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131.1 EGBPR CH-NW

Legge d'introduzione della legislazione federale sui diritti politici (LI LDP) (EG BPR) - Ambito di Applicazione (EGBPR)

43 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (43)

Testo normativo (43 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica all'esercizio dei diritti politici in questioni federali.

1. Disposizioni Generali

1. Le proposte di candidatura per il seggio del Canton Nidvaldo nel Consiglio nazionale devono pervenire all'ufficio elettorale cantonale entro il 48º giorno (7º lunedì) prima delle elezioni, alle 12.00.

2. Se viene presentata una sola candidatura valida, il consiglio di governo dichiara eletta tale persona.

3. Una candidatura è valida solo se soddisfa i requisiti previsti dall'art. 60 della legge sulle elezioni e votazioni.

1. Disposizioni Generali

1. I mezzi di impugnazione sono disciplinati dagli Articoli 77-80 BPR e dall'Articolo 62 ASG.

Organizzazione

1. Il consiglio comunale nomina

1. per il locale principale un ufficio di voto composto da almeno tre membri;

2. per ogni locale secondario un ufficio di voto composto da almeno due membri.

2. L'ufficio di voto comunale è costituito dall'ufficio di voto del locale principale e da almeno un membro designato dal consiglio comunale tra gli uffici di voto degli eventuali locali secondari.

3. Il consiglio comunale determina la presidente o il presidente e la vicepresidente o il vicepresidente dell'ufficio di voto comunale.

Organizzazione

1. L'ufficio di voto cantonale è composto da tre membri, eletti dal Consiglio di Stato; la cancelliera o il cancelliere ricopre d'ufficio la presidenza.

Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'esecuzione delle votazioni federali.

2. Adotta le misure necessarie per l'attuazione di questa legge.

Organizzazione

1. Ogni comune politico tiene, insieme al registro elettorale, un elenco delle persone che hanno diritto di voto in questioni federali e che hanno la loro residenza politica nel comune. Il registro elettorale è gestito dal controllo della popolazione.

2. Il consiglio governativo stabilisce se il registro elettorale per gli svizzeri all'estero sia tenuto centralmente dall'amministrazione cantonale o dall'amministrazione della capitale Stans.

3. Le iscrizioni nel registro elettorale sono ammesse fino al massimo cinque giorni prima del giorno delle elezioni e del voto, se è certo che i requisiti per partecipare alla votazione sono soddisfatti.

4. Il registro elettorale è disponibile per la consultazione presso le cancellerie comunali.

Organizzazione

1. Le votazioni devono svolgersi in un locale pubblico che sia accessibile liberamente e in cui sia garantita la riservatezza del voto.

2. Il consiglio comunale può determinare locali secondari oltre al locale principale.

Organizzazione

1. Nell'edificio, nonché nell'area di accesso immediato dell'edificio in cui si trova il seggio elettorale, è vietata qualsiasi propaganda e tentativo di influenzamento.

2. È altresì vietata la raccolta di firme o di donazioni.

Organizzazione

1. Per tutte le votazioni devono essere utilizzate urne chiudibili; l’apertura per l’inserimento delle schede e la chiusura devono poter essere sigillate o piombate.

2. Le urne devono essere fornite dai comuni.

Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce nelle sue istruzioni l'orario di votazione delle urne nei seggi principali e secondari.

Procedura - Atti preparatori

1. Non appena il Consiglio federale ordina un voto, il Consiglio di Stato deve pubblicare la data del voto nel bollettino ufficiale e invitare i consigli comunali a prendere i provvedimenti necessari.

2. Almeno tre settimane prima della data del voto, il Consiglio di Stato deve emettere l'avviso nel bollettino ufficiale; in questo devono essere pubblicate le normative sul diritto di voto e per tutti i comuni devono essere comunicati il tempo e il luogo della votazione, nonché il luogo dove possono essere consegnati i voti per corrispondenza.

**Procedura - Atti preliminari**

1. I comuni rilasciano ai cittadini con diritto di voto un certificato elettorale basato sul registro elettorale.

2. Il certificato elettorale contiene le seguenti informazioni

1. Fronte

a) Nome e indirizzo della persona con diritto di voto;

b) Nome del comune in cui la persona con diritto di voto ha la residenza;

c) Data della votazione;

d) Orari della votazione;

e) Seggi elettorali.

2. Retro

a) Indicazioni sulle norme per la votazione personale e per corrispondenza;

b) Indirizzo dell'ufficio elettorale.

3. La busta di risposta deve contenere l'indicazione che colui che non intende esercitare il diritto di voto deve strappare il certificato elettorale prima di smaltirlo.

**Procedura - Atti preliminari**

1. Al più tardi tre, ma almeno quattro settimane prima del giorno della votazione, il seguente materiale di voto deve essere fornito agli elettori attraverso il comune

1. il certificato di diritto di voto;

2. la busta per la votazione;

3. la scheda di voto;

4. in caso di votazioni su questioni materiali, la proposta di voto e la spiegazione del Consiglio federale.

Procedura - Votazione

1. Gli aventi diritto di voto esprimono il loro voto personalmente presso l'urna del comune di residenza o per corrispondenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 ss.; la raccolta sistematica del materiale di voto è vietata.

2. Gli aventi diritto di voto che non possono scrivere possono far compilare la scheda elettorale da una persona di loro scelta avente diritto di voto, secondo le loro istruzioni. Questa persona appone la propria firma accanto al nome della persona impossibilitata a scrivere sulla busta di voto e si impegna a mantenere il riserbo sul contenuto delle istruzioni ricevute.

3. Devono essere utilizzate le buste di voto ufficiali.

4. Durante le votazioni, gli aventi diritto di voto esercitano il loro diritto di voto con la scheda elettorale ufficiale fornita dalla Confederazione o dalla Cancelleria di Stato. Esse sono equiparate alle ricevute cantonali qualora sia prevista l'elaborazione elettronica dei dati.

Procedura - Votazione

1. All'apertura e durante il processo di voto devono essere presenti almeno due membri dell'ufficio elettorale.

2. Prima dell'inizio, l'ufficio elettorale deve sigillare o piombare la chiusura dell'urna vuota.

3. L'ufficio elettorale supervisiona la consegna delle tessere elettorali e verifica l'identità dei votanti in caso di dubbi.

Procedura - Votazione

1. Il diritto di voto deve essere comprovato mediante la consegna della tessera elettorale.

2. Le schede elettorali devono essere inserite nella busta elettorale e quindi depositate nell'urna.

Procedura - Votazione

1. Chi desidera votare per corrispondenza deve inserire la scheda elettorale nella busta ufficiale e quest'ultima, insieme alla scheda di legittimazione al voto firmata, nella busta di risposta.

Procedura - Votazione

1. Chi vota per corrispondenza può consegnare la propria scheda alla posta utilizzando la busta di risposta, presentarla presso l'amministrazione comunale, inserirla nella cassetta postale dell'amministrazione comunale o farla recapitare all'ufficio elettorale tramite un rappresentante.

2. Il voto per corrispondenza è possibile dal ricevimento del materiale fino alla chiusura delle urne.

Procedura - Votazione

1. Almeno due membri dell'ufficio elettorale devono verificare, durante la votazione, se le votazioni per corrispondenza sono valide; a tal fine, le buste di risposta ricevute devono essere consegnate senza essere aperte.

2. Le votazioni per corrispondenza sono valide se

1. l'elettore o l'elettrice è iscritto/a nel registro elettorale;

2. il voto è arrivato all'ufficio elettorale prima della chiusura delle urne;

3. il certificato di diritto di voto è firmato a mano.

3. Le buste contenenti le votazioni per corrispondenza riconosciute come valide devono essere collocate nell'urna nel rispetto della segretezza del voto.

4. Le votazioni per corrispondenza dichiarate non valide devono essere trattate come schede elettorali non valide; tuttavia, le schede non devono essere rimosse dalla busta.

Procedura - Votazione

1. In accordo con la Confederazione e i comuni interessati, il Consiglio di Stato può condurre esperimenti limitati localmente, temporalmente e materialmente per il voto elettronico.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli nelle direttive.

Procedura - Votazione

1. Il Consiglio di Stato può garantire il voto elettronico degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero in collaborazione con altri cantoni.

Procedura - Votazione

1. Per la votazione in aree colpite da epidemie e pandemie nonché in altri casi di forza maggiore, il Consiglio di governo può emanare disposizioni speciali nei limiti della legislazione federale.

Risultati delle Votazioni

1. Le urne dei seggi di sezione devono essere portate sigillate alla sede principale dopo la chiusura delle votazioni.

2. Prima dello spoglio, le buste elettorali delle diverse urne di un comune devono essere mescolate.

Risultati delle Votazioni

1. L'ufficio elettorale comunale determina il risultato della votazione e prende le sue decisioni a maggioranza di voti.

Risultati delle Votazioni

1. L'ufficio elettorale deve, prima di determinare il risultato della votazione, accertare

1. il numero degli elettori registrati nel registro elettorale;

2. il numero delle schede elettorali consegnate;

3. il numero delle schede elettorali bianche, nulle e valide.

Risultati delle Votazioni

1. Le schede elettorali sono invalide se

1. non sono ufficiali;

2. sono compilate in modo diverso dalla scrittura manuale;

3. non permettono di riconoscere chiaramente la volontà dell'elettore o dell'eletrice;

4. contengono affermazioni diffamatorie o segni evidenti;

5. * ...

6. in caso di voto per corrispondenza, non soddisfano i requisiti secondo l'art. 21.

2. Se una busta di risposta o una busta elettorale per la stessa votazione contiene più schede elettorali, tutte le schede sono invalide. Esse vengono contate insieme come un unico voto invalido.

3. Sulle schede elettorali dichiarate invalide deve essere indicato il motivo dell'invalidità.

Risultati delle Votazioni

1. Le schede elettorali nulle e non valide non sono prese in considerazione.

2. In caso di votazioni su questioni di merito, la proposta è accolta se la maggioranza dei voti validi considerati è a favore dell'accettazione.

3. Alle elezioni, la candidata o il candidato con il maggior numero di voti è eletto.

Risultati delle Votazioni

1. Il risultato della votazione del comune viene registrato elettronicamente nel programma elettorale cantonale.

Risultati delle Votazioni

1. Per il risultato di ogni votazione deve essere redatto un verbale in tre copie, che deve essere firmato da tutti i membri dell'ufficio elettorale comunale.

2. Il verbale deve contenere

1. il numero degli aventi diritto al voto;

2. il numero dei votanti;

3. il numero delle schede bianche, nulle e valide;

4. il numero dei voti favorevoli e contrari oppure, per le iniziative con controprogetto, il numero dei voti «senza risposta»;

5. per le elezioni, il numero di voti ottenuti da ciascun candidato o candidata.

3. Due copie del verbale devono essere consegnate all'ufficio elettorale cantonale ai sensi dell'art. 32 cpv. 2; la terza copia del verbale deve essere conservata nell'archivio comunale.

Risultati delle Votazioni

1. Le schede elettorali pervenute vengono confezionate, sigillate e munite di un'iscrizione indicante il contenuto, dopo la redazione del verbale.

2. Esse devono essere consegnate all'ufficio elettorale cantonale al più tardi un giorno dopo la votazione, insieme a due copie del verbale, ma separate da queste.

3. Le schede elettorali devono essere distrutte dall'ufficio elettorale cantonale dopo l'accertamento del risultato della votazione da parte del Consiglio Federale o del Consiglio Nazionale.

Risultati delle Votazioni

1. L'ufficio elettorale cantonale compila il riepilogo dei risultati dei comuni basandosi sulla registrazione elettronica e calcola il risultato provvisorio del cantone.

2. Esso deve comunicare il risultato provvisorio alla Cancelleria federale, elettronicamente, via fax o telefonicamente.

3. Dopo l'arrivo dei verbali di votazione, è necessario determinare il risultato finale della votazione e portarlo all'attenzione del Consiglio di Stato.

Risultati delle Votazioni

1. Le schede elettorali confezionate possono essere aperte solo con il consenso dell'ufficio elettorale cantonale.

2. L'apertura e l'eventuale correzione del risultato devono essere registrate in un verbale in tre copie.

Risultati delle Votazioni

1. Il Consiglio di Stato accerta l'esito della votazione cantonale sulla base dei verbali di voto e di eventuali verbali di correzione.

2. Deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale, differenziato per comuni, con riferimento alla possibilità di ricorso.

3. Il Consiglio di Stato comunica l'esito dello scrutinio alla Cancelleria federale per il Consiglio federale o il Consiglio nazionale, allegando una copia di tutti i verbali e del Bollettino Ufficiale.

Referendum, Iniziativa Popolare

1. La certificazione del diritto di voto per le liste di firme per un referendum facoltativo o per un'iniziativa popolare è di competenza del controllo degli abitanti del comune politico competente.

2. La certificazione deve indicare in parole o cifre il numero delle firme certificate; deve essere datata e recare la firma autografa della persona che certifica, nonché la sua qualifica ufficiale tramite timbro o nota aggiuntiva.

3. Il diritto di voto dei firmatari può essere complessivamente certificato per più liste. Sono determinanti le istruzioni della Cancelleria federale.

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. Le violazioni delle disposizioni di questa legge sono punite con una multa, fatto salvo quanto previsto dal Codice penale svizzero.

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. La legge del 26 aprile 1981 sulla rappresentanza proporzionale del consiglio regionale è modificata come segue: ...

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. Il regolamento di esecuzione del 13 novembre 1981 alla legge sulla rappresentanza proporzionale del consiglio di contea (Regolamento sulla rappresentanza proporzionale) è così modificato: ...

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. La legge del 26 marzo 1997 sui diritti politici nel Cantone (legge sulle elezioni e sui referendum) è modificata come segue: ...

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. La legge del 28 aprile 1974 sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge comunale) viene modificata come segue: ...

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. L'ordinanza d'attuazione del 17 dicembre 1979 relativa alla legislazione federale sui diritti politici è abrogata.

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Ai sensi dell'art. 91, comma 2, della Legge federale sui diritti politici e dell'art. 8, comma 3, della Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, è necessaria l'approvazione della Confederazione.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.

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