impianto forestale, la distanza deve essere almeno

1. rispetto alle zone edificabili, linee di costruzione e edifici: 30 m;

2. rispetto ai terreni coltivati: 5 m;

3. negli altri casi, in particolare rispetto ai boschi esistenti: 1 m.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritto di vicinato

1. I rami sporgenti e le radici invadenti possono essere tagliati e trattenuti dal vicino nel quadro dell'art. 687 comma 1 del Codice Civile Svizzero; il vicino è obbligato a tollerare i rami sporgenti e le radici invadenti degli alberi fruttiferi su terreno non edificato, ma ha diritto ai frutti che crescono sui rami sporgenti.

2. I frutti che cadono su strade pubbliche appartengono al proprietario dell'albero; egli è tenuto, su richiesta dell'autorità competente, a potare i rami sporgenti in modo tale da mantenere una distanza di 5 m sopra la strada.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Recinzioni

1. I muretti a secco sono recinzioni all'interno della zona edificabile.

2. Le siepi sono recinzioni al di fuori della zona edificabile.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Recinzioni

1. Le recinzioni necessarie tra due proprietà devono essere costruite e mantenute da entrambi i confinanti ciascuno per la metà.

2. Nell'assegnazione del tratto di recinzione, si deve tenere conto non solo della lunghezza del tratto, ma anche dell'onere associato a ciascuna parte del tratto.

3. Se la recinzione è necessaria solo per un confinante, questi deve costruirla e mantenerla da solo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Recinzioni

1. Lungo le strade pubbliche, l'obbligo di recinzione spetta ai confinanti, a meno che non siano stati presi altri accordi.

2. In caso di espropriazione per una strada pubblica, l'espropriato deve essere risarcito per l'obbligo di recinzione risultante dal soggetto responsabile della manutenzione stradale.

3. Per quanto riguarda l'altezza delle recinzioni lungo le strade pubbliche, le disposizioni della legge stradale sono determinanti.

**Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Recinzioni**

1. Recinzioni che non superano 1,50 m oltre il terreno di riferimento possono essere costruite al confine.

2. Recinzioni, che devono essere erette e mantenute da entrambi gli attigui, possono essere posizionate sul confine se non superano 1,50 m oltre il terreno di riferimento.

3. La distanza dal confine per muri isolati, muri di sostegno e recinzioni che superano 1,50 m oltre il terreno di riferimento è determinata dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione e costruzione.

**Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Recinzioni**

1. Le siepi possono essere piantate al confine, a condizione che il proprietario del terreno provveda alla potatura e garantisca che non superino l'altezza di 1,50 m al di sopra del terreno di riferimento e che nessun ramo invada il terreno del vicino.

2. Le siepi piantate sul confine da entrambe le parti devono essere potate annualmente, in modo tale da non superare l'altezza di 1,50 m al di sopra del terreno di riferimento e da non spostare la linea mediana oltre il confine.

3. Le siepi che superano l'altezza di 1,50 m al di sopra del terreno di riferimento devono essere mantenute ad una distanza pari alla metà della loro altezza in eccesso, ma non oltre i 3 m dal confine.

**Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Recinzioni**

1. Quando esiste già una siepe, un nuovo albero o arbusto può essere piantato al confine come sostituzione di un albero o arbusto rimosso.

2. Il vicino ha il diritto di tagliare i rami sporgenti fino a un'altezza di 3 m, a condizione che ciò non comprometta la conservazione dell'albero o arbusto in questione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Recinzioni

1. Per le recinzioni lungo le strade pubbliche non è consentito l'uso di fili con punte di ferro, spine o simili.

2. Lungo i sentieri pubblici e i percorsi parrocchiali, una recinzione può essere installata solo in modo tale che lo spazio libero sia di almeno 0,90 m; se su entrambi i lati del percorso viene utilizzato un filo con punte di ferro, spine o simili, la distanza dal bordo del percorso deve essere di almeno 1 m.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritti di passaggio cantonali (Art. 695 CC) - Disposizioni generali

1. I diritti di passaggio cantonali esistono senza iscrizione nel registro fondiario.

2. Tuttavia, se sono di carattere permanente, vengono annotati nel registro fondiario.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritti di passaggio cantonali (Art. 695 CC) - Disposizioni generali

1. Il proprietario del fondo, che esercita un diritto di passaggio cantonale, è tenuto a corrispondere pieno indennizzo al soggetto passivo.

2. Per il danno causato dall'esercizio di tale diritto, il titolare del diritto è responsabile.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritti di passaggio cantonali (Art. 695 CC) - Disposizioni generali

1. Il diritto si esercita ai sensi dell'articolo 694 capoverso 2 del Codice civile svizzero (ZGB) in primo luogo contro il vicino al quale, a causa delle precedenti condizioni di proprietà e dei diritti di passaggio, può essere ragionevolmente richiesto di concedere il diritto di passaggio, e in secondo luogo contro quello per il quale il passaggio è meno dannoso.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritti di passaggio cantonali (Art. 695 CC) - Disposizioni generali

1. Chi intende esercitare un diritto di passaggio cantonale deve notificare tempestivamente al vicino il proprio progetto. Deve applicare la massima diligenza possibile e risarcire integralmente eventuali danni.

2. In caso di controversie sulla sussistenza o sull'estensione del diritto di passaggio, decide il giudice civile.

3. Il titolare del diritto di passaggio può essere obbligato dal giudice a fornire una garanzia adeguata, anche se il diritto di passaggio in sé non è contestato.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritti di passaggio cantonali (Art. 695 CC) - I singoli diritti di passaggio cantonali

1. Il proprietario del fondo ha il diritto di accedere a e di utilizzare temporaneamente i fondi confinanti, nella misura in cui ciò sia indispensabile per la costruzione, la modifica o la manutenzione di edifici, recinzioni e altre installazioni lungo il confine.

2. Allo stesso modo, i fondi confinanti possono essere accessi o utilizzati temporaneamente per il ripristino, la manutenzione o la pulizia di pozzi, condutture e simili.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Diritti di Passaggio Cantonali (Art. 695 CC Svizzero) - I singoli diritti di passaggio cantonali

1. Se il proprietario di fondi isolati o foreste non ha un accesso sufficiente dalla sua proprietà a una strada pubblica, può richiedere che i vicini, al fine di migliorare la gestione e aumentare la capacità produttiva, gli concedano il diritto, dietro pieno indennizzo, di costruire e gestire un impianto di trasporto a fune o una funivia.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritti di passaggio cantonali (Art. 695 CC) - I singoli diritti di passaggio cantonali

1. Il diritto di transito invernale autorizza il trasporto di carichi dal 20 novembre al 16 marzo.

2. Come mezzo di trasporto possono essere utilizzate solo slitte.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Diritti di passaggio cantonali (Art. 695 CC) - I singoli diritti di passaggio cantonali

1. Il diritto di passaggio del legname permette il trasporto del legno attraverso i terreni situati in basso nel periodo dal 20 novembre al 1º marzo, quando il terreno è coperto di neve o ghiacciato.

2. Se il terreno su cui deve essere trasportato il legname non è coperto di neve né ghiacciato entro metà gennaio, da quel momento in poi è consentito il trasporto anche su terreno senza neve.

3. Nell'esercizio del diritto di passaggio, devono essere utilizzati i percorsi di trasporto del legname già esistenti e più vicini; se ciò non è possibile o eccessivamente difficile, è consentito trasportare il legname direttamente verso il basso dal punto di taglio.

4. Se è possibile e ragionevole trasportare il legname su una strada, il diritto di passaggio può essere esercitato solo fino a quella strada; il legname deve essere rimosso tramite la strada.

Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Diritti di Passaggio Cantonali (Art. 695 CC Svizzero) - I singoli diritti di passaggio cantonali

1. Il diritto di passaggio comprende il diritto di depositare il legname trasportato alla fine del percorso, fino al successivo possibile trasporto, al più tardi fino al 16 marzo.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. Il diritto di passaggio automobilistico autorizza l'uso delle strade con veicoli di qualsiasi tipo che abbiano una larghezza non superiore a 2,50 m.

2. Il diritto di passaggio automobilistico include anche il diritto di passaggio pedonale secondo l'art. 109.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. Il diritto di passaggio per il bestiame consente di condurre il bestiame lungo il percorso.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. Il diritto di passaggio pedonale autorizza a percorrere il sentiero e a portare carichi.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. La servitù registrata come sentiero pubblico ai sensi dell'art. 781 CC conferisce a chiunque il diritto di percorrere il sentiero e di trasportare carichi.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. Il diritto di passaggio verso la chiesa autorizza le persone che risiedono nei terreni aventi diritto ad utilizzare il sentiero per recarsi in chiesa.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. La servitù registrata come via pubblica ai sensi dell'art. 781 del Codice Civile Svizzero (CCS) autorizza chiunque a utilizzare le strade con veicoli di qualsiasi tipo, che abbiano una larghezza massima di 2,50 m.

2. Il diritto di via pubblica include anche il diritto di passaggio pedonale pubblico e il diritto di transito del bestiame ai sensi degli articoli 110 e 108.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. Il diritto di abbeveramento autorizza a portare il bestiame all'abbeveratoio.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. Il diritto di inversione autorizza la manovra di inversione di marcia per veicoli di qualsiasi tipo.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Contenuto dei diritti di passaggio (Art. 740 CC)

1. Il diritto di trasporto del legname consente il trasporto del legname abbattuto con veicoli di trasporto.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritti Reali - Ipoteca Immobiliare**

1. L'ipoteca di terreni pubblici, di beni comuni, pascoli e boschi che si trovano nella proprietà di comuni o corporazioni è consentita solo con l'autorizzazione del consiglio di governo.

Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Ipoteca

1. Esiste un'ipoteca legale che prevale su tutti gli oneri iscritti senza necessità di registrazione

1. per le imposte patrimoniali o sul capitale relative a un immobile a favore del Cantone e del Comune per una durata di due anni dalla loro scadenza;

2. per le imposte sui trasferimenti di proprietà e le imposte sui guadagni immobiliari per una durata di due anni dalla loro scadenza;

2a. per le tasse e le spese del registro fondiario dovute per una durata di due anni dalla loro scadenza;

3. per i premi dovuti all'assicurazione cantonale sulle cose per una durata di due anni dalla loro scadenza;

4. per i contributi dovuti al fondo di aiuto cantonale per una durata di due anni dalla loro scadenza;

5. per le pretese derivanti da concessioni secondo la legge sulle acque [34] per una durata di due anni dalla loro scadenza;

6. per le tasse di esercizio e di allacciamento a favore dei gestori di impianti di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue per una durata di due anni dalla loro scadenza;

7. per le pretese derivanti da autorizzazioni e concessioni in base alla legge sul diritto di miniera [35] per una durata di due anni dalla loro scadenza;

8. per i contributi dovuti, in base alla legislazione cantonale, ai costi di costruzione, ampliamento e gestione di strade, miglioramenti fondiari, raggruppamenti fondiari e impianti di smaltimento delle acque reflue per una durata di dieci anni dalla loro scadenza;

9. per i costi di lavori eseguiti nell'ambito della procedura esecutiva su istruzione dell'autorità competente del Cantone o del Comune.

2. Quando più ipoteche legali vengono registrate, esse hanno tra loro lo stesso grado di priorità per essere soddisfatte dal pegno, anche se di date diverse.

3. Le ipoteche legali non iscritte nel registro fondiario per importi superiori a 1'000 franchi, che non vengono iscritte entro quattro mesi dalla scadenza della richiesta sottostante, e comunque entro due anni dalla nascita della richiesta, non possono più essere opposte a terzi in buona fede che si affidano al registro fondiario dopo la scadenza del termine di iscrizione.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Cantonale - Diritto delle Cose - Ipoteca Immobiliare**

1. I giorni consueti per il pagamento degli interessi sui cartelle ipotecarie e le rendite sono il 30 giugno e il 31 dicembre.

4. Disposizioni organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Pegno su beni mobili

1. Il Consiglio di Stato è competente ad autorizzare gli istituti di credito e le cooperative a costituire diritti di pegno su bestiame a garanzia dei loro crediti senza trasferimento del possesso.

2. Il protocollo del pegno su bestiame è tenuto dall'Ufficio di esecuzione.

Norme organizzative e diritto cantonale - Diritto delle cose - Pegno mobiliare

1. Il Consiglio di Stato è competente a concedere l'autorizzazione a un'istituzione pubblica o a una società senza scopo di lucro per esercitare l'attività di pegno.

Disposizioni transitorie

1. La cittadina svizzera, che si è sposata prima del 1° gennaio 1988 e che da nubile aveva la cittadinanza del Cantone di Nidwaldo, può, entro la fine del 1988, dichiarare all'ufficio dello stato civile del suo ex comune di origine che riprenderà la cittadinanza.

Disposizioni transitorie

1. Nel Registro dei Regimi Patrimoniali ai sensi dell'Art. 248 CC nella versione del 10 dicembre 1907, chiunque può continuare a prendere visione presso l'Ufficio del Registro di Commercio e dei Regimi Patrimoniali.

2. L'elenco delle dichiarazioni di mantenimento ai sensi dell'Art. 127 cifra 1 può essere consultato da chiunque; l'elenco delle dichiarazioni di assoggettamento ai sensi dell'Art. 127 cifra 2 può essere consultato solo dai coniugi e dai loro eredi.

Disposizioni transitorie

1. Entro la fine del 1988, i coniugi che si sono sposati prima del 1º gennaio 1988 possono presentare le seguenti dichiarazioni congiunte scritte presso l'Ufficio del Registro del Commercio e del Regime Patrimoniale

1. Mantenimento della comunione dei beni ai sensi dell'Art. 9e del Titolo Finale del Codice Civile Svizzero (CC);

2. Sottoposizione al regime della partecipazione agli acquisti ai sensi dell'Art. 10b del Titolo Finale del CC.

Disposizioni transitorie

1. Alberi, arbusti e siepi verdi che non rispettano le disposizioni sulla distanza dai confini previste da questa legge e che esistevano prima del 1º gennaio 1912, oppure che al momento dell'entrata in vigore di questa legge erano legalmente presenti in base alle disposizioni della legge del 30 aprile 1911 relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero, non devono essere rimossi; le disposizioni sul diritto di taglio e sull'annessione secondo l'art. 90 sono applicabili.

Disposizioni transitorie

1. L'ufficio dello stato civile cantonale avvia le sue operazioni il 1° ottobre 2003.

2. Fino al trasferimento nell'ufficio dello stato civile cantonale, ma non oltre il 31 dicembre 2003, gli uffici dello stato civile comunali continueranno a svolgere le loro attività stato civile precedenti.

3. Fino al 31 dicembre 2003, tutte le registrazioni stato civile verranno archiviate secondo le circoscrizioni stato civile precedenti.

4. L'autorità di vigilanza emana, in collaborazione con i consigli comunali interessati, le istruzioni necessarie relative al trasferimento degli uffici dello stato civile comunali nell'ufficio dello stato civile cantonale, in particolare il piano temporale.

5. L'autorità di vigilanza può autorizzare le attuali ufficiali e ufficiali di stato civile a celebrare matrimoni come sostitute e sostituti straordinari dell'ufficiale di stato civile fino al 31 dicembre 2005. L'iter preparatorio è condotto in ogni caso da un ufficio dello stato civile.

6. Fino alla riformulazione delle disposizioni federali sulla notifica, l'ufficio dello stato civile segnala la registrazione, modifica e cancellazione dei dati dello stato delle persone al controllo degli abitanti del domicilio o residenza della persona interessata e, per le persone straniere, anche alla polizia cantonale degli stranieri.

Disposizioni transitorie

1. L'ufficio notarile cantonale trasferisce le disposizioni di ultima volontà depositate presso di esso al rispettivo comune di residenza competente alla data di entrata in vigore della modifica del 24 ottobre 2018.

Disposizioni transitorie

1. Il consiglio comunale deve eleggere l'autorità per la divisione entro un anno dall'entrata in vigore di questa modifica. Fino a quel momento, l'autorità per la divisione è composta dai membri precedenti.

Disposizioni finali

1. Gli Art. 123 e 124 rimangono in vigore fino a quel momento in cui nuove disposizioni legali relative alla protezione del patrimonio culturale rispettivamente disposizioni concernenti la pubblicità entreranno in vigore.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni relative alle associazioni fondiarie ai sensi degli artt. 99-112 della legge del 30 aprile 1911 concernente l'introduzione del Codice civile svizzero (legge d'introduzione al Codice civile) rimangono in vigore.

Disposizioni finali

1. L'art. 4 della legge del 27 aprile 1969 sull'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (legge sulla cittadinanza) è abrogato.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Governo emette le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge, in particolare il tariffario delle tasse.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore con l’eccezione del comma 2, subordinatamente all'approvazione del Consiglio federale con l’accettazione da parte dell’Assemblea cantonale.

2. L'articolo 131 entra in vigore retroattivamente al 1º gennaio 1988.

3. Questa legge deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale e inserita nella raccolta delle leggi.

4. Tutte le disposizioni che sono in contrasto con essa sono abrogate, in particolare la legge del 30 aprile 1911 relativa all’introduzione del Codice civile svizzero; resta riservato l’articolo 130.

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