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Art. 52 Legge sulle costruzioni (LConstr.), del 25 marzo 1996 - Principi

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Controllo delle costruzioni - Sezione 4: Mezzi di ricorso
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Art. 52 Legge sulle costruzioni (LConstr.), del 25 marzo 1996 - Principi · Principi

[50] 1 Le decisioni dei comuni e delle autorità competenti incaricate di prendere decisioni speciali in applicazione della presente legge sono suscettibili di ricorso presso il Consiglio di Stato, poi al Tribunale cantonale, conformemente alla LPA, del 27 giugno 1979 [51].

2. Quando la decisione è stata presa a seguito di un'indagine pubblica, i terzi sono ammessi a ricorrere solo se hanno presentato opposizione durante il termine dell'indagine.

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