Art. 30 Legge sulle costruzioni (LConstr.), del 25 marzo 1996 - Coordinamento
Art. 30 Legge sulle costruzioni (LConstr.), del 25 marzo 1996 - Coordinamento · Coordinamento
[19] 1 Quando la creazione, la trasformazione, il cambiamento di destinazione o la demolizione di una costruzione o di un impianto richiede decisioni di diverse autorità, un coordinamento sufficiente è assicurato dal servizio designato dal Consiglio di Stato o dai comuni che dispongono dei mezzi di controllo sufficienti.
2. Per i progetti che potrebbero influire sensibilmente sull'ambiente, il coordinamento è assicurato nell'ambito di uno studio di impatto ambientale.
3. Per i progetti situati al di fuori della zona edificabile, il coordinamento è sempre assicurato dal servizio designato dal Consiglio di Stato.
4. Per i progetti industriali o commerciali, il coordinamento può essere assicurato da una piattaforma per le imprese destinata ad accelerare la procedura.