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Art. 2 Legge sull'azione sociale (LASoc), del 25 giugno 1996 - Azione sociale

8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 83 Assistenza sociale - 831 Azione sociale - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali
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Art. 2 Legge sull'azione sociale (LASoc), del 25 giugno 1996 - Azione sociale · Azione sociale

L'azione sociale comprende l'insieme delle misure di prevenzione, assistenza e reinserimento fornite dallo Stato, dai comuni e da altre istituzioni pubbliche o private per soddisfare i bisogni della popolazione del cantone in materia sociale.

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