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Art. 2 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 - Campo di applicazione
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 72 Costruzioni - 720 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali e organizzazione - Sezione 1: Scopo e campo di applicazione
Art. 2 Legge sulle costruzioni (LCostr.), del 25 marzo 1996 · Campo di applicazione
[1] 1 Sono soggette alla presente legge tutte le costruzioni e installazioni intraprese dall'uomo, progettate per durare, che hanno uno stretto legame con il suolo e sono idonee a influenzare il regime di destinazione di quest'ultimo, sia apportando una modifica sensibile all'aspetto del terreno, sia sovraccaricando le reti di infrastrutture, sia arrecando danno all'ambiente.
2. Sono particolarmente assimilate a costruzioni
c) i ripari mobili installati per un periodo di tempo non trascurabile in un luogo fisso.
3. Il Consiglio di Stato specifica le costruzioni e le installazioni soggette alla presente legge che necessitano di un permesso di costruzione ai sensi dell'articolo 3a.
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