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Art. 27 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Determinazione della procedura da seguire

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Controllo delle costruzioni - Sezione 1: Permesso di costruire
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Art. 27 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Determinazione della procedura da seguire · Determinazione della procedura da seguire

[16] 1 Ogni progetto di costruzione, trasformazione, cambio di destinazione d'uso o demolizione deve essere sottoposto al comune.

2. Il comune verifica se è necessario un permesso di costruire e, se del caso, determina

a) se i lavori siano di minima importanza e, se del caso, a quali requisiti essa può rinunciare ai sensi degli articoli 28 e seguenti;

b) se non compromettano un interesse pubblico preminente come la protezione della natura, del paesaggio, dei siti archeologici, dei siti naturali o costruiti e dei monumenti storici o a interessi privati meritevoli di tutela come quelli dei vicini;

c) se non abbiano influenza sulle infrastrutture e sull'ambiente.

3. Il comune sottopone senza indugio il fascicolo al servizio incaricato dell'assetto del territorio se il progetto è situato al di fuori della zona edificabile.

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