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710 LEXUP CH-NE

Art. 4 Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 71 Espropriazione - CAPITOLO PRIMO Generalità
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Art. 4 Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987

[2] 1 Il diritto di espropriare può essere esercitato solo per la realizzazione di un progetto dichiarato di pubblica utilità.

2. Sono considerati in particolare di pubblica utilità

a) i lavori necessari alla costruzione, trasformazione, manutenzione e gestione di opere di interesse generale o alla loro futura estensione;

b) il trasporto e il deposito del materiale da costruzione necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori;

c) l'acquisizione e lo sfruttamento di tale materiale se non lo si può procurare se non a condizioni particolarmente onerose;

d) l'esecuzione delle misure necessarie per la sostituzione in natura dei diritti espropriati o per la salvaguardia di interessi pubblici;

e) le misure previste dalla legislazione sull’urbanistica relative alla mobilitazione fondiaria al fine di garantire la disponibilità delle zone edificabili nei siti strategici.

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