Art. 4 Legge sull'assistenza abitativa (LAA2), del 30 gennaio 2008 - Definizioni
Art. 4 Legge sull'assistenza abitativa (LAA2), del 30 gennaio 2008 - Definizioni · Definizioni
[5] 1 Sono definiti come alloggi di utilità pubblica
a) gli alloggi a prezzo di costo costruiti dai committenti di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
b) gli appartamenti con supervisione, etichettati come definiti dalla legislazione specifica, dedicati ai pensionati AVS/AI, a prezzo di costo, costruiti dai committenti di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
c) gli alloggi a canone accessibile riconosciuti di utilità pubblica che soddisfano le seguenti condizioni cumulative
1. fare parte di un edificio comprendente almeno quattro alloggi;
2. essere destinato alla locazione a lungo termine;
3. rispettare, per tipo di appartamento, i limiti di canone e di superficie fissati dal Consiglio di Stato.
2. Il dipartimento è l’autorità competente per riconoscere il carattere di utilità pubblica degli alloggi a canone accessibile (LLA) e procedere al controllo dei canoni massimi iscritti al registro fondiario.
3. Sono reputati committenti di utilità pubblica (MOUP), tutte le persone giuridiche senza scopo di lucro, che servono a coprire le esigenze in alloggi a prezzo di costo e che sono membri di associazioni come l’ARMOUP o WOHNENSCHWEIZ. Solo i MOUP possono ottenere gli aiuti edilizi descritti agli articoli da 18 a 24.