710
LEXUP
CH-NE
Art. 43 Legge sull'espropriazione per pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987 - Offerta di indennizzo
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 71 Espropriazione - Capitolo 4 Stima Commissione cantonale di stima Procedura preliminare - Sezione 2
Art. 43 Legge sull'espropriazione per pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987 - Offerta di indennizzo · Offerta di indennizzo
1 L'espropriante ha l'obbligo di offrire agli interessati l'indennità che ritiene loro dovuta.
2. L'espropriato è ritenuto rifiutare l'offerta se non risponde entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
← Art. 42 Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987 - Principio
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 71 Espropriazione - CAPITOLO PRIMO Generalità
Art. 44 Legge sull'espropriazione per pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987 - Accordo →