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710 LEXUP CH-NE

Art. 43 Legge sull'espropriazione per pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987 - Offerta di indennizzo

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 71 Espropriazione - Capitolo 4 Stima Commissione cantonale di stima Procedura preliminare - Sezione 2
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Art. 43 Legge sull'espropriazione per pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987 - Offerta di indennizzo · Offerta di indennizzo

1 L'espropriante ha l'obbligo di offrire agli interessati l'indennità che ritiene loro dovuta.

2. L'espropriato è ritenuto rifiutare l'offerta se non risponde entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

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