Art. 4 Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987
Art. 4 Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (LEXUP), del 26 gennaio 1987
[2] 1 Il diritto di espropriare può essere esercitato solo per la realizzazione di un progetto dichiarato di pubblica utilità.
2. Sono considerati in particolare di pubblica utilità
a) i lavori necessari alla costruzione, trasformazione, manutenzione e gestione di opere di interesse generale o alla loro futura estensione;
b) il trasporto e il deposito del materiale da costruzione necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori;
c) l'acquisizione e lo sfruttamento di tale materiale se non lo si può procurare se non a condizioni particolarmente onerose;
d) l'esecuzione delle misure necessarie per la sostituzione in natura dei diritti espropriati o per la salvaguardia di interessi pubblici;
e) le misure previste dalla legislazione sull’urbanistica relative alla mobilitazione fondiaria al fine di garantire la disponibilità delle zone edificabili nei siti strategici.