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Art. 22 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Condizioni personali per il richiedente
8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 84 Habitat - 841 Incentivo alla costruzione di alloggi - CAPITOLO 3 Incentivo all'acquisto della proprietà immobiliare
Art. 22 Legge sull'assistenza abitativa (LAL), del 17 dicembre 1985 - Condizioni personali per il richiedente · Condizioni personali per il richiedente
1 Per poter beneficiare di una misura di incoraggiamento, il richiedente deve stabilire
a) di disporre dei fondi propri necessari;
b) che non potrebbe realizzare il suo progetto senza la misura richiesta;
c) che la realizzazione del suo progetto non comporterà per lui oneri sproporzionati alla sua situazione;
d) che il progetto risponde ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.
2. Il Consiglio di Stato emana le norme applicabili.
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8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi naturali - 84 Abitazione - 841 Incentivi alla costruzione di alloggi - CAPITOLO PRIMO Generalità
Art. 23 Legge sull’assistenza all’alloggio (LAL), del 17 dicembre 1985 - Condizioni relative all'oggetto →