Art. 34 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Inchiesta pubblica e opposizione
Art. 34 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Inchiesta pubblica e opposizione · Inchiesta pubblica e opposizione
[26] 1. Ogni progetto di costruzione o installazione deve essere sottoposto a inchiesta pubblica, in modo da permettere agli interessati di fare opposizione.
2. La procedura di opposizione è gratuita. Tuttavia, il Consiglio comunale può addebitare le spese di procedura all’opponente che abbia agito con temerarietà o leggerezza, o che abbia fatto uso di procedimenti in malafede.
3. Il termine per l’opposizione è di 30 giorni a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Per ogni richiesta di permesso di costruire pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale tra il 7 luglio e il 25 luglio, il termine per l’opposizione scade il 25 agosto.
5. Il termine non è sospeso durante le vacanze giudiziarie previste dall'articolo 145 del codice di procedura civile (CPC), del 19 dicembre 2008 [27]; inoltre, la legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [28], e le sue disposizioni di esecuzione sono applicabili per analogia.
6. Un'opposizione abusiva può dar luogo a risarcimento danni alle condizioni previste dagli articoli 41 e seguenti del codice delle obbligazioni [29].
7. Gli avvisi di inchieste pubbliche pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e i dossier informatici sono disponibili in libero accesso sul sistema informatico durante il termine di opposizione.