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Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione (Legge sul Consiglio di Stato) (Regierungsratsgesetz) - Posizione

40 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (40)

Art. 1 Legge sul Consiglio di Governo - Posizione Art. 2 Legge sul governo Art. 3 Legge sul Consiglio del Governo - Direzione dell'Amministrazione Art. 4 Legge sul Consiglio di Governo - Normazione Art. 5 Legge sul Consiglio di Governo - Esecuzione e Amministrazione della Giustizia Art. 6 Legge sul Consiglio di Governo - Informazione Art. 7 Legge sul Consiglio di Governo - Durata del mandato Art. 8 Legge sul Consiglio di Governo - Competenze Art. 9 Legge sul Consiglio Direttivo - Autorità Collegiale Art. 10 Legge sul Consiglio Direttivo Art. 11 Legge sul Consiglio di Governo - Presidenza e Partecipazione Art. 12 Legge sul Consiglio di Governo - Quorum deliberativo Art. 13 Legge sul Consiglio Direttivo Art. 14 Legge sul Consiglio di Governo - Astensione Art. 15 Legge sul Consiglio di Governo - Esclusione del Pubblico Art. 16 Legge sul Consiglio di Governo - Commissioni Art. 17 Legge sul Consiglio di Governo - Posizione Art. 18 Legge sul Consiglio di Governo - Compiti Art. 19 Legge sul Consiglio di Governo - Rappresentanza Art. 20 Regierungsratsgesetz - Misure Precauzionali, Disposizioni Presidenziali Art. 21 Legge sul Consiglio di Governo - Impiego Principale Art. 22 Legge sul Consiglio di Governo - Incompatibilità Art. 23 Legge sul Consiglio di Stato - Divulgazione dei legami d'interesse Art. 24 Legge sul Consiglio di Governo - 2. Obbligo di segnalazione Art. 25 Legge sul Consiglio di Governo - Ordine di precedenza Art. 26 Legge sul Governo Art. 27 Legge sul Consiglio Governativo Art. 28 Legge sul Governo Art. 29 Legge sul Consiglio di Governo Art. 30 Legge sul Consiglio di Governo - Cancelleria dello Stato Art. 31 Legge sul Consiglio di Governo - Principio di Direzione Art. 32 Legge sul Consiglio di Governo - Compiti di Direzione Art. 33 Legge sul Consiglio di Governo - Collaborazione e Coordinamento Art. 34 Legge sul Consiglio di Governo - Relazioni consultive Art. 35 Legge sul Consiglio di Governo - Esperti Art. 36 Legge sul Consiglio di Governo Art. 37 Gesetz über den Regierungsrat - Competenze finanziarie Art. 38 Legge sul Governo Art. 39 Legge sul Consiglio di Governo Art. 40 Legge sul Consiglio Direttivo - Referendum e Entrata in Vigore

Testo normativo (40 Articoli)

Il Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità suprema direttiva, pianificatrice ed esecutiva del Cantone.

Il Consiglio di Stato - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Governo esercita le sue competenze costituzionali e legali in particolare

1. monitorando, valutando e ordinando tempestivamente misure appropriate per gli sviluppi significativi per il Cantone e la Regione;

2. dirigendo, pianificando e coordinando l'attività statale nei settori essenziali;

3. stabilendo gli obiettivi della sua politica governativa e assicurando che questi siano raggiunti in modo mirato, legittimo, efficace e idoneo ai servizi;

4. riesaminando periodicamente il mandato di prestazione del Cantone;

5. determinando l'organizzazione dell'amministrazione statale, laddove non sia stabilita dalla legislazione;

6. rappresentando il Cantone all'interno e all'esterno.

2. L'attività governativa ha la priorità su tutti gli altri compiti del Consiglio di Governo.

3. Il Consiglio di Governo presenta al Parlamento cantonale un programma governativo con le strategie della sua attività di governo e informa regolarmente, attraverso il rapporto di gestione, sullo stato di realizzazione.

Il Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il consiglio di governo gestisce l'amministrazione. Assegna le direzioni ai suoi membri.

2. Esso determina l'organizzazione adeguata e assicura un'attività amministrativa legittima, vicina ai cittadini e efficace.

3. Esso esercita una sorveglianza regolare sull'amministrazione cantonale e presenta ogni anno al consiglio cantonale un resoconto sull'attività amministrativa.

Il Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato conduce, salvo il diritto d'iniziativa parlamentare, la procedura preliminare dell'emanazione delle leggi e presenta al Gran Consiglio progetti di modifiche costituzionali, atti normativi e decisioni.

2. Emana, nel quadro della costituzione e della legislazione, regolamenti di esecuzione.

3. Decide l'avvio di una procedura di consultazione. L'attuazione è compito della direzione competente.

4. Designa le autorità e le organizzazioni che devono essere ascoltate in ogni procedura di consultazione; le direzioni possono determinare chi debba essere ulteriormente ascoltato nel loro ambito di competenza.

Il Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato si occupa dell'esecuzione dei decreti e delle ulteriori decisioni.

2. Esercita la giurisdizione amministrativa, nella misura in cui gli è conferita dalla legislazione.

Il Consiglio di Governo - Posizione e Compiti

1. Il Consiglio di governo informa regolarmente sulla sua attività e sul lavoro dell'amministrazione.

2. Il Consiglio di governo emana un regolamento di attuazione riguardante l'informazione del pubblico da parte del Consiglio di governo e dell'amministrazione.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. La durata costituzionale del mandato del Consiglio di Governo inizia il 1º luglio successivo all'elezione generale di rinnovo.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. I poteri del Consiglio di Stato sono disciplinati dall'art. 65 e seguenti della Costituzione cantonale, nonché dalle disposizioni contenute nell'ulteriore legislazione.

2. Il Consiglio di Stato elegge, salvo la competenza del Gran Consiglio, le direttrici e i direttori degli uffici e stabilisce in un'ordinanza esecutiva le competenze in materia di elezione e assunzione delle direzioni.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. Il consiglio di governo prende le sue decisioni come collegio.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. Il consiglio di governo si riunisce tutte le volte che gli affari lo richiedono.

2. Ogni membro del consiglio di governo può richiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riunione.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. Il Landamano dirige le deliberazioni del Consiglio di Governo.

2. Oltre ai membri del Consiglio di Governo, partecipa alle deliberazioni, con voto consultivo, la Cancelleria dello Stato, rappresentata dalla cancelliera o dal cancelliere, e ha il diritto di presentare proposte riguardanti gli affari della Cancelleria di Stato.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato è in grado di deliberare quando sono presenti almeno quattro membri.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. I membri del consiglio di governo sono obbligati a votare. La votazione si svolge in modo palese.

2. Una decisione è valida se è stata approvata dalla maggioranza, ma almeno da tre membri. In caso di parità di voti, il voto del presidente del consiglio conta doppio.

3. L’adozione delle decisioni in situazioni straordinarie è disciplinata dalla legislazione sull’emergenza.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. Per l'astensione si applicano le disposizioni dell'art. 22 della legge sulle autorità.

2. La partecipazione a un organo di una persona giuridica per motivi d'ufficio non costituisce un motivo di astensione.

3. Se il consiglio direttivo deve effettuare una scelta tra i suoi membri, questi non sono soggetti ad alcuna restrizione nella votazione.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. Le deliberazioni del consiglio di governo così come il procedimento consultivo ai sensi dell'art. 34 non sono pubbliche. Le informazioni si conformano all'art. 6.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di governo può istituire comitati.

2. Questi preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio di governo o conducono, per il collegio, trattative con altre autorità o con privati.

Il Consiglio di Stato - Organizzazione e Procedura - Il Landamman

1. Il Landammann rappresenta il Consiglio di Governo verso l'esterno, a meno che questo compito non spetti al collegio o non venga delegato a singoli membri.

Il Consiglio di Stato - Organizzazione e Procedura - Il Landamman

1. Il Landammann dirige il Consiglio di Governo.

2. Il Landammann

1. si assicura che il Consiglio di Governo svolga i propri compiti in modo tempestivo, efficiente e coordinato, e che li concluda adeguatamente;

2. prepara le deliberazioni del Consiglio di Governo e media nelle questioni controverse;

3. vigila affinché la supervisione del Consiglio di Governo sull'amministrazione cantonale sia organizzata ed esercitata in modo adeguato;

4. può disporre in qualsiasi momento accertamenti su determinate questioni e, se del caso, proporre al Consiglio di Governo idonee misure;

5. esercita la supervisione generale sulla Cancelleria di Stato.

Il Consiglio di Stato - Organizzazione e Procedura - Il Landamman

1. La vicepresidente o il vicepresidente del cantone assiste e supporta il presidente del cantone in tutte le funzioni e, in caso di impedimento, svolge le funzioni di supplenza.

2. Se il presidente del cantone e la vicepresidente o il vicepresidente del cantone sono impediti, il membro successivo nella gerarchia secondo l'art. 25 assume le funzioni del presidente del cantone.

Il Consiglio di Stato - Organizzazione e Procedura - Il Landamman

1. In casi urgenti, il Landammann dispone misure cautelari.

2. Qualora non sia possibile convocare una riunione o svolgere una procedura straordinaria, il Landammann decide mediante un'ordinanza presidenziale. Tale ordinanza deve essere successivamente sottoposta senza indugio all'approvazione del Consiglio di Stato.

3. Nel procedimento di ricorso si applicano le disposizioni della legislazione sulla giurisdizione amministrativa.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Membri del Consiglio di Governo

1. L'attività ufficiale dei membri del Consiglio di Governo deve raggiungere almeno l'80 percento di un incarico a tempo pieno nel senso di un incarico principale.

2. I membri del Consiglio di Governo possono esercitare un'attività lavorativa professionale, con riserva dell'art. 22.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Membri del Consiglio di Governo

1. Incompatibili con la carica di governo sono

1. Attività che portano a impedimenti e impegni eccessivi in termini di tempo;

2. compiti direttivi o operativi in un'impresa pubblica o mista;

3. l'assunzione di mandati contro il Cantone nonché la rappresentanza di parti in procedimenti di diritto amministrativo o giudiziario amministrativo nel Cantone di Nidwalden.

2. In caso di divergenze d'opinione riguardo alla compatibilità di un'attività con la carica principale di un membro del consiglio di governo, decide a tal proposito il consiglio di governo, escludendo il membro interessato dalla consulenza e dalla decisione.

3. Per il resto si applica per l'incompatibilità dei membri del consiglio di governo l'articolo 5 della Legge sugli organi.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Membri del Consiglio di Governo

1. I membri del Consiglio di Stato dichiarano, prima di entrare in carica, tutte le connessioni d'interesse e le attività lavorative in un registro tenuto aggiornato annualmente dalla Cancelleria di Stato.

2. Questo registro è pubblico e contiene, con riserva del segreto professionale, informazioni relative al datore di lavoro, alle funzioni di gestione e consulenza e ai mandati per società private, miste e pubblicistiche, istituti, fondazioni, associazioni, gruppi d'interesse e simili.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Membri del Consiglio di Governo

1. I membri del consiglio di governo dichiarano esplicitamente il loro legame d’interesse concreto quando si esprimono su un affare che tocca direttamente i loro interessi o quelli di terzi con cui hanno una relazione personale o giuridica significativa. Resta salvo l’obbligo di astensione.

Il Consiglio di Governo - Organizzazione e Procedura - Membri del Consiglio di Governo

1. La graduatoria dei membri del consiglio di governo si determina in base al momento della loro prima elezione. Per i membri eletti contemporaneamente, vale l'ordine secondo l'età.

Direzione e Cancelleria di Stato - Principi dell'Organizzazione

1. L'intera amministrazione cantonale comprende le seguenti sette direzioni oltre alla Cancelleria di Stato

1. Direzione delle finanze;

2. Direzione delle costruzioni;

3. Direzione della giustizia e della sicurezza;

4. Direzione dell'educazione;

5. Direzione dell'agricoltura e dell'ambiente;

6. Direzione della sanità e degli affari sociali;

7. Direzione dell'economia pubblica.

2. Le direzioni si suddividono in uffici e sezioni. Il Consiglio di Stato determina nel regolamento d'esecuzione la struttura e l'organizzazione adeguata dell'amministrazione e la adatta alle condizioni esistenti.

3. Esso tiene conto, nell'assegnazione, dei criteri di un carico bilanciato, di un'organizzazione adeguata ed efficace e delle capacità e inclinazioni personali dei singoli membri.

Direzione e Cancelleria di Stato - Principi dell'Organizzazione

1. Il Consiglio di Governo assegna le direzioni ai suoi membri.

2. Ogni membro è obbligato ad assumere la direzione che gli è stata assegnata tramite decisione a maggioranza.

3. L'assegnazione avviene all'inizio di ogni mandato e dopo l'effettuazione di un'elezione sostitutiva.

Direzione e Cancelleria di Stato - Principi dell'Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato designa una direzione sostitutiva; in casi particolari, può designare una sostituzione straordinaria.

Direzione e Cancelleria di Stato - Principi dell'Organizzazione

1. La direzione competente

1. effettua le assunzioni di sua competenza;

2. emette disposizioni e decisioni nel procedimento amministrativo nell'ambito della competenza secondo la legislazione;

3. rappresenta il consiglio di governo nei procedimenti amministrativi e nelle procedure di giustizia amministrativa.

Direzione e Cancelleria di Stato - Principi dell'Organizzazione

1. La Cancelleria di Stato adempie, in qualità di ufficio di staff generale del Consiglio di governo e del Consiglio di Stato, i compiti di staff ad essa assegnati, nonché i compiti nel campo della pianificazione politica, dei diritti politici, della pubblicazione ufficiale degli atti, dell'informazione pubblica e dell'archiviazione.

2. La Cancelleria di Stato è diretta dalla Cancelliera o dal Cancelliere.

Direzioni e Cancelleria di Stato - Pianificazione, Direzione e Coordinamento

1. Le direzioni e le altre unità amministrative devono essere organizzate e gestite secondo i principi di un'amministrazione legale, adeguata, razionale ed efficiente.

2. Il consiglio di governo può conferire mandati di prestazione a specifiche unità organizzative e determinare il grado di autonomia necessario a tal fine.

Direzioni e Cancelleria di Stato - Pianificazione, Direzione e Coordinamento

1. La direttrice o il direttore delle direzioni e delle altre unità amministrative devono in particolare espletare i seguenti compiti di gestione

1. Pianificazione dell'attività della propria unità amministrativa e determinazione regolare degli obiettivi tenendo conto del quadro di credito disponibile;

2. Assicurare la comunicazione e la coordinazione all'interno dell'unità amministrativa;

3. Gestione del personale, formazione del personale e pianificazione della successione;

4. Relazioni esterne;

5. Revisione regolare della struttura e dell'organizzazione funzionale della propria unità amministrativa.

Direzioni e Cancelleria di Stato - Pianificazione, Direzione e Coordinamento

1. Le direzioni e le altre unità amministrative sono tenute a collaborare e coordinare nell'esecuzione delle loro attività.

2. Il Consiglio di Governo può istituire gruppi di lavoro speciali, commissioni, conferenze o organizzazioni di progetto per la trattazione di affari importanti che richiedono coordinamento, ai quali possono partecipare anche esperti esterni.

3. Se un affare riguarda l'ambito di competenza di diverse direzioni, le unità amministrative interessate assicurano l'informazione reciproca e il coordinamento dei loro lavori. Il Consiglio di Governo designa la direzione capofila.

Direzioni e Cancelleria di Stato - Pianificazione, Direzione e Coordinamento

1. Se più direzioni sono coinvolte o hanno interesse in un affare, la direzione principale responsabile conduce una procedura di report congiunto.

2. La direzione finanziaria esprime pareri su tutti gli affari che comportano entrate o spese significative e che non sono incluse nel preventivo.

Direzioni e Cancelleria di Stato - Pianificazione, Direzione e Coordinamento

1. L'ottenimento di pareri nonché il conferimento dell'incarico per l'elaborazione di concetti e simili è consentito solo con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Direzione e Cancelleria di Stato - Ordinamento delle Competenze

1. Le competenze delle direzioni e della loro dirigenza sono stabilite dalla legislazione e dal contenuto di specifiche delibere del consiglio regionale.

2. Il consiglio esecutivo disciplina in un regolamento d'attuazione l'autorizzazione alla sottoscrizione.

Direzione e Cancelleria di Stato - Ordinamento delle Competenze

1. Il Consiglio di Governo può disciplinare, nell'ambito della legislazione e delle proprie competenze finanziarie, in una deliberazione, a quali condizioni la direzione può sostenere spese di propria competenza.

Direzione e Cancelleria di Stato - Ordinamento delle Competenze

1. Questioni di competenza controverse tra le direzioni vengono decise dal consiglio di governo nell'ambito della legislazione.

2. Questioni di competenza controverse tra gli uffici di una direzione vengono decise dalla direzione.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato disciplina, mediante un regolamento esecutivo, l'assegnazione dei singoli settori alle direzioni, il regolamento interno del Consiglio di Stato, nonché l'organizzazione delle direzioni e della cancelleria di Stato.

Disposizioni finali

1. Questa legge è soggetta al referendum facoltativo; deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

2. Entra in vigore il 1º luglio 1998 e deve essere inclusa nella raccolta delle leggi.

3. Tutte le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate, in particolare il regolamento del 24 giugno 1992 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale (Regolamento del Consiglio di Stato) nonché il regolamento del 9 dicembre 1992 sulla Cancelleria di Stato (Regolamento della Cancelleria).

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