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Art. 30 Legge sulle costruzioni (LConstr.), del 25 marzo 1996 - Coordinamento

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Controllo delle costruzioni - Sezione 1: Permesso di costruire
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Art. 30 Legge sulle costruzioni (LConstr.), del 25 marzo 1996 - Coordinamento · Coordinamento

[19] 1 Quando la creazione, la trasformazione, il cambiamento di destinazione o la demolizione di una costruzione o di un impianto richiede decisioni di diverse autorità, un coordinamento sufficiente è assicurato dal servizio designato dal Consiglio di Stato o dai comuni che dispongono dei mezzi di controllo sufficienti.

2. Per i progetti che potrebbero influire sensibilmente sull'ambiente, il coordinamento è assicurato nell'ambito di uno studio di impatto ambientale.

3. Per i progetti situati al di fuori della zona edificabile, il coordinamento è sempre assicurato dal servizio designato dal Consiglio di Stato.

4. Per i progetti industriali o commerciali, il coordinamento può essere assicurato da una piattaforma per le imprese destinata ad accelerare la procedura.

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