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LEXUP
CH-NE
Art. 5 Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 71 Espropriazione - CAPITOLO PRIMO Generalità
Art. 5 Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987
1. Possono essere oggetto di espropriazione i beni fondiari, tutti i diritti reali o personali su immobili e quelli derivanti dai rapporti di vicinato.
2. Tali diritti possono essere soppressi o limitati, in modo definitivo o temporaneo.