820.30
EGELGLCPC
CH-NE
Art. 8 Legge d'introduzione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LCPC), del 6 novembre 2007 - Obbligo di informazione
8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni dovuti agli elementi - 82 Assicurazioni sociali - 820 Assicurazione vecchiaia e superstiti - Assicurazione invalidità - capitolo 2 Modalità di applicazione
Art. 8 Legge d'introduzione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LCPC), del 6 novembre 2007 - Obbligo di informazione · Obbligo di informazione
Il richiedente e le persone che agiscono in suo nome o per suo conto, così come i datori di lavoro e le autorità amministrative e giudiziarie, sono tenuti a fornire gratuitamente alla Cassa cantonale di compensazione tutte le informazioni e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge.
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8 Salute - Lavoro - Sicurezza sociale - Danni causati dagli elementi - 82 Assicurazioni sociali - 820 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti - Assicurazione per l'invalidità - capitolo primo Disposizioni generali
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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
TA.1996.319 · ne (art.8 al.4 LCPC)
Supplementary Benefits Overpayment Restitution and Good Faith Requirement
Cited alongside Art. 47 al.1 LAVS concerning the obligation to restitute unduly received benefits.