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Costituzione della Chiesa cantonale cattolica romana del Cantone di Nidvaldo - Chiesa Cattolica Territoriale

72 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (72)

Art. 1 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 2 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo Art. 3 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Relazione tra Stato e Chiesa Art. 4 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 5 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 6 Costituzione della Chiesa cattolica romana cantonale del Cantone Nidwalden - Compiti Art. 7 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 8 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 9 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone Nidwalden - Appartenenza Art. 10 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana della Comunità Cantonale di Nidwalden - Diritto di cittadinanza attiva Art. 11 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Canton Nidwalden - Clero Art. 12 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo Art. 13 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Generale Art. 14 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 15 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - 2. facoltativo Art. 16 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - 3. consultivo Art. 17 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Diritto di proposta Art. 18 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 19 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone Nidwalden - 3. Diritti Art. 20 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 21 Costituzione della Chiesa Territoriale Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 22 Costituzione della Chiesa Nazionale Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 23 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 27 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Territoriale del Canton Nidvaldo Art. 28 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Ripartizione dei seggi Art. 29 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Canton Nidwaldo - Elezione Art. 30 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Cantonale del Canton Nidwalden - 2. Procedura Art. 31 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Appartenenza Art. 32 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Costituzione Art. 33 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Compiti e Poteri Art. 34 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - 2. Elezioni Art. 35 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - 3. Affari materiali Art. 36 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Convocazione Art. 37 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Diritto di Proposta Art. 38 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Trattative Art. 39 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Cantonale del Canton Nidwalden Art. 40 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - 3. Regolamento Interno Art. 41 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone Nidvaldo - 4. Diritto di voto del Piccolo Consiglio della Chiesa Art. 42 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Commissione per la Revisione degli Affari Art. 43 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 44 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Compiti e Poteri Art. 45 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Deliberazioni Art. 46 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Verbale Art. 47 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Cantonale del Cantone Nidwalden - Altre Disposizioni Art. 48 Costituzione della Chiesa Romanico-Cattolica del Cantone di Nidwalden - Principio Art. 49 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone Nidvaldo - Acquisizione dei mezzi Art. 50 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Utilizzo dei Fondi Art. 51 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Territoriale del Cantone di Nidvaldo Art. 52 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Nazionale del Cantone di Nidwalden - Competenze Finanziarie Art. 53 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Bilancio preventivo Art. 55 Costituzione della Chiesa Nazionale Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 56 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Ulteriore Legislazione Art. 57 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Canton Nidvaldo - Legge Applicabile Art. 58 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 59 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Utilizzo dei Fondi Art. 60 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Regionale del Cantone di Nidwalden Art. 61 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 62 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Assemblea Comunale Art. 63 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Consiglio Ecclesiastico Art. 64 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - 2. Pastori e Pastore Art. 65 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - 3. Insegnamento della Religione Art. 66 Costituzione della Chiesa Territoriale Cattolica Romana del Canton Nidvaldo - 4. Collette Art. 67 Costituzione della Chiesa Nazionale Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 68 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo - Federazioni dei Comuni Art. 69 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone Nidwalden Art. 70 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Revisione totale Art. 71 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden Art. 72 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Cantonale del Cantone Nidwalden Art. 73 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone Nidwalden Art. 74 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidvaldo Art. 75 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden - Bilancio Finanziario Art. 76 Costituzione della Chiesa Cattolica Romana Cantonale del Cantone di Nidvaldo

Testo normativo (72 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La Chiesa Cattolica Romana del Cantone di Nidwalden è l'organizzazione dei residenti del cantone di confessione cattolica romana.

2. Essa è un ente di diritto pubblico.

3. La sua sede è a Stans.

1. Disposizioni Generali

1. La chiesa nazionale è suddivisa nelle parrocchie cattoliche romane e nelle cappelle parrocchiali, le quali, insieme, coprono l'intero territorio del cantone.

2. Le parrocchie e le cappelle parrocchiali sono enti di diritto pubblico per i loro abitanti di fede cattolico-romana; in quanto membri della chiesa nazionale, sono soggette alla normativa della chiesa nazionale.

3. Quando in questa costituzione e nella legislazione basata su di essa si parla di parrocchie, si intendono anche le cappelle parrocchiali.

1. Disposizioni Generali

1. La Chiesa regionale regola autonomamente i suoi affari attraverso questa Costituzione, nel quadro della Costituzione cantonale e della restante legislazione statale.

1. Disposizioni Generali

1. La Chiesa regionale e le comunità parrocchiali sono sottoposte alla sorveglianza delle autorità statali per quanto riguarda le questioni non interne alla chiesa.

2. La sorveglianza sulla Chiesa regionale spetta al Consiglio Regionale; in caso di grave violazione dei doveri, spetta a quest'ultimo adottare definitivamente le misure necessarie.

3. La sorveglianza sulle comunità parrocchiali è disciplinata dalla Legge sui Comuni.

1. Disposizioni Generali

1. In materia di affari interni alla Chiesa, la Chiesa cantonale e le parrocchie riconoscono la dottrina e l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica romana.

2. Ai fini della stipula degli accordi necessari per il rapporto con la diocesi, il Consiglio di Stato è competente nell'ambito del diritto federale.

1. Disposizioni Generali

1. La Chiesa regionale e le comunità ecclesiali gestiscono l'amministrazione pubblica a servizio dell'attività ecclesiastica.

2. Restano riservati i doveri e le competenze spettanti al Cantone in materia ecclesiastica.

1. Disposizioni Generali

1. La Chiesa regionale adempie autonomamente, nel quadro della legislazione, i seguenti compiti

1. Opere di pastorale, di assistenza sociale e di educazione e cultura religiosa, che superano l'ambito della comunità ecclesiastica;

2. Rappresentanza del popolo della chiesa di fronte alle autorità statali ed ecclesiastiche;

3. Collaborazione con organizzazioni ecclesiastiche regionali di altri Cantoni;

4. Promozione della cooperazione con altre comunità religiose;

5. Equilibrio dei compiti e degli oneri a carico delle comunità ecclesiastiche;

6. Ulteriori compiti a lei affidati dalla legislazione.

1. Disposizioni Generali

1. Le parrocchie svolgono autonomamente nel loro ambito le funzioni descritte nell'Art. 6, conformemente alla legislazione.

2. La chiesa nazionale può assegnare compiti alle parrocchie mediante la legislazione.

1. Disposizioni Generali

1. È membro della chiesa nazionale ogni abitante cantonale di fede cattolica romana, finché non si dimette dalla comunità parrocchiale cattolica romana tramite una dichiarazione scritta indirizzata al presidente della comunità parrocchiale.

2. Chi appartiene alla chiesa nazionale è membro della comunità parrocchiale del luogo in cui ha la residenza.

1. Disposizioni Generali

1. Cittadini attivi sono i membri della chiesa nazionale o delle comunità parrocchiali che possiedono il diritto di cittadinanza attiva secondo la legislazione cantonale.

2. Gli stranieri che risiedono in Svizzera da almeno sei anni e nel Cantone da almeno tre anni, e che soddisfano inoltre le condizioni del comma 1, ottengono il diritto di cittadinanza attiva su richiesta scritta al presidente della comunità parrocchiale.

3. I sacerdoti della chiesa nazionale e delle comunità parrocchiali possiedono nella chiesa nazionale e nella comunità parrocchiale, in cui hanno la residenza, il diritto di cittadinanza attiva, anche se non soddisfano le condizioni dei commi 1 e 2.

1. Disposizioni Generali

1. L'elettorato per una carica ecclesiastica è determinato dall'ordinamento giuridico canonico.

2. Per le cariche ecclesiastiche non esiste una durata specifica del mandato; la revoca da una carica ecclesiastica è regolata dall'ordinamento giuridico canonico.

3. Inoltre, in particolare per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro di diritto pubblico, devono essere applicate mutatis mutandis le disposizioni della legislazione in materia di personale, salvo che il regolamento comunale o il contratto di assunzione disponga diversamente.

1. Disposizioni Generali

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Costituzione e dalla legislazione adottata in virtù di essa, la legislazione cantonale si applica alla Chiesa nazionale e alle comunità ecclesiastiche, mutatis mutandis.

Le autorità ecclesiastiche regionali

1. I poteri della Chiesa nazionale sono

1. il popolo della chiesa;

2. il Grande Consiglio della Chiesa;

3. il Piccolo Consiglio della Chiesa.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. Il popolo della Chiesa è competente per l'emanazione e la modifica della costituzione della Chiesa, per la decisione sulla revisione totale della costituzione della Chiesa, nonché per lo scioglimento della Chiesa evangelica.

2. Inoltre, la competenza del popolo della Chiesa include

1. la deliberazione su proposte ai sensi dell'art. 17, a cui il Gran Consiglio della Chiesa non acconsente;

2. la deliberazione su leggi emanate o modificate dal Gran Consiglio della Chiesa, a cui gli aventi diritto al voto della Chiesa evangelica oppongono una controproposta ai sensi dell'art. 19 comma 1;

3. la deliberazione su spese che superano le competenze finanziarie del Gran Consiglio della Chiesa.

**I poteri ecclesiastici regionali - Il Popolo della Chiesa**

1. Sono soggetti a voto, se entro due mesi dalla pubblicazione della legge o della delibera lo richiedono 250 aventi diritto al voto o i consigli parrocchiali di almeno tre comunità ecclesiali, oppure se deciso dal Grande Consiglio Ecclesiale

1. le leggi emanate dal Grande Consiglio Ecclesiale;

2. le delibere del Grande Consiglio Ecclesiale riguardanti le spese che superano la metà dell'importo delle sue competenze finanziarie.

**I poteri ecclesiastici regionali - Il Popolo della Chiesa**

1. Il Grande Consiglio Ecclesiastico è autorizzato a far votare il popolo della Chiesa sull'integrazione di singoli principi nella legislazione ecclesiastica territoriale o sulla procedura da seguire nella preparazione di un affare che spetta al popolo della Chiesa.

2. Il risultato della votazione consultiva vincola il Grande Consiglio Ecclesiastico nell'elaborazione della legislazione o nella preparazione dell'affare.

3. Il vincolo non si estende a successivi decreti e deliberazioni, nei quali viene affrontata la stessa questione.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. Le domande possono essere presentate come suggerimenti generali o, se non richiedono la revisione completa della costituzione, come proposte elaborate.

2. Le domande devono riferirsi esclusivamente a un unico oggetto e devono contenere una motivazione.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. Le domande non devono contenere nulla che sia in contrasto con il diritto superiore o, salvo che richiedano la revisione della costituzione ecclesiastica, con la costituzione ecclesiastica.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. Domande possono essere presentate da

1. 1000 aventi diritto al voto o dal Grande Consiglio della Chiesa, se viene richiesta la revisione totale della costituzione ecclesiastica;

2. 500 aventi diritto al voto, i consigli parrocchiali di almeno tre parrocchie o il Grande Consiglio della Chiesa, se viene richiesta la revisione parziale della costituzione ecclesiastica;

3. 250 aventi diritto al voto o i consigli parrocchiali di almeno tre parrocchie, se viene richiesta l'emanazione, l'abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto finanziario.

2. Per le domande degli aventi diritto al voto, le firme devono essere presentate entro due mesi dalla presentazione della domanda alla presidenza del Grande Consiglio della Chiesa.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. Il Grande Consiglio Ecclesiastico può affiancare a una proposta un controprogetto.

2. 500 aventi diritto al voto o i consigli parrocchiali di almeno tre parrocchie possono affiancare a una proposta del Grande Consiglio Ecclesiastico concernente una revisione parziale dello statuto ecclesiastico un controprogetto.

3. 250 aventi diritto al voto o i consigli parrocchiali di almeno tre parrocchie possono affiancare un controprogetto a leggi emanate o modificate dal Grande Consiglio Ecclesiastico.

4. Per i controprogetti conformi ai par. 2 e 3, le firme devono essere presentate entro due mesi dal deposito del controprogetto presso la presidenza del Grande Consiglio Ecclesiastico; il deposito deve avvenire entro due mesi dalla pubblicazione della proposta del Grande Consiglio Ecclesiastico.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. Le proposte soggette a votazione e le controproposte degli aventi diritto al voto devono essere portate alla votazione entro un anno dalla presentazione.

2. Se viene sottoposto a decisione uno spunto generale, il progetto elaborato deve essere adottato entro due anni.

3. Le proposte e le controproposte possono essere ritirate dai richiedenti autorizzati fino alla pubblicazione della data di votazione.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. La proposta alternativa deve essere sottoposta a votazione contemporaneamente alla domanda o alla proposta del Gran Consiglio della Chiesa; in caso di ritiro della domanda, solo la proposta alternativa deve essere sottoposta a votazione.

2. In presenza di una proposta alternativa, gli aventi diritto al voto possono approvare sia la domanda o la proposta del Gran Consiglio della Chiesa, sia la proposta alternativa, oppure respingere entrambe; se approvano entrambe le proposte, è considerata accolta quella per la quale nella votazione eventuale, che si svolge simultaneamente, vengono espresse più voti.

3. La procedura nel caso di più proposte alternative è regolata per analogia dalla legge sulle elezioni e le votazioni.

Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Popolo della Chiesa

1. Le disposizioni della legge sul voto e sulle elezioni relative alla forma delle proposte e dei controprogetti, alla raccolta delle firme, al voto alle urne e alla giustizia sono applicabili per analogia.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il Grande Consiglio della Chiesa è composto da 40 membri.

2. Cinque membri sono eletti tra di loro dai membri del Decanato di Nidvaldo.

3. 35 membri sono eletti dalle parrocchie, e tra loro non possono essere eletti membri del Decanato di Nidvaldo.

4. Ogni parrocchia elegge i membri che le spettano in base al numero dei fedeli; tuttavia, ogni parrocchia ha diritto ad almeno un membro.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Per la ripartizione dei seggi tra le parrocchie è determinante la statistica cantonale della popolazione al 31 dicembre del secondo anno solare precedente le elezioni.

2. Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico stabilisce con delibera quanti membri del Grande Consiglio Ecclesiastico devono essere eletti in ciascuna parrocchia.

3. A tal fine si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge sull’elezione e il voto relative alla ripartizione dei seggi per il Consiglio Nazionale.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Le elezioni nel Gran Consiglio Ecclesiastico devono essere svolte entro la fine di giugno dell'anno in cui termina il mandato del Consiglio di Stato.

2. Le elezioni sostitutive possono essere effettuate in qualsiasi momento per il resto della durata del mandato.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. L'elezione nelle parrocchie avviene secondo la legislazione comunale attraverso l'assemblea comunale o mediante voto per urna; l'elezione deve essere effettuata come elezione a maggioranza, salvo che non venga introdotto il sistema proporzionale mediante legge della chiesa nazionale.

2. Il decanato stabilisce autonomamente la procedura per l'elezione della propria delegazione.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il Grande Consiglio della Chiesa uscente rimane in carica fino alla seduta di insediamento del neo-eletto Grande Consiglio della Chiesa.

2. Per il resto, si applicano le pertinenti disposizioni della legislazione sulle autorità.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Dopo ogni rinnovo generale, il Gran Consiglio della Chiesa deve essere convocato per la seduta costitutiva dal precedente presidium, anche se questo non appartiene più al Gran Consiglio della Chiesa, al più tardi entro la fine di settembre.

2. La seduta costitutiva è presieduta dal precedente presidium fino all'elezione del nuovo presidium.

3. Il Piccolo Consiglio della Chiesa presenta un rapporto basato sui risultati delle elezioni comunicati dalle comunità ecclesiastiche, in caso di reclami elettorali, dal Consiglio di Stato o dal Tribunale Costituzionale, dopodiché il Gran Consiglio della Chiesa stabilisce la propria composizione.

4. Successivamente alla determinazione della composizione, il precedente presidium amministra il giuramento d’ufficio o la promessa solenne ai membri neoeletti, dopodiché si procede all’elezione del Piccolo Consiglio della Chiesa.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il Gran Consiglio Ecclesiastico emana nella forma di legge

1. tutte le disposizioni di carattere generale che determinano i diritti e i doveri dei membri della Chiesa Cattolica Romana Cantonale e delle parrocchie;

2. tutte le disposizioni fondamentali riguardanti la competenza, l'organizzazione e le procedure delle autorità ecclesiastiche cantonali e delle parrocchie.

2. Emette di propria competenza

1. Regolamenti per i quali è dichiarato competente da questa costituzione;

2. Regolamenti per l'esecuzione delle leggi ecclesiastiche cantonali.

3. Il Gran Consiglio Ecclesiastico può approvare, con riserva dell'art. 5 paragrafo 2, nella forma di una legge, i concordati.

4. Inoltre, il Gran Consiglio Ecclesiastico deve elaborare quegli atti che sottopone al popolo della chiesa per l'approvazione.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il Gran Consiglio della Chiesa deve eleggere

1. fra i suoi membri, i componenti del Piccolo Consiglio della Chiesa;

2. fra i membri del Piccolo Consiglio della Chiesa, il Presidente e il Vicepresidente, che sono anche Presidente e Vicepresidente del Gran Consiglio della Chiesa, per una durata di due anni;

3. fra i suoi membri, due scrutatori e un supplente;

4. fra i suoi membri, i componenti e il Presidente della Commissione di revisione dei conti e di eventuali altre commissioni;

5. il Segretario, che è anche Segretario del Piccolo Consiglio della Chiesa;

6. i membri del clero assunti dalla Chiesa territoriale in accordo con il Vescovo diocesano; i funzionari e gli impiegati, a meno che la legislazione o la decisione del Gran Consiglio della Chiesa non dichiari che la responsabilità spetta al Piccolo Consiglio della Chiesa.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Nell'ambito di competenza del Gran Consiglio della Chiesa rientrano inoltre

1.* la decisione sulla legittimità costituzionale delle proposte rivolte al popolo della Chiesa ai sensi degli artt. 17-20;

2. la constatazione del risultato dell'elezione del Gran Consiglio della Chiesa e delle votazioni della chiesa nazionale;

3. la delibera su spese straordinarie una tantum e annualmente ricorrenti, determinabili liberamente, nell'ambito delle competenze finanziarie;

4. la delibera su spese per le quali, attraverso la legislazione o in singoli casi tramite decisione del popolo della Chiesa, siano state conferite al Gran Consiglio della Chiesa deleghe supplementari;

5. la determinazione dei preventivi annuali;

6.* l'approvazione dei conti della chiesa nazionale e del rapporto di gestione del Piccolo Consiglio della Chiesa;

7.* ...

8.* la delibera sul rapporto di lavoro e la retribuzione dei membri del clero e degli impiegati della chiesa nazionale e sulla creazione di nuove posizioni presso la chiesa nazionale, nella misura in cui il Gran Consiglio della Chiesa non trasferisca tali competenze al Piccolo Consiglio della Chiesa;

9. l'approvazione di accordi nell'ambito delle competenze finanziarie;

10. la supervisione sull'amministrazione della chiesa nazionale;

11. tutti gli altri compiti attribuiti al Gran Consiglio della Chiesa dalla legislazione.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il consiglio ecclesiastico maggiore si riunisce almeno due volte all'anno.

2. Esso viene convocato

1. quando il Presidente o il consiglio ecclesiastico minore lo ordina;

2. quando almeno un quarto dei membri del consiglio richiede per iscritto la convocazione, indicando gli oggetti da trattare.

3. La data della seduta è stabilita in tutti i casi dal Presidente.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il diritto di presentare proposte al Consiglio Ecclesiastico Maggiore è conferito al Consiglio Ecclesiastico Minore, nonché a ciascun membro e a ciascuna commissione del Consiglio Ecclesiastico Maggiore.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. I membri sono obbligati a partecipare alle riunioni del Grande Consiglio della Chiesa.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Le sedute del Gran Consiglio della Chiesa sono pubbliche nel contesto della legislazione.

2. Il Gran Consiglio della Chiesa può decidere di effettuare una seduta segreta, se ciò appare necessario per l'ordine pubblico o per altri motivi importanti; la proposta di effettuare una seduta segreta viene discussa e votata escludendo il pubblico.

3. ...

4. Le deliberazioni del Gran Consiglio della Chiesa devono essere pubblicate.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il Grande Consiglio della Chiesa è presieduto dal Presidente; in caso di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro successivo del Piccolo Consiglio della Chiesa in ordine di elezione.

2. Il Segretario redige il verbale, che deve essere sottoposto all'approvazione del Grande Consiglio della Chiesa.

3. Il Grande Consiglio della Chiesa può, nell'ambito della legislazione, disciplinare ulteriormente l'organizzazione e la procedura del Grande Consiglio della Chiesa mediante regolamento.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. I membri del piccolo consiglio parrocchiale partecipano alle votazioni.

2. Nella deliberazione sull'approvazione dei conti e nelle decisioni che riguardano la supervisione del piccolo consiglio parrocchiale, essi devono astenersi dal voto.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Grande Consiglio della Chiesa

1. Il Grande Consiglio della Chiesa elegge al suo interno una commissione permanente di revisione della gestione composta da tre a cinque membri.

2. La commissione di revisione della gestione ha il compito di esaminare gli affari soggetti alla supervisione e di ottenere le informazioni necessarie a tal fine; può, nell'ambito delle sue funzioni, controllare la gestione del Piccolo Consiglio della Chiesa riguardo alla legalità e all'idoneità dell'organizzazione, avendo accesso a tutti i protocolli e ai documenti della Chiesa territoriale.

3. La commissione di revisione della gestione presenta una relazione al Grande Consiglio della Chiesa; propone l'approvazione o il rinvio del bilancio preventivo e del conto, e esprime pareri su tutti gli altri affari che riguardano le finanze della Chiesa territoriale.

**Le Autorità Ecclesiastiche Regionali - Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico**

1. Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico è composto da sette membri, di cui una persona deve appartenere al Decanato di Nidwalden.

2. L'elezione deve essere effettuata nella seduta costitutiva del Grande Consiglio Ecclesiastico; un'elezione sostitutiva può essere effettuata in qualsiasi momento per il resto del mandato.

3. Il mandato inizia con l'elezione e ha una durata di quattro anni.

### I poteri ecclesiastici regionali - Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico

1. Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico è l'organo esecutivo della Chiesa territoriale; rappresenta la Chiesa territoriale verso l'esterno.

2. Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico è responsabile per tutte le questioni della Chiesa territoriale, nella misura in cui queste non siano espressamente assegnate ad altro organo, in particolare per

1. l'emanazione di regolamenti;

2. l'esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, nonché delle deliberazioni e decisioni delle autorità competenti della Chiesa territoriale e cantonali, nella misura in cui tale competenza non sia riservata a organi specifici;

3. l'elezione di commissioni nonché di funzionari e dipendenti, qualora sia dichiarato competente a tale scopo dalla legislazione o dalla deliberazione del Grande Consiglio Ecclesiastico;

4. la preparazione preliminare di tutte le questioni che devono essere trattate dal Grande Consiglio Ecclesiastico;

5. la redazione delle osservazioni richieste alla Chiesa territoriale;

6. la deliberazione su spese determinabili liberamente una tantum e ricorrenti annualmente nel quadro delle competenze finanziarie;

7. la deliberazione su spese che sono obbligatorie per la Chiesa territoriale secondo la legislazione, senza tener conto del punto 6, o per le quali, attraverso la legislazione, il bilancio o in singoli casi con deliberazione del Grande Consiglio Ecclesiastico, siano conferite al Piccolo Consiglio Ecclesiastico ulteriori competenze;

8. l'amministrazione del patrimonio della Chiesa territoriale;

9. l'emanazione di fogli d'obblighi per il clero in accordo con il Vescovo diocesano, nonché per funzionari e dipendenti;

10. la presentazione del rapporto di gestione sull'anno solare trascorso;

11. la pianificazione dei compiti e delle attività della Chiesa territoriale;

12. lo svolgimento di tutti gli altri compiti che gli vengono affidati dalla legislazione o dalla deliberazione del Grande Consiglio Ecclesiastico.

### I poteri ecclesiastici regionali - Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico

1. Le riunioni del piccolo consiglio ecclesiastico non sono pubbliche.

2. I membri del piccolo consiglio ecclesiastico sono obbligati a esprimere il loro voto durante le deliberazioni; il presidente non vota, ma ha il compito di fornire il voto decisivo in caso di parità.

### I poteri ecclesiastici regionali - Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico

1. Sulle deliberazioni del Piccolo Consiglio Ecclesiastico deve essere redatto un verbale, che non è pubblico.

2. Il verbale deve essere approvato dal Piccolo Consiglio Ecclesiastico e firmato dal segretario verbalizzante.

Le autorità ecclesiastiche regionali - Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico

1. Il Grande Consiglio della Chiesa può tramite ordinanza disciplinare ulteriormente l'organizzazione e il procedimento del Piccolo Consiglio della Chiesa.

2. Per il resto si applicano le disposizioni pertinenti della legislazione sulle autorità.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. Il bilancio finanziario deve essere gestito secondo i principi di legalità, urgenza, economicità e parsimonia.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. La Chiesa nazionale dispone della maggiorazione, che spetta alla Chiesa nazionale secondo la legislazione cantonale, sulle imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.

2. Le parrocchie possono essere obbligate, tramite legge della Chiesa nazionale, a contribuire al fabbisogno finanziario della Chiesa nazionale e al riequilibrio degli oneri a carico delle parrocchie.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. I mezzi della chiesa territoriale devono essere impiegati, nel rispetto della loro destinazione, per l'adempimento dei suoi compiti nel cantone.

2. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. Tutte le spese della Chiesa regionale devono essere decise con il bilancio preventivo o mediante proposte speciali; restano riservati l'Art. 35, cifre 3 e 4 e l'Art. 44, cifre 6 a 8.

2. Le spese che non sono decise con il bilancio preventivo devono essere sottoposte agli organi competenti mediante proposte speciali per la deliberazione, in particolare

1. spese maggiori con carattere di investimento;

2. spese straordinarie una tantum;

3. ulteriori spese che non possono essere completamente pagate o ammortizzate nell'esercizio finanziario in corso.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. La legge stabilisce quali spese uniche e annualmente ricorrenti il Grande Consiglio Ecclesiastico e il Piccolo Consiglio Ecclesiastico possono determinare liberamente, potendo l'entità degli importi essere modulata in base alla natura del compito.

2. Quando il preventivo secondo l'art. 53 prevede fondi per compiti specifici, il Piccolo Consiglio Ecclesiastico non è vincolato alle competenze finanziarie di cui al capoverso 1.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. Il Grande Consiglio della Chiesa stabilisce il preventivo per l'anno contabile successivo entro e non oltre la metà di dicembre, sulla base di un progetto del Piccolo Consiglio della Chiesa.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. L'anno fiscale corrisponde all'anno solare.

2. Nel bilancio amministrativo devono essere riportate tutte le spese e le entrate dell'anno fiscale.

3. Il bilancio patrimoniale deve indicare la situazione e la composizione del patrimonio della chiesa nazionale alla fine dell'anno.

Bilancio finanziario della Chiesa regionale

1. La Chiesa regionale deve emanare, tramite una legge della chiesa regionale, le ulteriori disposizioni necessarie sul bilancio finanziario, in particolare riguardo alle competenze finanziarie del Gran Consiglio della Chiesa e del Piccolo Consiglio della Chiesa, sul riequilibrio finanziario, sul contributo alla diocesi, sulla finanziamento della cura pastorale della chiesa regionale.

Le Comunità Parrocchiali

1. Per le parrocchie si applicano le disposizioni della legislazione comunale, salvo diversa disposizione della costituzione ecclesiastica.

Le Comunità Parrocchiali

1. La creazione, fusione o divisione delle comunità ecclesiastiche richiede il consenso degli aventi diritto al voto della comunità nonché del consiglio distrettuale.

2. La trasformazione di una comunità cappellana in una comunità ecclesiastica richiede il consenso degli aventi diritto al voto della comunità.

Le Comunità Parrocchiali

1. I mezzi della parrocchia devono essere utilizzati nel rispetto della loro destinazione d'uso per l'adempimento dei compiti parrocchiali.

2. La parrocchia è autorizzata a sostenere opere di cura pastorale, assistenza e istruzione e cultura religiosa che superano l'ambito parrocchiale con contributi provenienti da fondi pubblici.

Le Comunità Parrocchiali

1. Le fondazioni ecclesiastiche devono essere amministrate in conformità alla loro destinazione e con diligenza.

2. I proventi devono essere utilizzati in conformità allo scopo della fondazione; essi spettano alla comunità ecclesiastica nella misura in cui questa adempie i compiti della fondazione.

3. Per le fondazioni istituite dalla comunità ecclesiastica o a beneficio della comunità ecclesiastica, salvo che l'atto costitutivo della fondazione o il diritto consuetudinario dispongano diversamente, il consiglio ecclesiastico è considerato consiglio di fondazione; questo è tenuto a rendere conto annualmente alla comunità ecclesiastica sul patrimonio della fondazione e sull'uso dei proventi della fondazione.

Le Comunità Parrocchiali

1. La retribuzione dei sacerdoti, diaconi, assistenti pastorali, assistenti pastorali, catechiste e catechisti, nonché di altre persone occupate in rapporti di lavoro di diritto pubblico, è stabilita nell'ambito di un accordo che deve essere concluso tra le comunità ecclesiastiche e approvato dal Gran Consiglio della Chiesa.

2. Le comunità ecclesiastiche possono autorizzare il consiglio della chiesa a stipulare accordi di retribuzione.

3. Se la maggioranza delle comunità ecclesiastiche approva un accordo di retribuzione, il Gran Consiglio della Chiesa può dichiararlo vincolante per tutte le comunità ecclesiastiche; il riequilibrio finanziario crea le condizioni necessarie a tal fine.

Le Comunità Parrocchiali

1. Per l'assemblea comunale si applicano le disposizioni della legislazione comunale.

2. All'assemblea comunale delle parrocchie, cui spetta tale diritto consuetudinario, compete l'elezione (presentazione) dei religiosi.

Le Comunità Parrocchiali

1. I compiti e le competenze del consiglio della chiesa sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione comunale (13).

Le Comunità Parrocchiali

1. Il consiglio della chiesa ha il compito di promuovere e supportare gli interessi pastorali in accordo con le pastore e i pastori.

2. L'ordinamento e la struttura dei servizi religiosi e delle altre cerimonie cultuali, così come la gestione e la conservazione dei registri parrocchiali, sono di competenza del parroco o del vicario parrocchiale competente; per quanto riguarda le questioni relative all'ordinamento dei servizi religiosi, il consiglio della chiesa deve essere consultato.

Le Comunità Parrocchiali

1. Il Consiglio Ecclesiastico garantisce che nelle scuole pubbliche e private sia impartito l'insegnamento religioso garantito dall'art. 39 della Costituzione cantonale.

Le Comunità Parrocchiali

1. Offerte ecclesiastiche e collette per scopi per i quali altrimenti la comunità ecclesiastica dovrebbe provvedere con mezzi generali possono essere raccolte con il consenso tra il ministero parrocchiale e il consiglio ecclesiastico; il consiglio ecclesiastico è responsabile della gestione del ricavato e deve render conto ai membri aventi diritto di voto.

2. ...

Le Comunità Parrocchiali

1. Qualora si intenda modificare costruzioni, parti di costruzioni o altri oggetti di valore artistico o storico, è necessario consultare preventivamente esperti d'arte per una valutazione.

2. Gli oggetti inventariati di valore artistico o storico non possono essere alienati.

3. È obbligatorio redigere un inventario appropriato degli oggetti di valore artistico o storico che sono di proprietà della comunità ecclesiastica o di una fondazione ecclesiastica.

Le Comunità Parrocchiali

1. Le comunità parrocchiali possono costituire consorzi intercomunali secondo le disposizioni della legislazione comunale.

2. I consorzi intercomunali delle comunità parrocchiali necessitano, oltre ai requisiti della legislazione comunale, dell'approvazione del Piccolo Consiglio Ecclesiastico per la loro costituzione; quest'ultimo deve concedere l'approvazione se gli statuti del consorzio intercomunale non contraddicono il diritto federale, il diritto cantonale e questa costituzione e se non presentano ulteriori rilevanti difetti di natura sostanziale o formale.

Revisione della costituzione ecclesiastica e scioglimento della Chiesa regionale

1. Se un'istanza è presentata come un progetto elaborato, la revisione parziale della Costituzione avviene attraverso il processo legislativo.

2. Se un'istanza è presentata come un suggerimento generale, la revisione parziale avviene secondo la procedura stabilita nell'art. 70.

Revisione della costituzione ecclesiastica e scioglimento della Chiesa regionale

1. Se viene richiesta la revisione totale della costituzione, la domanda deve essere sottoposta al popolo ecclesiastico.

2. Se la revisione totale è decretata, l'elaborazione della nuova costituzione spetta al Grande Consiglio Ecclesiastico, a meno che la decisione di revisione non incarichi un Consiglio Costituzionale di tale compito.

3. Il Consiglio Costituzionale è composto dallo stesso numero di membri del Grande Consiglio Ecclesiastico e deve essere eletto entro sei settimane secondo le normative vigenti per l'elezione del Grande Consiglio Ecclesiastico.

4. La costituzione revisionata deve essere sottoposta al popolo ecclesiastico, escludendo proposte alternative; se respinta, la revisione è considerata rifiutata.

Revisione della costituzione ecclesiastica e scioglimento della Chiesa regionale

1. La proposta è approvata se viene accettata a maggioranza semplice dal popolo della Chiesa nella votazione a scrutinio segreto.

2. Entra in vigore, dopo che il Grande Consiglio Ecclesiastico ha accertato il risultato della votazione, con l'approvazione del Consiglio distrettuale, a meno che non sia stato fissato un momento successivo per la sua entrata in vigore.

Revisione della costituzione ecclesiastica e scioglimento della Chiesa regionale

1. Lo scioglimento della Chiesa regionale può essere richiesto tramite delibera del Grande Consiglio della Chiesa o mediante un'iniziativa popolare.

2. La delibera del Grande Consiglio della Chiesa richiede l'approvazione di due terzi di tutti i membri; l'iniziativa popolare necessita delle firme di un quinto dei cittadini attivi della Chiesa regionale.

3. Sullo scioglimento della Chiesa regionale deve svolgersi la votazione popolare entro sei mesi dalla delibera del Grande Consiglio della Chiesa o dalla presentazione dell'iniziativa popolare.

4. Se nella votazione popolare viene deciso lo scioglimento della Chiesa regionale, il Grande Consiglio della Chiesa procede alla liquidazione.

Disposizioni Introduttive

1. La costituzione ecclesiastica entra in vigore immediatamente, quando il popolo ecclesiastico l'ha approvata con semplice maggioranza nel voto alle urne e il consiglio costituzionale ha accertato l'esito del voto, con l'approvazione del consiglio regionale.

2. Con l'entrata in vigore della costituzione ecclesiastica, la chiesa nazionale acquista la sua personalità giuridica.

Disposizioni Introduttive

1. Con l'entrata in vigore della Costituzione Ecclesiastica, il consiglio costituzionale della chiesa, eletto dalle parrocchie cattoliche romane, assume la posizione del Grande Consiglio Ecclesiastico per il resto del mandato.

2. Il consiglio costituzionale deve riunirsi, su convocazione da parte del presidente, entro un mese dall'entrata in vigore della Costituzione Ecclesiastica e eleggere il Piccolo Consiglio Ecclesiastico.

3. Fino a quando non verrà emanato un regolamento sull'organizzazione e le procedure del Grande Consiglio Ecclesiastico secondo l'art. 40 comma 3, si applicano per analogia le disposizioni del regolamento del consiglio regionale, in particolare per quanto riguarda le regole procedurali e le iniziative parlamentari.

**Disposizioni Introduttive**

1. Fino a quando non sarà emanata la legislazione ecclesiastica cantonale sul bilancio finanziario, valgono le seguenti disposizioni

1. Il Grande Consiglio Ecclesiastico può decidere liberamente spese di 50'000 franchi una tantum e 10'000 franchi annui ricorrenti, fatte salve le disposizioni dell'art. 15 cifra 2;

2. Il Piccolo Consiglio Ecclesiastico può decidere liberamente spese di 10'000 franchi una tantum e 2'000 franchi annui ricorrenti;

3. La quota della Chiesa locale del soprattassa fiscale per l'imposta ecclesiastica raccolta dalle persone giuridiche deve essere utilizzata come segue

a) Il 10 percento è a disposizione della Chiesa locale;

b) Il 20 percento deve essere assegnato a un fondo da cui il Grande Consiglio Ecclesiastico può erogare contributi alle parrocchie in difficoltà finanziarie;

c) Il resto deve essere assegnato alle singole parrocchie in proporzione al numero dei loro membri ecclesiali.

**Disposizioni Introduttive**

1. La costituzione ecclesiastica approvata dal Landrat deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale cantonale.

2. Dopo che il popolo ecclesiastico di Nidwalden ha approvato la presente costituzione nel referendum del 26 ottobre 1975, essa viene dichiarata accettata. La presente costituzione è approvata dal Landrat di Nidwalden e, pertanto, entra immediatamente in vigore.[17]

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