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Art. 25 Legge sulle costruzioni (LConst.), del 25 marzo 1996 - Oggetto

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Disposizioni comunali di polizia edilizia - Sezione 1: Delega ai comuni
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Art. 25 Legge sulle costruzioni (LConst.), del 25 marzo 1996 - Oggetto · Oggetto

**1. I regolamenti comunali possono contenere disposizioni riguardanti:**

a) l'aspetto delle costruzioni e delle installazioni, in particolare le iscrizioni, le antenne, le vetrine, i manifesti, in modo tale che non compromettano il paesaggio o l'immagine del quartiere, della strada o di un edificio;

b) le piantagioni sul dominio pubblico e sui fondi privati;

c) nei limiti dell'articolo 23, comma 1, lettera d, le misure atte a regolare il parcheggio dei veicoli sui fondi privati, in caso di nuova costruzione o di trasformazione importante e, in mancanza di fondi privati disponibili, la percezione di una tassa di sostituzione;

d) l'obbligo per i proprietari di tollerare sui loro immobili, senza indennità, l'apposizione di targhe indicatrici e l'installazione di apparecchi di poca importanza, di supporti e di condotte;

e) l'allestimento di aree gioco collettive per bambini su terreni privati;

f) la disposizione e la qualità dell'architettura interna degli edifici;

g) l'utilizzo razionale dell'energia e il ricorso alle energie rinnovabili;

h) gli emolumenti.

**2. I comuni possono altresì adottare altre disposizioni di interesse comunale.**

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