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Art. 33 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Elaborazione dei progetti di costruzione e direzione dei lavori
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Controllo delle costruzioni - Sezione 1: Permesso di costruire
Art. 33 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Elaborazione dei progetti di costruzione e direzione dei lavori · Elaborazione dei progetti di costruzione e direzione dei lavori
1. I piani di ogni costruzione o installazione soggetta a un permesso di costruire devono essere redatti e firmati da una persona autorizzata ai sensi della legge sul registro.
2. Essi sono accompagnati dalle informazioni tecniche necessarie.
3. Per costruzioni o opere importanti, l'autorità comunale può anche richiedere che la direzione dei lavori sia garantita da uno specialista ai sensi del comma 1.
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7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali e organizzazione - Sezione 1: Scopo e campo di applicazione
Art. 33A Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Gestione e trattamento informatico delle domande di permesso di costruire →