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8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità (WFG)

46 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (46)

Art. premier Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Scopo Art. 2 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Ambito di applicazione Art. 3 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Relazione con la pianificazione territoriale Art. 4 Legge sugli Aiuti all'Abitazione (LAA), del 17 dicembre 1985 - Relazione con il diritto esistente Art. 5 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Assistenza federale Art. 6 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 Art. 6A Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Statistica delle costruzioni e dell'abitazione Art. 7 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Oggetto Art. 8 Legge sull'aiuto agli alloggi (LAA), del 17 dicembre 1985 - Affitto moderato Art. 9 Legge sul sostegno abitativo (LSA), del 17 dicembre 1985 Art. 10 Legge sull'assistenza per l'alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 Art. 11 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Misure di incoraggiamento Art. 12 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Copertura degli interessi Art. 13 Legge sull'aiuto alloggio (LAA), del 17 dicembre 1985 - Garanzia di un piano di scaglionamento degli affitti Art. 14 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Garanzia per mutui Art. 15 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Acquisizione di terreno Art. 15A Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 Art. 16 Legge sugli aiuti abitativi (LAA), del 17 dicembre 1985 - Prestiti Art. 17 Legge sugli aiuti all'alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 - Durata delle misure di incoraggiamento Art. 18 Legge sull'aiuto abitativo (LAL), del 17 dicembre 1985 - Sorveglianza degli affitti da parte dello Stato Art. 19 Legge sugli aiuti per l'alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 Art. 20 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Locatari Art. 21 Legge sull'aiuto alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 - Oggetto Art. 22 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Condizioni personali per il richiedente Art. 23 Legge sull’assistenza all’alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 - Condizioni relative all'oggetto Art. 24 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Misure di incoraggiamento Art. 25 Legge sull'aiuto abitativo (LAA), del 17 dicembre 1985 - Garanzia di prestiti Art. 26 Legge sull'aiuto all'alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 - Garanzia di un piano di scaglionamento degli oneri Art. 27 Legge sull'aiuto all'alloggio (LAA), del 17 dicembre 1985 Art. 28 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Presa in carico degli interessi Art. 29 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Garanzie e fideiussioni Art. 30 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 Art. 31 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Dipartimento competente Art. 32 Legge sull'aiuto all'alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 - Commissione cantonale dell'alloggio Art. 33 Legge sull'aiuto all'alloggio (LAA), del 17 dicembre 1985 - Presentazione dei progetti Art. 34 Legge sull'assistenza all'alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 - Pratiche Art. 35 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Presa in considerazione Art. 36 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Competenza Art. 37 Legge sull'assistenza all'alloggio (LAA), del 17 dicembre 1985 - Convenzione di diritto amministrativo Art. 38 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Obbligo di informare Art. 39 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Cambio di destinazione o alienazione Art. 40 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 Art. 41 Legge sull'aiuto all'alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 Art. 42 Legge sull'aiuto all'abitazione (LAA), del 17 dicembre 1985 - Abrogazione Art. 43 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 Art. 44 Legge sull'assistenza abitativa (LAA), del 17 dicembre 1985 - Entrata in vigore

Testo normativo (46 Articoli)

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità

La presente legge ha lo scopo di

b) facilitare l'acquisizione della proprietà dell'alloggio.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivazione alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità

La legge prende in considerazione solo i locali destinati all'abitazione principale.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità

1. Nell'applicazione, la legge rispetta i piani e le disposizioni in materia di pianificazione territoriale.

2. Essa favorisce il mantenimento di alloggi adeguati in ambito urbano o rurale.

3. Essa si impegna a rispettare le particolarità locali e regionali e a preservare un giusto equilibrio tra le diverse regioni del cantone.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità

Gli alloggi presi in considerazione devono rispettare le disposizioni federali, cantonali e comunali, in particolare in materia di polizia delle costruzioni, di protezione dell'ambiente e di risparmio energetico.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità

Le misure adottate in applicazione della legge possono essere complementari alle disposizioni federali in materia di aiuto alla costruzione e all'accesso alla proprietà immobiliare.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità

I comuni, agendo da soli o in collaborazione con lo Stato, possono adottare tutte le misure conformi agli scopi della legge.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità

[1] 1 Lo Stato stabilisce, in collaborazione con i comuni, una statistica delle costruzioni e degli alloggi.

2. Il Consiglio di Stato adotta le disposizioni di esecuzione necessarie. Può, in particolare, obbligare i proprietari e i gestori di immobili, nonché tutte le altre persone che possono fornire informazioni utili, a informare l'autorità sul numero di appartamenti vacanti, lo stato locativo degli immobili o qualsiasi altro elemento di interesse statistico.

3. I dati raccolti a fini statistici non possono essere utilizzati per altri scopi. I dati destinati alla pubblicazione o all'archiviazione devono essere resi anonimi in modo da non permettere l'identificazione di una persona fisica particolare.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

[2] 1 Lo Stato e i comuni incoraggiano la realizzazione di alloggi a canone moderato.

2. Le misure di incentivo possono riguardare

b) il rinnovo di edifici esistenti.

3. La costruzione di alloggi a canone moderato è dichiarata di pubblica utilità.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

1. L'affitto moderato si definisce in proporzione a un affitto calcolato su basi economiche e non speculative.

2. Il Consiglio di Stato fissa questa proporzione.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

Per beneficiare di una misura di incoraggiamento, un progetto deve rispondere ai criteri di prezzo e qualità stabiliti dal Consiglio di Stato.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Alloggio - 841 Incentivi alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 2 Incentivi alla realizzazione di alloggi a canone moderato

Il Consiglio di Stato determina la quota dei fondi propri richiesti.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Alloggio - 841 Incentivi alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 2 Incentivi alla realizzazione di alloggi a canone moderato

1 Le misure di incoraggiamento sono principalmente

c) la garanzia di prestiti.

Esse possono anche essere

e) la concessione di prestiti.

2. Le misure di incoraggiamento possono essere cumulate.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

[3] 1. Lo Stato e i comuni possono farsi carico di una parte degli interessi sui fondi presi in prestito o del loro equivalente in fondi propri.

2. Tuttavia, la presa in carico degli interessi è possibile solo se il comune vi partecipa per almeno un quarto. Nel caso di comuni che affrontano una situazione finanziaria particolarmente difficile, il Consiglio di Stato può eccezionalmente alleggerire la partecipazione comunale e lasciare a carico dello Stato una quota aumentata di pari importo.

3. Il regolamento esecutivo determina il tasso di presa in carico da parte delle collettività pubbliche in funzione dei redditi degli inquilini.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

1. Lo Stato può garantire anticipi concessi al fine di abbassare i canoni di locazione nell'ambito di un piano che preveda il loro adeguamento periodico fino al rimborso integrale degli anticipi e degli interessi composti su di essi.

2. Il piano di scaglionamento dei canoni di locazione deve essere approvato dal dipartimento competente e non può essere modificato senza il suo consenso.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivi alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 2 Incentivi alla realizzazione di alloggi a canone moderato

Lo Stato può concedere la sua garanzia per i prestiti ipotecari di grado posteriore al fine di facilitarne la concessione e mantenere l'interesse a un tasso il più basso possibile.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

[4] 1 Lo Stato può acquisire e mettere a disposizione terreni a condizioni adeguate allo scopo perseguito dalla presente legge.

2. Le acquisizioni di terreni avvengono di norma tramite accordo amichevole.

3. In mancanza di accordo, per ovviare alla carenza di alloggi a canone moderato e permetterne la realizzazione, lo Stato può ricorrere all'espropriazione. In tal caso, si applica la legge sull'espropriazione per pubblica utilità del 26 gennaio 1987 [5].

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

[6] 1 I fondi acquistati in virtù dell'articolo 15, comma 3, sono destinati senza indugio alla costruzione. L'obbligo di costruire è menzionato nel registro fondiario.

2. Di regola, sono trasferiti, in proprietà o in superficie, al comune dove sono situati se quest'ultimo prevede di realizzarvi alloggi a pigione moderata o, in mancanza, a istituzioni previdenziali o a promotori incaricati della costruzione di alloggi di utilità pubblica.

3. Il trasferimento è effettuato al valore di acquisizione dei terreni da parte dello Stato, maggiorato delle spese sostenute.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Alloggio - 841 Incentivi alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 2 Incentivi alla realizzazione di alloggi a canone moderato

Quando il mercato dei capitali non consente di garantire il finanziamento di un progetto, lo Stato può concedere prestiti garantiti da ipoteca immobiliare.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incoraggiamento alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Incoraggiamento alla realizzazione di alloggi a canone moderato

Salvo quelle previste all'articolo 15, le misure di incentivo hanno in linea di principio una durata di 25 anni.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

1. Se non sono soggetti a un piano di scaglionamento secondo l'articolo 13, gli affitti di un immobile che ha beneficiato di una misura di incoraggiamento dello Stato sono sottoposti alla sorveglianza del dipartimento competente.

2. Non possono essere modificati senza il suo assenso.

3. Il Consiglio di Stato emana periodicamente le norme applicabili; tali norme devono consentire il mantenimento di un piano di gestione economica dell'immobile pur salvaguardando lo scopo perseguito dalla legge.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di alloggi - CAPITOLO 2 Promozione della realizzazione di alloggi a canone moderato

1 Nel caso dell'articolo 15, la durata della sorveglianza degli affitti è di almeno 25 anni.

2. Nei casi degli articoli 12, 14 e 16, la sorveglianza ha la stessa durata della misura di incoraggiamento.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Alloggio - 841 Incentivi alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 2 Incentivi alla realizzazione di alloggi a canone moderato

1 Nel caso in cui la misura di incoraggiamento consista nel pagamento degli interessi, gli alloggi possono essere affittati solo a persone di condizione modesta, secondo le norme emanate dal Consiglio di Stato. Deve essere garantita un'occupazione ragionevole di questi alloggi.

2. Quando i redditi di un inquilino superano le norme applicabili, l'aiuto dei poteri pubblici è ridotto proporzionalmente.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 3 Incentivi all'acquisto della proprietà dell'alloggio

L'alloggio può essere un appartamento in condominio o una casa unifamiliare.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivo alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 3 Incentivo all'acquisto della proprietà immobiliare

1 Per poter beneficiare di una misura di incoraggiamento, il richiedente deve stabilire

a) di disporre dei fondi propri necessari;

b) che non potrebbe realizzare il suo progetto senza la misura richiesta;

c) che la realizzazione del suo progetto non comporterà per lui oneri sproporzionati alla sua situazione;

d) che il progetto risponde ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.

2. Il Consiglio di Stato emana le norme applicabili.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 3 Incentivi all'accesso alla proprietà abitativa

Il progetto è preso in considerazione solo se risponde a norme di costruzione e di costo stabilite dal Consiglio di Stato.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivo alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 3 Incentivo all'acquisto della proprietà immobiliare

Le misure di incentivazione sono le seguenti

b) garanzia di un piano di rateizzazione degli oneri.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivo alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 3 Incentivo all'acquisto della proprietà immobiliare

Lo Stato può concedere la sua garanzia per i prestiti ipotecari di grado posteriore al fine di facilitarne la concessione e mantenere l'interesse a un tasso il più basso possibile.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 3 Incentivi all'accesso alla proprietà abitativa

1. Lo Stato può garantire anticipi concessi al fine di ridurre le spese relative all'alloggio nell'ambito di un piano che preveda il loro adeguamento periodico fino al rimborso integrale degli anticipi e degli interessi composti calcolati su di essi.

2. Il piano di scaglionamento delle spese deve essere approvato dall'autorità che accorda la garanzia e non può essere modificato senza il suo consenso.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Incoraggiamento alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 4 Disposizioni finanziarie

[7]

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Incoraggiamento alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 4 Disposizioni finanziarie

[8] La quota a carico dello Stato per gli interessi assunti ai sensi dell'articolo 12 è coperta da un credito iscritto nel bilancio dello Stato.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Incoraggiamento alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 4 Disposizioni finanziarie

1 Gli impegni presi dallo Stato ai sensi degli articoli 13, 14, 25 e 26 devono essere essi stessi garantiti da garanzie immobiliari. È riservato il caso degli immobili appartenenti a un comune.

2. Quelli per i quali sarà stato necessario procedere saranno ammortizzati secondo la legge sulle finanze.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 5 Organi

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità di sorveglianza della legge.

2. Ne emana le disposizioni di esecuzione.

3. Può istituire nel cantone delle zone in cui determinate misure di incentivazione previste dalla legge si applicano preferibilmente.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Promozione della costruzione di abitazioni - CAPITOLO 5 Organi

[9] 1 Il dipartimento designato dal Consiglio di Stato assicura l'esecuzione della legge.

2. Lo fa attraverso la gestione degli edifici di Stato.

3. La gestione degli edifici di Stato è competente per tutte le decisioni relative alla gestione di un dossier preso in considerazione; è riservato il ricorso al dipartimento e successivamente al Tribunale cantonale.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 5 Organi

[10] 1 Il Consiglio di Stato nomina all'inizio di ogni periodo amministrativo una commissione cantonale per l'alloggio composta da undici membri scelti nelle diverse regioni del cantone, comprendendo, in particolare, rappresentanti dei settori immobiliari e delle associazioni di difesa degli inquilini.

2. La commissione è presieduta dal consigliere di Stato, capo del dipartimento. Il suo segretariato è assunto dall'ufficio cantonale per l'alloggio. I capi dei servizi competenti dell'amministrazione cantonale partecipano ai suoi lavori in base alle necessità.

3. La commissione è un organo consultivo. Essa è consultata sui temi riguardanti la politica cantonale dell'alloggio e sulle misure destinate alla sua attuazione.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

1. Per poter essere presi in considerazione dallo Stato durante un esercizio annuale, i progetti per i quali si richiede una copertura degli interessi devono essere presentati all'Intendenza degli edifici dello Stato al più tardi il 31 gennaio.

2. Il dipartimento può eccezionalmente accettare l'esame di un dossier presentato dopo questo termine.

3. I progetti per i quali si richiede un'altra misura di incentivo possono essere presentati in qualsiasi momento.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

I progetti presentati devono essere accompagnati da un dossier completo contenente in particolare

a) i piani dell'edificio da costruire o ristrutturare, oppure dell'appartamento o della casa familiare da acquistare;

b) un piano finanziario dettagliato;

c) le misure di incentivo richieste e la loro giustificazione;

d) la giustificazione del progetto rispetto alle norme stabilite in materia;

e) se possibile, l'approvazione dei piani di costruzione o di ristrutturazione.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

1. Nessun progetto può essere preso in considerazione dopo l'inizio della sua realizzazione.

2. I progetti sono presi in considerazione in base alle loro qualità particolari e all'interesse che presentano per l'area interessata.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

[11] 1 Dopo aver ottenuto il parere del comune interessato, il dipartimento trasmette al Consiglio di Stato le sue proposte riguardanti la presa in considerazione del progetto.

2. Il Consiglio di Stato decide in via definitiva.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

Ogni progetto preso in considerazione è oggetto di una convenzione di diritto amministrativo che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

Colui che richiede la concessione di una misura di incoraggiamento o che ne beneficia direttamente o indirettamente è tenuto a fornire informazioni complete e precise su tutte le questioni in relazione a tale misura.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

1. Un immobile che ha beneficiato di una misura di incentivazione non può, senza il consenso del dipartimento, essere sottratto alla sua destinazione o alienato prima che tale misura sia terminata.

2. Esso può essere alienato solo se l'acquirente assume, con l'accordo del dipartimento, la convenzione di diritto amministrativo relativa alle misure di incentivazione.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

1 Ogni misura di incoraggiamento presa in virtù della legge è oggetto di annotazione nel registro fondiario.

2. L'annotazione specifica la restrizione del diritto di alienare.

3. Essa viene cancellata quando la misura di incoraggiamento è giunta al termine.

4. Il dipartimento è competente per richiedere l'iscrizione e consentire la cancellazione.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 6 Procedura

[12] 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, violi la presente legge o le sue disposizioni esecutive sarà passibile di un'ammenda fino a 40.000 franchi.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 7 Disposizioni transitorie e finali

La presente legge abroga tutte le disposizioni contrarie, in particolare

a) gli articoli 19 a 27 del decreto riguardante l'incentivazione alla costruzione di alloggi, del 25 marzo 1968 [13];

b) gli articoli 1 a 9 del decreto riguardante l'incentivazione alla costruzione di alloggi, del 21 marzo 1972 [14].

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di abitazioni - CAPITOLO 7 Disposizioni transitorie e finali

Il Consiglio di Stato adotta tutte le misure utili per lo scioglimento della fondazione di diritto privato creata e regolata dagli articoli dal 19 al 27 del decreto relativo all'incentivazione alla costruzione di alloggi, del 25 marzo 1968.

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 7 Disposizioni transitorie e finali

1 La presente legge è sottoposta al voto del popolo.

2 Il Consiglio di Stato provvede, se necessario, alla promulgazione e all'esecuzione della presente legge, stabilendone la data di entrata in vigore.

Legge accettata in votazione popolare il 15 e 16 marzo 1986 con 29.641 sì contro 10.934 no.

Legge promulgata con decreto del 2 aprile 1986.

L'entrata in vigore è fissata con effetto al 1º luglio 1986.

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