8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 82 Assicurazioni sociali - 820 Assicurazione per la vecchiaia e superstiti - Assicurazione per l'invalidità (ELG)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
[3] 1 In applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a e b, LCPC, il Consiglio di Stato stabilisce, mediante decreti separati, la tassa di soggiorno e l'ammontare delle spese personali applicabili alle persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un EMS autorizzato ai sensi della legge sulla sanità (LS) del 6 febbraio 1995 [4].
2. Per le persone che soggiornano fuori dal cantone in istituzioni simili a quelle previste dal comma 1, le tasse giornaliere fissate dal cantone del luogo di soggiorno sono applicabili purché il collocamento sia stato previamente accettato dal servizio di sanità pubblica conformemente all'articolo 25a, comma 5, della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) [5]. In caso contrario, la tassa giornaliera massima presa in considerazione è pari alla tassa di soggiorno indicata nel decreto che stabilisce la tassa di soggiorno applicabile alle persone beneficiarie di PC/AVS/AI che soggiornano in un istituto medico-sociale o in una pensione, del 19 giugno 2019 [6]. Per queste persone, l'ammontare delle spese personali è equivalente a quello fissato in virtù del comma 1.
[7] 1 In applicazione dell'articolo 4, capoverso 1, lettere a e b, LCPC, il Consiglio di Stato fissa, con decreto separato, le tariffe giornaliere e l'importo delle spese personali applicabili alle persone che vivono permanentemente o per un periodo superiore a tre mesi nelle istituzioni sociali riconosciute dal Consiglio di Stato o dalla Convenzione intercantonale delle istituzioni sociali (CIIS).
2. Per le persone che soggiornano fuori cantone in istituzioni simili a quelle menzionate al capoverso 1 e riconosciute con decreto del Consiglio di Stato o dalla Convenzione intercantonale delle istituzioni sociali (CIIS), il Consiglio di Stato fissa, con decreto separato, le tariffe giornaliere applicabili. Per queste persone, l'importo delle spese personali è equivalente a quello fissato in virtù del capoverso 1.
[8] 1 Per i beneficiari di rendite di vecchiaia che soggiornano stabilmente in una casa di cura (EMS), in un'istituzione sociale o in un ospedale, un quinto del patrimonio netto, dopo la deduzione della franchigia prevista all'articolo 11, comma 1, lettera c, LPC, è preso in considerazione per il calcolo dei redditi determinanti.
2. Per i beneficiari di rendite di invalidità che soggiornano stabilmente in una casa di cura (EMS), in un'istituzione sociale o in un ospedale, un decimo del patrimonio netto, dopo la deduzione della franchigia prevista all'articolo 11, comma 1, lettera c, LPC.
[9]
[10] 1 Abrogato.
2. Le persone che vivono permanentemente per un lungo periodo in una struttura autorizzata ai sensi della legge sulla salute (LS) del 6 febbraio 1995, la cui parte dei redditi determinanti è superiore alle spese riconosciute ma che beneficiano di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 23 della legge sul finanziamento degli istituti medico-sociali (LFinEMS), del 28 settembre 2010 [11], hanno diritto al rimborso delle spese mediche stabilite secondo l'articolo 14 LPC.
L'informazione è assicurata in modo adeguato ai potenziali aventi diritto
a) mediante avvisi ufficiali pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale;
b) nonché tramite l'invio regolare, attraverso le casse di compensazione, di un'informazione a tutti i pensionati.
[12] 1 La domanda di prestazioni complementari deve essere presentata all'Agenzia regionale AVS (ARAVS) del comune di domicilio.
2. Le ARAVS sono tenute a rispettare le direttive emesse dalla Cassa cantonale neocastellana di compensazione a loro destinazione e collaborano nell'esecuzione dei compiti legati alla LPC.
La Cassa cantonale di compensazione di Neuchâtel è incaricata dell'esecuzione del presente regolamento.
Il regolamento di esecuzione della legge d'introduzione della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RLCPC), del 13 dicembre 2000 [13], è abrogato.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2008.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.