720.1
ABAUGRELConstr
CH-NE
Art. 65 Regolamento d'esecuzione della legge sulle costruzioni (REGCostr.), del 16 ottobre 1996 - Principio
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO 5 Permessi di costruzione - Sezione 7: Coordinamento
Art. 65 Regolamento d'esecuzione della legge sulle costruzioni (REGCostr.), del 16 ottobre 1996 - Principio · Principio
[76] 1 Quando l'installazione o la trasformazione di una costruzione o di un impianto richiede decisioni da parte di più autorità, il servizio assicura un coordinamento sufficiente.
2. Le deroghe sono decisioni speciali.
3. Nella misura del possibile, l'autorità competente liquiderà nella procedura di sanzione preventiva le decisioni speciali che possono essere concesse in questa fase.
← Art. 64 Regolamento di esecuzione della legge sulle costruzioni (RELConstr.), del 16 ottobre 1996 - Procedura semplificata
7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO [2] Autorità competenti e carattere obbligatorio del permesso di costruzione - Sezione 1: Autorità competenti [3]
Art. 66 Regolamento d'esecuzione della legge sulle costruzioni (RELConstr.), del 16 ottobre 1996 - Requisiti formali →