Ordinanza di esecuzione della legge sul personale concernente il sistema di proposte (Ordinanza sul sistema di proposte) - Scopo
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Il sistema delle proposte mira a migliorare l'adempimento dei compiti attraverso
1. la promozione e l'utilizzo della creatività e della capacità di innovazione dei dipendenti, nonché la concessione di margini di manovra;
2. il raggiungimento congiunto di miglioramenti economici attraverso la collaborazione;
3. lo sviluppo e la conservazione di un clima aziendale positivo;
4. la rapida realizzazione delle proposte premiate.
1. La proposta illustra una semplificazione o un miglioramento del trattamento o della soluzione per gli incarichi affidati all'amministrazione del Cantone.
2. Mira al miglioramento dell'efficienza dell'azione statale e può interessare tutti i settori dell'amministrazione, in particolare
1. la struttura e l'organizzazione dei processi;
2. il lavoro e i procedimenti di lavoro;
3. l'impiego e la gestione del materiale;
4. la sicurezza sul lavoro e la prevenzione sanitaria;
5. il clima lavorativo, la motivazione e la capacità lavorativa;
6. l'azione orientata al cliente;
7. la cura dell'immagine.
1. Ogni proposta approvata dalla commissione tecnica ha diritto a un premio.
2. Se la proposta viene elaborata con l'assistenza della persona supervisore, quest'ultima ha diritto anche a un premio.
1. L'Ufficio del Personale è l'ufficio centrale del gruppo di lavoro per il sistema di proposte.
2. È il punto di raccolta per tutte le proposte.
1. Alla commissione per le proposte appartengono come membri
1. Direttrice finanziaria o Direttore finanziario, presidenza;
2. Amministratrice finanziaria o Amministratore finanziario;
3. tre rappresentanti delle associazioni del personale nella Commissione paritetica del personale;
4. Direttrice o Direttore dell'Ufficio del personale, segretariato.
2. Essa può invitare l'autrice o l'autore della proposta a fornire spiegazioni orali del suggerimento e coinvolgere esperti con voce consultiva.
3. Essa valuta le proposte presentate, di norma entro tre mesi, riguardo al loro diritto fondamentale alla premiazione e all’utilità attesa, e stabilisce il premio.
1. Il sistema di suggerimenti è gestito dalla Direzione Finanziaria.
2. ...
1. Le proposte devono essere presentate alla persona responsabile o all'ufficio del personale.
2. I moduli sono messi a disposizione dall'ufficio del personale.
3. La ricezione di una proposta deve essere confermata.
4. Una proposta già realizzata basata su una proposta orale può essere presentata successivamente in forma scritta entro dodici mesi.
1. Con la presentazione di una proposta, tutti i diritti passano in proprietà del cantone. Per le invenzioni brevettabili rimangono riservate le disposizioni secondo l'art. 332 CO.
2. La trasmissione di proposte a terzi richiede il consenso del consiglio di governo.
1. L'Ufficio del Personale esamina ogni proposta riguardo alla sua originalità.
2. Si considera originale una proposta quando essa rappresenta effettivamente una novità e non è stata già presentata da terzi.
3. Se la proposta ha qualità di autore, rimangono protette le rivendicazioni della proponente o del proponente per tre anni a partire dalla data di presentazione.
1. Il premio per una proposta viene calcolato in base ai seguenti fattori: premio di base, area funzionale e grado di utilizzo.
2. Se una proposta non è valutabile, il gruppo di specialisti fissa un importo forfettario.
1. La prestazione di base ammonta al 20 percento del beneficio netto economico, che si ottiene sottraendo gli ammortamenti e i costi operativi ricorrenti dal beneficio lordo.
2. Essa è limitata a un massimo di Fr. 10'000.-.
3. Se un beneficio economico non può essere determinato direttamente, la prestazione di base viene calcolata secondo il seguente sistema di punteggio
Grado di frequenza | Grado di miglioramento: basso | Grado di miglioramento: evidente | Grado di miglioramento: significativo | Grado di miglioramento: straordinario
--- | --- | --- | --- | ---
unico/raro | 10 | 15 | 30 | 50
occasionale/temporaneo | 15 | 30 | 50 | 70
frequente/regolare | 30 | 50 | 70 | 100
continuo | 50 | 70 | 100 | 140
4. 1 punto corrisponde al valore di Fr. 15.- (situazione a novembre 1994).
1. Il Fattore Ambito Funzionale è determinato in base alla seguente matrice
Ambito Funzionale | al di fuori dell'ambito lavorativo | all'interno dell'ambito lavorativo | All'interno dell'obbligo
--- | --- | --- | ---
Dal Livello Funzionale 8 | 1.2 | 0.8 | 0 (In generale nessun premio)
Livello Funzionale 6 e 7 | 1.4 | 1.0 | 0 (In generale nessun premio)
Altri | 1.6 | 1.4 | 0 (In generale nessun premio)
Apprendisti | 1.7 | 1.5 | 0 (In generale nessun premio)
1. Il fattore di utilizzabilità è il seguente
1. Utilizzabile direttamente senza necessità di ulteriori elaborazioni: 1.2
2. Necessarie piccole integrazioni: 0.8
3. Utilizzabile solo l'idea, necessarie grandi integrazioni da parte di terzi: 0.5
1. Se una proposta è stata presentata da due o più collaboratrici o collaboratori, di norma il totale del premio viene suddiviso equamente.
2. I superiori possono ricevere al massimo il 15% dei premi pagati alle collaboratrici o ai collaboratori. Per le proposte presentate direttamente all’ufficio del personale, non viene corrisposto alcun premio ai superiori.
1. Se con la realizzazione della proposta emerge un maggiore beneficio rispetto a quanto calcolato al momento della determinazione dei premi, è possibile richiedere un pagamento retroattivo dei premi.
1. I premi sono considerati come parte della retribuzione. Si effettuano le consuete detrazioni sociali.
2. Il pagamento del premio avviene con la prossima retribuzione. I mittenti che lasciano il rapporto di lavoro prima della valutazione finale della loro proposta mantengono il diritto al premio.
3. Se successivamente emerge un vantaggio inferiore a quello calcolato, i premi già pagati non possono essere richiesti indietro.
1. I premi sono erogati a carico della direzione beneficiaria ovvero dell'ufficio.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1999; deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta delle Leggi.
2. Tutte le disposizioni in contrasto con esso sono abrogate, in particolare il regolamento del 1º settembre 1995 riguardante il sistema di proposte.