720.1
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CH-NE
Art. 36 Regolamento d'esecuzione della legge sulle costruzioni (RELConstr.), del 16 ottobre 1996 - Abitazioni senza parcheggio per automobili e veicoli a due ruote motorizzati
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Posti auto su fondi privati
Art. 36 Regolamento d'esecuzione della legge sulle costruzioni (RELConstr.), del 16 ottobre 1996 · Abitazioni senza parcheggio per automobili e veicoli a due ruote motorizzati
[41] 1 Il numero di posti auto da realizzare è compreso tra 0 e 0,2 posto auto per alloggio per i progetti di abitazione senza parcheggi per automobili e veicoli a due ruote motorizzati.
2. Devono essere previste delle postazioni di parcheggio per i visitatori, equivalenti a un massimo di 0,1 posto per alloggio, e delle aree di parcheggio sovradimensionate, conformemente all'articolo 14.
3. La giustificazione delle misure adottate per evitare qualsiasi trasferimento del parcheggio sul dominio pubblico deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire o, se del caso, alla sanzione preventiva, purché non sia già stata allegata a un piano speciale, a un piano di quartiere o a un piano di assegnazione cantonale.
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7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO [2] Autorità competenti e carattere obbligatorio del permesso di costruzione - Sezione 1: Autorità competenti [3]
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