Art. 46 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Natura delle misure
Art. 46 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Natura delle misure · Natura delle misure
[40] 1 Quando una costruzione o un impianto non è conforme alle disposizioni della presente legge o alle autorizzazioni rilasciate, il comune può ordinare in particolare le seguenti misure
a) la sospensione dei lavori;
b) il divieto di utilizzare gli impianti o la loro disattivazione;
c) il divieto di occupare, utilizzare o sfruttare tutto o parte di un edificio o di locali;
d) lo sgombero di tutto o parte di un edificio o di locali;
e) le riparazioni, le trasformazioni, i miglioramenti e la manutenzione ritenuti necessari;
f) il ripristino, la rimozione o la demolizione.
2. Prima di decidere tali misure, le autorità competenti possono ordinare una perizia e farne sostenere le spese, in tutto o in parte, al proprietario.
3. Se l'immobile è ipotecato, le autorità competenti invitano i creditori ipotecari a prendere, entro lo stesso termine concesso al proprietario, le misure che gli sono imposte in virtù del comma 1 del presente articolo.
4. Le autorità competenti informano l’ECAP della loro decisione e del termine assegnato al proprietario o ai creditori ipotecari per porre rimedio ai difetti riscontrati.