Legislator Giurisprudenza & Legislazione
701.02 RELCAT CH-NE

Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Dipartimento (RELCAT)

94 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (94)

Art. premier Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 2 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 3 Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Servizi Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Divisione di parcelle Art. 6-10 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 10A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 10B Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCOT), del 16 ottobre 1996 Art. 10C Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Piccola costruzione Art. 10D Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 10E Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCOT), del 16 ottobre 1996 - Costruzione sotterranea Art. 10F Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 10G Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Piano di facciata, piede di facciata Art. 10H Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 10I Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Misure di utilizzazione del suolo Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Terreno di riferimento Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Superficie di terreno determinante (STd) Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Indice di occupazione del suolo (IOS) Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Indice di massa (IM) Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 18 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Obiettivi/Principio Art. 19 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull’assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Distanza tra gli edifici Art. 21 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Allineamento e perimetro di evoluzione Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 38 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Generalità Art. 39 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Ordine contiguo Art. 40 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Ordine non contiguo Art. 41 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 42 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Edifici residenziali Art. 43-45 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 46 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Principi Art. 47 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 48 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Altezza della facciata Art. 49 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 50 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull’assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Altezza totale Art. 50A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 51 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Lunghezza e larghezza dell'edificio Art. 51A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 52 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Piani Art. 52A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 52B Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Sottotetti Art. 52C Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 52D Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Attico Art. 52E Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 52F Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 52G Norme di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Pendii, muri di sostegno e terrapieni Art. 53 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Procedura Art. 54 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'organizzazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 55 Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 56 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'organizzazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 57 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Moduli ufficiali Art. 57A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Conto di compensazione Art. 57B Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 57C Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 58 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELPT), del 16 ottobre 1996 - Procedura Art. 59 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 60 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Procedura Art. 61 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 62 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Procedura Art. 63 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Piani catastali Art. 64 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Zona riservata Art. 65 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 66 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Ripartizione delle spese di elaborazione e di modifica dei piani di quartiere Art. 67 Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Esigibilità Art. 67A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Concorso di progetto Art. 68 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Contributi Art. 69 Regolamento esecutivo della legge cantonale sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Equipaggiamento della zona edificabile Art. 70 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELOT), del 16 ottobre 1996 Art. 71 Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 71A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 71B Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 71C Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 71D Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 71E Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 71F Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 72 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Partecipazione Art. 72A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 72B Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 73 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 74 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 75 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCO), del 16 ottobre 1996 Art. 76 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 77 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Sovvenzionamento delle misure di pianificazione comunale Art. 77A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 78 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 78A Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 78B Regolamento d'esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 78C Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 Art. 79 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Disposizioni transitorie Art. 80 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'assetto del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996 - Disposizione abrogata Art. 81 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (RELCAT), del 16 ottobre 1996

Testo normativo (94 Articoli)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO Autorità competenti

[2] 1 Il Dipartimento dello sviluppo territoriale e dell'ambiente [3] (di seguito: il dipartimento) è responsabile dell'applicazione della legge cantonale sull'assetto territoriale (LCAT), del 2 ottobre 1991.

2. Può in particolare stabilire delle direttive.

3. Il dipartimento crea un sistema di gestione delle zone di attività economiche che garantisca la loro delimitazione e il loro uso razionale su tutto il territorio.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO Autorità competenti

[4]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO Autorità competenti

[5] 1 Il servizio della pianificazione del territorio (di seguito: il servizio) è l'organo di esecuzione del dipartimento.

2. Collabora con gli altri servizi competenti dell'amministrazione cantonale, in particolare i servizi delle strade e ponti, dell'energia e dell'ambiente, dell'agricoltura, della fauna, delle foreste e della natura, l'ufficio del patrimonio e dell'archeologia, nonché con l'architetto cantonale.

3. Per i problemi specifici relativi ai pericoli naturali, il servizio collabora con il servizio delle strade e ponti e con il geologo cantonale.

4. Il servizio gestisce un sistema di gestione delle zone di attività economiche garantendo la loro delimitazione e il loro uso razionale sull'intero territorio.

5. Il servizio assicura il mantenimento della superficie totale minima coltivabile attribuita al cantone, aggiornando l'inventario delle superfici di assolemento (SDA) e gestendo la riserva delle SDA.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO Autorità competenti

[6] 1 Il servizio dei ponti e delle strade è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei piani di allineamento cantonali.

2. Il servizio dell'agricoltura è responsabile dell'applicazione degli articoli 73 a 75 del regolamento.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO PRIMO Autorità competenti

[7] 1 In caso di richiesta di divisione di particelle ai sensi dell'articolo 10 LCAT, i servizi consultati emettono un preavviso.

2. Il servizio è l'organo esecutivo del dipartimento competente per l'applicazione dell'articolo 10, commi 3 e 4, LCAT.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2 Procedura di rettifica dei confini (art. 31c a 31g), LCAT) [8]

[9]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 1: In generale [11]

[12] 1 I concetti e le metodologie di misurazione definiti nel presente regolamento sono applicabili ai piani di destinazione d'uso cantonali e comunali.

2. Il cantone e i comuni non possono aggiungerli con concetti e metodi di misurazione in contrasto con quelli del presente regolamento.

3. Il cantone e i comuni possono adottare disposizioni diverse se il presente regolamento lo consente e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[14] Un edificio è una costruzione immobiliare dotata di un tetto fisso e generalmente chiusa che ospita persone, animali o cose.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 2.1-2.3 )

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[15] 1 Una piccola costruzione è una costruzione non adiacente a un edificio, che comprende solo superfici utili secondarie e che non supera la superficie determinante di 40 metri quadrati e l'altezza totale di 4,50 metri.

2. Rispetto al confine della proprietà adiacente, essa osserva una distanza di almeno 2 metri.

3. I comuni possono definire valori più restrittivi rispetto a quelli del 1° comma nei siti edificati sottoposti a protezione, nonché nei piani speciali e di quartiere.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 2.1-2.3)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[16] 1 Un annesso è una costruzione adiacente a un edificio, che comprende solo superfici utili secondarie e che non supera la superficie determinante di 40 metri quadrati e l'altezza totale di 4,50 metri.

2. Rispetto al confine della proprietà vicina, mantiene una distanza di almeno 2 metri.

3. I comuni possono definire valori più restrittivi rispetto a quelli previsti al comma 1, nei siti edificati sottoposti a tutela, nonché nei piani speciali e di quartiere.

(annesso 2 dell'AIHC, figura/e 2.1-2.3)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[17] 1 Una costruzione sotterranea è una costruzione che si trova interamente al di sotto del terreno di riferimento o scavato, ad eccezione dell'accesso e dei parapetti.

2. Rispetto al limite del fondo confinante, essa osserva una distanza di almeno 1 metro.

(allegato 2 dell'AIHC, figura(e) 2.4-2.5)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[18] 1 Una costruzione parzialmente interrata è una costruzione che non supera il terreno di riferimento o scavato di un'altezza media superiore a 1,50 metri e su nessun angolo di più di 3 metri.

2. L'altezza media si misura agli angoli della costruzione dal terreno di riferimento o scavato fino al piano superiore del pavimento finito.

3. Rispetto al confine della proprietà vicina, la costruzione parzialmente interrata deve osservare una distanza di almeno 2 metri.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 2.4-2.5)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[19] 1 I piani di facciata corrispondono alla superficie che racchiude l'edificio definita dalle linee verticali comprese tra gli angoli esterni del corpo di fabbrica. Essi sono situati al di sopra del terreno di riferimento. Le sporgenze e rientranze trascurabili non sono prese in considerazione.

2. Il piede di facciata è l'intersezione tra il piano della facciata e il terreno di riferimento.

3. Il piede di facciata è proiettato sul piano catastale e riportato sul piano di situazione.

(allegato 2 dell'AIHC, figura(e) 3.1-3.3)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[20] 1 Le sporgenze sono le parti prominenti del piano di facciata le cui proporzioni rispetto alla facciata interessata non superano

c) un terzo della lunghezza della facciata interessata.

2. La gronda è una sporgenza alla quale si applica solo la profondità massima di 2,50 metri.

3. Le sporgenze non possono invadere la distanza al confine per più di un terzo di quella fissata dal regolamento comunale di destinazione delle aree.

4. I comuni possono definire valori più restrittivi di quelli del primo comma nei siti edificati soggetti a protezione così come nei piani speciali e di quartiere.

5. A meno che un piano di destinazione non lo permetta, le sporgenze, ad eccezione delle gronde, non possono invadere un allineamento o le distanze di costruzione rispetto a una foresta, un vigneto, un corso d'acqua o le strade.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 3.4)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2A [10] Nozioni e metodi di misurazione - Sezione 2: Costruzioni ed elementi di edifici [13]

[21] 1. I rientranze sono le parti arretrate rispetto alla facciata interessata.

2. Esse sono trascurabili se hanno una profondità massima di 2,50 metri rispetto alla facciata interessata e, nel loro insieme, se non coprono più di un terzo della lunghezza della facciata.

(allegato 2 dell'AIHC, figura/e 3.5)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 1: Misure di utilizzo del suolo (art. 59, al. 1, lett. b e altri 2, let. a LCAT) [22]

[23] 1 La misura dell'utilizzo del suolo può essere espressa tramite l'indice lordo di utilizzo del suolo (ILUS), l'indice di massa (IM), l'indice di occupazione del suolo (IOS) o l'indice di superfici verdi (IVer).

2. La misura dell'utilizzo del suolo può essere sostituita da altre nozioni previste nel capitolo 3 del presente regolamento nei siti edificati oggetto di protezione, nelle zone di utilità pubblica, nelle zone di turismo, sport, riposo e svago; e dalle norme dell'ordine contigu laddove prescritto.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 1: Misure di utilizzo del suolo (art. 59, al. 1, lett. b e altri 2, let. a LCAT) [22]

[24] 1. Il terreno di riferimento equivale al terreno naturale.

2. Se non può essere determinato a causa di scavi e riporti precedenti, la riferimento è il terreno naturale circostante.

3. Se non è possibile alcuna determinazione del terreno, il terreno di riferimento è definito secondo il rilievo LIDAR 2001 disponibile sul Sistema di Informazione Territoriale di Neuchâtel.

4. Per motivi legati alla pianificazione territoriale o all'equipaggiamento, il terreno di riferimento può essere determinato diversamente nell'ambito di una procedura di pianificazione o di autorizzazione alla costruzione.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 1: Misure di utilizzo del suolo (art. 59, al. 1, lett. b e altri 2, let. a LCAT) [22]

[25] 1 La superficie di terreno determinante (STd) corrisponde ai terreni o parti di terreno compresi nella zona edificabile corrispondente.

2. La superficie degli accessi all'edificio, corrispondente all'equipaggiamento privato ai sensi dell'articolo 111 LCAT, è presa in considerazione.

3. Le superfici relative alla rete stradale corrispondente all'equipaggiamento di base e di dettaglio non sono conteggiate se esistenti o definite da progetti per i quali la procedura di costruzione è avviata o completata.

4. Le zone non edificabili previste da un piano speciale o un piano di quartiere durante un raggruppamento delle costruzioni ai sensi degli articoli 68 e 80 LCAT possono essere prese in considerazione.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 8.1)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 1: Misure di utilizzo del suolo (art. 59, al. 1, lett. b e altri 2, let. a LCAT) [22]

[26] 1 L'indice di occupazione del suolo (IOS) è il rapporto tra la superficie determinante di una costruzione (SdC) e la superficie di terreno determinante (STd).

2. La superficie determinante di costruzione comprende la superficie situata all'interno della proiezione del piede di facciata.

IOS = SdC/STd

3. Le pertinenze, le piccole costruzioni, le parti emergenti delle costruzioni parzialmente sotterranee, nonché i ritiri trascurabili sono presi in considerazione. (allegato 2 dell'AIHC, figura(e) 8.4)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 1: Misure di utilizzo del suolo (art. 59, al. 1, lett. b e altri 2, let. a LCAT) [22]

[27] 1 L'indice di massa edificata (IM) è il rapporto tra il volume edificato al di sopra del terreno di riferimento (VBr) e la superficie del terreno determinante (STd).

2. Il volume edificato corrisponde al volume determinato dalle limiti esterne di un corpo di fabbrica al di sopra del terreno di riferimento.

3. Le parti dell'edificio aperte per più della metà del loro volume non sono prese in considerazione nel volume edificato.

IM = VBr/STd

(allegato 2 dell'AIHC, figura(e) 8.3)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 1: Misure di utilizzo del suolo (art. 59, al. 1, lett. b e altri 2, let. a LCAT) [22]

[28] 1 L'indice lordo di utilizzazione del suolo (ILUS) è il rapporto tra la somma delle superfici di piano (SP) e la superficie del terreno determinante (STd).

2. La somma delle superfici di piano è composta dai seguenti elementi

e) superfici di installazione (SI).

3. Non sono prese in considerazione le superfici il cui vuoto d'interpiano è inferiore a 1,50 metri.

ILUS = (Σ SP)/ STd

(allegato 2 del RAUP, figura/e 8.2)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 1: Misure di utilizzo del suolo (art. 59, al. 1, lett. b e altri 2, let. a LCAT) [22]

[29] 1. L'indice di superfici verdi (IVer) è il rapporto tra la superficie verde determinante (SVer) e la superficie del terreno determinante (STd).

2. La superficie verde determinante comprende le superfici naturali e/o vegetate che sono permeabili e non sono destinate né ai depositi né al parcheggio.

IVer = SVer/STd

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 2: Distanze (art. 59, al. 1, lett. c LCAT) [30]

[31] 1 Le distanze dal confine e tra gli edifici hanno l'obiettivo di garantire a ciascuno lo spazio, l'illuminazione solare e la luce necessari.

2. Per le opere che emergono dal terreno di riferimento, occorre rispettare la grande distanza e la piccola distanza.

3. La grande distanza e la piccola distanza possono essere identiche.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 2: Distanze (art. 59, al. 1, lett. c LCAT) [30]

[32] 1 La distanza dal confine è la distanza tra la proiezione del piede della facciata e il confine del lotto.

2. La grande distanza si misura perpendicolarmente alla facciata orientata a sud; i comuni possono determinare nel piano di sviluppo, per l'intero territorio, per zona o per quartiere, un'orientazione teorica del sud.

3. La piccola distanza è misurata perpendicolarmente alle altre facciate così come agli angoli dell'edificio.

4. In presenza di un allineamento o di una distanza di costruzione rispetto alle strade, la distanza dal confine è sostituita dall'allineamento o dalla distanza suddetta.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 7.1-7.3)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 2: Distanze (art. 59, al. 1, lett. c LCAT) [30]

[33] 1. La distanza tra edifici corrisponde alla distanza tra le proiezioni delle basi di facciata di due edifici.

2. La distanza tra edifici deve corrispondere almeno alla somma delle distanze al confine prescritte per ciascuno di essi.

3. Se gli edifici sono collocati su una stessa particella e se uno di essi è una piccola costruzione, la distanza prevista al paragrafo 2 è libera.

4. La distanza tra un nuovo edificio e un edificio realizzato in conformità a vecchie disposizioni legali che non osserva la distanza al confine prescritta è ridotta della distanza mancante.

(allegato 2 dell'AIHC, figura/e 7.1-7.3)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 2: Distanze (art. 59, al. 1, lett. c LCAT) [30]

[34] 1 L'allineamento è un limite di installazione delle costruzioni, dettato in particolare da motivi di urbanistica o per riservare lo spazio a impianti esistenti o progettati.

2. Un perimetro di evoluzione è una superficie edificabile delimitata nell'ambito di un piano di affettazione che può derogare alle regole delle distanze.

3. I piani regolatori, i piani speciali, i piani di quartiere e i piani di allineamento determinano, se del caso, se le sporgenze, le pertinenze, le piccole costruzioni, le costruzioni sotterranee o parzialmente sotterranee possono oltrepassare gli allineamenti e i perimetri di evoluzione; in mancanza, non è possibile alcun sconfinamento.

(allegato 2 dell'AIHC, figura/e 7.4)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 2: Distanze (art. 59, al. 1, lett. c LCAT) [30]

art. 37 [35]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 3: Ordine delle costruzioni (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)

L'ordine delle costruzioni può essere contiguo, quasi contiguo o non contiguo.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 3: Ordine delle costruzioni (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)

[36] L'ordine contigu è illustrato dallo schema seguente, sul quale figurano le prescrizioni che devono essere fissate nel piano di assetto territoriale, in un piano speciale o in un piano di quartiere, ovvero

Schema articolo 39

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 3: Ordine delle costruzioni (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)

[37] 1 L'ordine non contigu è caratterizzato dal completo distacco degli edifici e dalle distanze da osservare tra edifici e limiti di proprietà, o tra edifici situati su una stessa parcella.

2. Abrogato.

3. Purché vengano rispettate le prescrizioni sulla lunghezza degli edifici e i tipi di abitazione, le costruzioni possono essere adiacenti.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 3: Ordine delle costruzioni (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)

[38] 1 L’ordine quasi contigu è una variante dell’ordine non contiguo.

2. Può essere prescritto nei settori dove corrisponde a una tradizione urbanistica.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 4: Tipi di abitazione

[39] Gli edifici residenziali possono essere di due tipi

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di destinazione - Sezione 4: Tipi di abitazione

[40]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 5: Altezza degli edifici (art. 59), al. 2, let. c LCAT) [41] Articolo 41

[42] 1 L'altezza degli edifici è determinata nei piani di assegnazione dall'altezza totale, dall'altezza della facciata o dal numero di piani.

2. I piani di assegnazione possono sostituire l'altezza totale con una quota di altitudine massima.

3. Abrogato.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 5: Altezza degli edifici (art. 59), al. 2, let. c LCAT) [41] Articolo 41

[43]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 5: Altezza degli edifici (art. 59), al. 2, let. c LCAT) [41] Articolo 41

[44] 1 L'altezza della facciata è la maggiore altezza tra l'intersezione del piano della facciata e il piano superiore della struttura del tetto misurata a piombo rispetto alla base della facciata corrispondente.

2. Non si tiene conto delle sovrastrutture tecniche, come camini, bocche di aerazione che superano il piano superiore della struttura del tetto di al massimo 1 metro.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 5: Altezza degli edifici (art. 59), al. 2, let. c LCAT) [41] Articolo 41

[45] 1 L'altezza della facciata è la massima altezza tra l'intersezione del piano della facciata e il piano superiore della struttura del tetto, della soletta o dei parapetti, traforati o meno, misurata a piombo dalla base della facciata corrispondente.

2. Tuttavia, non si tiene conto dei parapetti, traforati o meno, che sono arretrati rispetto ai piani delle facciate di una distanza almeno equivalente alla loro altezza, calcolata dal piano superiore del pavimento finito.

3. Non si tiene conto delle sovrastrutture tecniche, come camini, bocche di ventilazione e armadi tecnici di ascensori che superano il piano superiore del pavimento finito di al massimo 2,50 metri e di al massimo 1,20 metri per i pannelli solari.

(allegato 2 dell'AIHC, figura/e 5.2)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 5: Altezza degli edifici (art. 59), al. 2, let. c LCAT) [41] Articolo 41

[46] 1 L'altezza totale è la maggiore altezza tra il punto più alto della struttura del tetto o della soletta per un tetto piano, misurata a piombo dal terreno di riferimento.

2. Non si tiene conto delle sovrastrutture tecniche, come camini, bocchette di aerazione e armadi tecnici di ascensori che superano il piano superiore del pavimento finito di al massimo 2,50 metri e di al massimo 1,20 metri per i pannelli solari.

3. Non si tiene conto dei parapetti, traforati o meno, che sono arretrati rispetto ai piani delle facciate di una distanza almeno equivalente alla loro altezza, calcolata dal piano superiore del pavimento finito.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 5.1)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 5: Altezza degli edifici (art. 59), al. 2, let. c LCAT) [41] Articolo 41

[47] 1 Il vuoto di piano è la differenza di altezza

a) tra il pavimento e il soffitto finiti, oppure;

b) tra il pavimento finito e la faccia inferiore delle travi, con distanza inferiore a 0,40 metri, quando determinano l'altezza utile.

2. Il vuoto di piano per i locali abitabili e l'altezza minima presa in considerazione per il calcolo della superficie abitabile sono definiti dal regolamento di esecuzione della legge cantonale sulle costruzioni.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 5.4)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 6: Lunghezza, Larghezza e profondità dell'edificio (art. 59), al. 2, art. c LCAT) [48]

[49] 1 La lunghezza è il lato più lungo del più piccolo rettangolo in cui si iscrive la proiezione della base della facciata.

2. La larghezza è il lato più corto del più piccolo rettangolo in cui si iscrive la proiezione della base della facciata.

3. Le pertinenze sono prese in considerazione nel calcolo della lunghezza e della larghezza.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 4.1-4.2)

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 6: Lunghezza, Larghezza e profondità dell'edificio (art. 59), al. 2, art. c LCAT) [48]

[50] 1 La profondità dell'edificio è determinata secondo lo schema previsto per l'ordine contiguo.

2. Si misura a partire da un allineamento obbligatorio o dalla base della facciata in presenza di un fronte d’impianto.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7: Piani (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51] Art. 1: Disposizioni Generali

[52] 1 I piani corrispondono ai livelli di un edificio, ad eccezione del seminterrato, delle soffitte e del sottotetto.

2. Il numero dei piani viene calcolato indipendentemente per ciascun corpo di fabbrica.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 6.1)

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7: Piani (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51] Art. 1: Disposizioni Generali

[53] 1 Il seminterrato è un livello il cui pavimento finito del piano superiore non supera l'altezza media di 1,20 metri rispetto al piede di facciata.

2. L'altezza media si misura agli angoli dell'edificio a partire dal piede di facciata fino al pavimento finito del piano superiore.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 6.2)

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7: Piani (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51] Art. 1: Disposizioni Generali

[54] I sottotetti sono un livello la cui altezza del muro dei sottotetti ammessa non è superata.

(allegato 2 dell’AIHC, figura(e) 5.3 e 6.3)

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7: Piani (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51] Art. 1: Disposizioni Generali

[55] 1 L'altezza del muro delle soffitte è la misura tra il livello del suolo grezzo delle soffitte e l'intersezione del piano di facciata e del piano superiore della struttura del tetto.

2. Essa è in media di 1,50 metri.

3. I comuni possono definire valori diversi nei siti edificati soggetti a protezione, nonché nei piani speciali e nei piani di quartiere.

(allegato 2 della LIHC, figura/e 5.3 e 6.3)

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7: Piani (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51] Art. 1: Disposizioni Generali

[56] 1 L'attico è un livello di cui almeno una facciata è arretrata di una distanza di almeno 2,50 metri rispetto al livello inferiore.

2. I comuni possono adottare prescrizioni diverse nel piano di destinazione delle zone, i piani speciali e i piani di quartiere e in particolare prescrivere un arretramento rispetto a tutte le facciate del livello inferiore o a una facciata determinata.

(allegato 2 dell’AIHC, figura/e 6.4)

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7: Piani (art. 59, al. 2, let. c LCAT) [51] Art. 1: Disposizioni Generali

[57] 1 L'altezza del piano è la differenza tra un pavimento finito e quello del piano superiore.

2. Il comune può fissare un'altezza del piano se riprende il concetto di piani per il calcolo dell'altezza degli edifici.

3. Per i locali destinati alle attività economiche al piano terra, il comune può fissare un'altezza del piano maggiorata. Se tale maggiorazione viene superata, il piano terra conta per due piani.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7a: Sistemazioni del terreno [58]

[59] Gli edifici devono essere adattati alla topografia del terreno e sono ammesse solo modifiche minori del terreno naturale.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Contenuto dei piani di assegnazione - Sezione 7a: Sistemazioni del terreno [58]

[60] 1. I pendii non possono avere un'inclinazione superiore a 34°.

2. I muri di sostegno, fino ad un'altezza di 1,20 metri rispetto al terreno naturale, possono essere realizzati al confine della proprietà.

3. I muri di sostegno con un'altezza superiore a quella fissata al comma 2 devono essere arretrati altrettanto dal confine della proprietà.

4. I proprietari possono concordare per iscritto di regolare diversamente l'inclinazione del pendio e l'altezza del muro di sostegno mediante l'implementazione di misure costruttive che garantiscano la stabilità del pendio e del muro di sostegno.

5. In ogni caso, l'insieme dei riporti sullo stesso fondo non può superare un'altezza massima rispetto al terreno naturale; tale altezza è fissata dai comuni nel piano di assetto territoriale.

6. Sono riservate le disposizioni della legge sulle strade e vie pubbliche (LRVP), del 21 agosto 1849 [61].

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Costruzioni e installazioni fuori dalla zona edificabile [62]

[63] 1 Ogni domanda motivata per le costruzioni o le installazioni al di fuori della zona edificabile è indirizzata al Consiglio comunale contestualmente alla richiesta di sanzione preliminare o definitiva.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge sulle costruzioni relative al coordinamento.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Costruzioni e installazioni fuori dalla zona edificabile [62]

Il Consiglio comunale invia il proprio parere al servizio contemporaneamente al proprio parere relativo alla richiesta di sanzione preliminare o definitiva.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Costruzioni e installazioni fuori dalla zona edificabile [62]

Le decisioni del dipartimento prese in applicazione degli articoli 62 e 63 LCAT sono notificate conformemente alle regole della coordinazione.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Costruzioni e installazioni fuori dalla zona edificabile [62]

Se il Consiglio comunale intende sottoporre un progetto alla procedura semplificata, consulta preventivamente il servizio.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4 Costruzioni e installazioni fuori dalla zona edificabile [62]

Il servizio stabilisce i moduli ufficiali necessari e li mette a disposizione degli interessati.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4A [64] Gestione delle superfici di assestamento

[65] 1 Le SDA provenienti dalle riduzioni della zona edificabile e della zona di utilizzo differito effettuate nell'ambito dell'attuazione del piano direttore cantonale sono attribuite a un conto di compensazione delle SDA.

2. Le SDA consumate durante la revisione dei piani di destinazione delle zone per la creazione dei poli di sviluppo economico cantonali e regionali, dei poli stazione, dei poli misti, dei poli residenziali e delle estensioni della zona edificabile, previsti dal piano direttore cantonale, sono compensate dalle SDA attribuite al conto di compensazione.

3. Le SDA consumate al di fuori dei casi previsti al paragrafo 2 sono compensate mediante l'attribuzione di nuove superfici equivalenti alle SDA.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4A [64] Gestione delle superfici di assestamento

[66] 1 Le SDA consumate per la creazione dei poli di sviluppo economico cantonali, dei poli ferroviari, dei poli misti e dei poli residenziali sono compensate contabilmente tramite il conto di compensazione delle SDA.

2. Le SDA consumate al di fuori dei casi previsti al comma 1 sono compensate nell'ambito di una procedura coordinata con la procedura di destinazione delle SDA alla zona edificabile.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 4A [64] Gestione delle superfici di assestamento

[67] Le compensazioni di SDA per la creazione dei poli di sviluppo economico regionale e delle aree edificabili al di fuori dei settori strategici si effettuano prioritariamente per regioni così come delimitate dai piani direttori regionali.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 5 Deroghe ai piani di allineamento - Sezione 1: Piani di allineamento comunali

1 La richiesta di deroga ai piani di allineamento comunali, scritta e motivata, è indirizzata al Consiglio comunale contemporaneamente alla domanda di sanzione preliminare o definitiva.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge sulle costruzioni relative al coordinamento.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 5 Deroghe ai piani di allineamento - Sezione 1: Piani di allineamento comunali

[68]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 5 Deroghe ai piani di allineamento - Sezione 2: Piani di allineamento cantonali

1 La richiesta di deroga ai piani di allineamento cantonali, scritta e motivata, è indirizzata al Consiglio comunale contestualmente alla richiesta di approvazione preliminare o definitiva.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge sulle costruzioni relative al coordinamento.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 5 Deroghe ai piani di allineamento - Sezione 2: Piani di allineamento cantonali

[69]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 6 Deroga allo spazio riservato alle acque [70]

[71] 1 La richiesta di deroga allo spazio riservato alle acque, scritta e motivata, è indirizzata al Consiglio comunale contestualmente alla richiesta di sanzione preventiva o definitiva.

2. Le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge sulle costruzioni relative al coordinamento sono applicabili.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 7 Scala dei piani

1 I piani di destinazione sono redatti sulla base dei piani catastali a una scala appropriata, definita in accordo con il servizio.

2. I piani di quartiere e di lottizzazione sono redatti, in linea di massima, alla scala 1:500.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 8 Zona riservata [72]

[73] La creazione di una zona riservata ai sensi dell'articolo 57 LCAT segue la procedura relativa ai piani comunali di assegnazione delle zone.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 8 Zona riservata [72]

[74]

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 9 Piani di quartiere

[75] 1 Quando un comune elabora un piano di quartiere, le spese di elaborazione da ripartire tra i proprietari sono calcolate in funzione del maggiore volume edificabile secondo il piano di quartiere.

2. Quando un comune modifica un piano di quartiere in vigore, le spese di modifica da ripartire tra i proprietari possono essere soggette a un diverso criterio di ripartizione.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 9 Piani di quartiere

1 La partecipazione dei proprietari alle spese è esigibile a decorrere dall'entrata in vigore del piano di quartiere. Il comune può richiedere anticipi in proporzione ai lavori intrapresi oppure, in casi particolari, differire la riscossione della partecipazione alle spese.

2. Quando la riscossione della partecipazione alle spese è differita, è dovuto un interesse di mora il cui tasso è stabilito dal regolamento di esecuzione della legge sulle contribuzioni dirette, del 30 novembre 1965.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione del territorio - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 9 Piani di quartiere

[76] 1 Affinché il Consiglio comunale possa rinunciare al piano di quartiere, il concorso di progetti deve rispettare i regolamenti 142 e 143 relativi ai concorsi di progetto della Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA).

2. Il programma di concorso menziona l'intenzione di rinunciare all'elaborazione di un piano di quartiere e indica le regole vincolanti da rispettare in materia di pianificazione territoriale e costruzioni.

3. Prima della pubblicazione del concorso, esso sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale e al parere del dipartimento; in caso di approvazione, il Consiglio comunale dichiara di rinunciare provvisoriamente all'elaborazione di un piano di quartiere con riserva di quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

4. Durante l'inchiesta pubblica della domanda di permesso di costruire, viene indicata l'intenzione di rinunciare all'elaborazione di un piano di quartiere.

5. Al termine della procedura del permesso di costruire, il Consiglio comunale si pronuncia sulla rinuncia definitiva all'elaborazione del piano di quartiere e notifica la sua decisione contestualmente a quella relativa al permesso di costruire.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 10 Attrezzature, Contributi e Tasse

1. Sono in particolare presi in considerazione per il calcolo del contributo le spese sostenute

a) per la redazione dei progetti;

b) per la gestione dei progetti;

c) per l'acquisizione dei terreni o di altri diritti immobiliari necessari all'esecuzione dei progetti, compreso il valore di mercato delle superfici già appartenenti al comune;

d) per gli interessi sui prestiti per la costruzione;

e) per le costruzioni propriamente dette su dominio pubblico, quali strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, canalizzazioni, recinzioni.

2. Le sovvenzioni ricevute per i progetti e la loro esecuzione devono essere detratte dalle spese prima di fissare il contributo alle spese di equipaggiamento.

3. I contributi che non sono pagati entro la scadenza del termine di pagamento o che sono differiti sono soggetti a interessi moratori, il cui tasso è quello fissato dal regolamento di esecuzione della legge sulle contribuzioni dirette, del 30 novembre 1965 [77].

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 10 Attrezzature, Contributi e Tasse

[78] 1 La zona edificabile è attrezzata secondo il principio dell'utilizzo misurato del suolo.

2. Le vie d'accesso sono predisposte in modo da tener conto

e) dei trasporti pubblici.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 10 Attrezzature, Contributi e Tasse

[79]

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 11 Oneri [80]

[81] Le decisioni del dipartimento sono soggette a un emolumento da 100 a 5'000 franchi a carico del richiedente.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 11 Oneri [80]

[82] 1 Il preavviso del dipartimento e dei suoi servizi riguardante le revisioni generali dei piani comunali di destinazione delle zone e dei piani di allineamento è soggetto a un emolumento forfettario a carico del comune di 500 franchi per pratica.

2. Gli altri preavvisi del dipartimento e dei suoi servizi sono soggetti a un emolumento a carico del comune di un importo massimo di 25.000 franchi calcolato conformemente agli articoli 71b a 71f.

3. I preavvisi relativi alla prevenzione e difesa contro gli incendi e gli elementi naturali stabiliti nell'ambito dei casi previsti agli articoli 71a, comma 2, e 71b a 71f del presente regolamento prevedono in tutti i casi un emolumento aggiuntivo a carico del comune secondo la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

4. Il comune può riversare l’emolumento sui proprietari.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 11 Oneri [80]

[83] 1 L'emolumento è calcolato in base a una tassa di base di 500 franchi per dossier e di 0,50 franchi per m² di superficie edificabile inclusa nel piano di quartiere.

2. Copre le prestazioni usuali del servizio per l'esame di un piano di quartiere, dai primi contatti fino al parere preliminare del dipartimento, ovvero l'elaborazione e la redazione del parere preliminare e un massimo di tre riunioni con il servizio.

3. Per ogni prestazione aggiuntiva rispetto a quelle definite al comma 2, è dovuto un emolumento supplementare secondo il tempo impiegato, conformemente al decreto relativo alla tariffa oraria degli emolumenti.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 11 Oneri [80]

[84] 1 L'emolumento è calcolato sulla base di una tassa di base di un importo di 500 franchi per fascicolo, a cui si aggiunge un importo corrispondente a

a) 2 franchi per m² di superficie di vendita, per i centri commerciali fino a 2’499 m² di superficie di vendita;

b) 4 franchi per m² di superficie di vendita, per i centri commerciali con più di 2’500 m² di superficie di vendita;

c) 100 franchi per box per cavalli, per i piani speciali riguardanti i maneggi;

d) 1% delle garanzie depositate, per i piani di estrazione, da versare non appena le garanzie da depositare sono note;

e) 0,50 franchi per m² di superficie edificabile, per tutti gli altri piani speciali.

2. Copre le prestazioni usuali del servizio per l'esame di un piano speciale, dai primi contatti fino al parere preliminare del dipartimento, vale a dire l'elaborazione e la redazione del parere preliminare e tre riunioni al massimo con il servizio.

3. Per ogni prestazione aggiuntiva rispetto a quelle definite al capoverso 2, è dovuto un emolumento complementare in base al tempo dedicato, conformemente al decreto relativo al tariffario orario degli emolumenti.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 11 Oneri [80]

[85] 1 Per le modifiche dei piani, l'onorario è calcolato in base al tempo impiegato, conformemente all'ordinanza relativa alla tariffa oraria degli onorari.

2. Lo stesso vale per le modifiche dei piani in corso di procedimento e dopo opposizioni.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 11 Oneri [80]

[86] 1 L'onorario è calcolato conformemente alla legislazione in materia di costruzioni a meno che l'onorario calcolato secondo gli articoli da 71 a 71d del presente regolamento sia più elevato.

2. Se l'onorario calcolato secondo gli articoli da 71 a 71d del presente regolamento è più elevato rispetto a quello calcolato conformemente alla legislazione in materia di costruzioni, è quest'ultimo che si applica.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 11 Oneri [80]

[87] 1 L'avviso preliminare del dipartimento e dei suoi servizi riguardante i piani di destinazione cantonali e le loro modifiche è soggetto a una tassa a carico del comune unicamente nei casi previsti all'articolo 16, lettera e della LCAT.

2. La tassa è calcolata in base al tempo dedicato, conformemente al decreto relativo alla tariffa oraria delle tasse.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

Le partecipazioni del fondo sono concesse in applicazione dell'articolo 41 LCAT dal Consiglio di Stato.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[88] 1 Il fondo per l'assetto territoriale può sovvenzionare le spese imposte ai comuni nell'ambito delle procedure di espropriazione materiale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 41, lettera a LCAT, quando

a) il cantone sia stato debitamente chiamato in causa davanti alla commissione;

b) la richiesta non riguardi particelle per le quali il cantone abbia escluso la sua partecipazione in caso di espropriazione materiale.

2. Quando le spese per l'indennizzo dei casi di espropriazione materiale siano concordate tra il cantone, i comuni e i proprietari nell'ambito di un contratto di diritto amministrativo ai sensi dell'articolo 36a LCAT, la sovvenzione copre al massimo il 25% dell'indennizzo.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[89] 1. Le domande di sovvenzione devono essere indirizzate al servizio al momento del ricevimento della richiesta di indennità.

2. Se la domanda è approvata dal dipartimento, viene trasmessa al Consiglio di Stato che determina l'importo della sovvenzione e stabilisce le modalità del suo versamento.

3. L'importo è versato nelle mani del comune che richiede la sovvenzione, previa presentazione delle fatture.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[90] 1 Gli interessi possono essere presi in carico, ai sensi dell'articolo 41, lettera b, LCAT, quando

a) l'acquisto di fondi, situati nel raggio usuale di attività, permette di consolidare l'impresa agricola, senza compromettere gli obiettivi del diritto fondiario rurale, in particolare quelli relativi all'accaparramento di terre e allo smembramento di interi patrimoni;

b) il prezzo di acquisto del fondo non eccede otto volte il valore di reddito stabilito secondo la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991;

c) il richiedente impegna le proprie risorse finanziarie tanto quanto lo si può ragionevolmente attendere;

d) abrogata.

2. La richiesta è presentata presso il servizio dell'agricoltura prima della conclusione della transazione immobiliare e poi trasmessa al servizio della pianificazione territoriale per parere prima che il Consiglio di Stato stabilisca l'importo della sovvenzione e fissi le modalità della sua erogazione.

3. Il servizio dell'agricoltura informa regolarmente il servizio della pianificazione territoriale delle somme impiegate per la presa in carico degli interessi.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

1. La parte dei prestiti che può beneficiare di una copertura degli interessi è quella che supera l'onere massimo, ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sul diritto fondiario rurale, del 4 ottobre 1991, fino a concorrenza della metà del prezzo di acquisizione ammesso ai termini dell'articolo 7.2., lettera b, del regolamento.

2. I prestiti, garantiti da un diritto di pegno sotto forma di ipoteca, saranno ammortizzati con annualità equivalenti almeno alla quindicesima parte del capitale originario.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

1 La cessazione della presa in carico degli interessi avviene al più tardi

b) in caso di alienazione totale o parziale dell'azienda agricola a un terzo.

2. In caso di miglioramento sensibile della situazione finanziaria del beneficiario, l'aiuto può essere revocato anticipatamente e gli interessi ai tassi usuali possono essergli richiesti in tutto o in parte per il periodo durante il quale ha beneficiato dell'aiuto.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[92] Il fondo è gestito dal servizio.

2. Il patrimonio del fondo è amministrato dal servizio finanziario.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[93] Gli studi relativi ai piani regolatori regionali, intercomunali o di comuni fusi possono beneficiare di una sovvenzione fino al 50% delle spese sostenute dai comuni, ma al massimo di 50.000 franchi per progetto.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[94] 1 Nella misura in cui siano stati preceduti da una pianificazione direttiva regionale, intercomunale o di comuni fusi, gli studi relativi ai piani di assetto comunali, intercomunali o regionali possono essere oggetto di una sovvenzione.

2. La sovvenzione per i piani di assetto comunali, intercomunali o regionali può arrivare fino al 20% delle spese sostenute, ma al massimo 20.000 franchi.

3. Nei casi eccezionali, come in caso di fusione di comuni, l'aiuto può essere aumentato fino a 50.000 franchi.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[95] 1 Le domande di sovvenzione per i casi previsti agli articoli 77 e 77a devono essere indirizzate al servizio accompagnate da un budget e uno studio preliminare effettuato da un mandatario professionista qualificato prima dell'inizio degli studi veri e propri.

2. Se il budget e lo studio preliminare sono approvati dal dipartimento, la domanda di sovvenzione è trasmessa al Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato determina l'ammontare della sovvenzione tenendo conto, in particolare

b) della superficie e della popolazione dell'ente interessato dalla misura di pianificazione;

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[96] 1 Gli importi stabiliti dal Consiglio di Stato sono versati esclusivamente previa presentazione delle fatture saldate dal richiedente la sovvenzione e dopo la sanzione del Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato determina le altre modalità di erogazione della sovvenzione e in particolare il termine entro cui la revisione del piano di sistemazione deve essergli sottoposta per la sanzione. Il mancato rispetto del termine fissato dal Consiglio di Stato può comportare la revoca della sovvenzione.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[97] 1 I concorsi, ai sensi dell'articolo 15 della legge cantonale sui mercati pubblici, del 23 marzo 1999, così come i mandati di studio paralleli, possono essere oggetto di una sovvenzione fino al 30% dei costi sostenuti, ma per un massimo di 50.000 franchi per progetto, se perseguono un obiettivo di valorizzazione dello spazio urbano.

2. In casi eccezionali, il sostegno può essere oggetto di un accordo ed essere più elevato.

7 Opere pubbliche - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 12 Fondo cantonale per la pianificazione territoriale

[98] 1 Gli importi stabiliti dal Consiglio di Stato sono versati unicamente previa presentazione delle fatture saldate da parte del richiedente la sovvenzione e dopo la consegna del rapporto finale della giuria o della commissione di esperti.

2. Per il resto, si applica la procedura di sovvenzionamento dei piani direttori e dei piani di gestione urbanistica.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 13 Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento si applica ai piani di assegnazione indipendentemente dalla data della loro adozione.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 13 Disposizioni transitorie e finali

Il regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento del territorio (RELOT), del 1° aprile 1992 [99], è abrogato.

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 13 Disposizioni transitorie e finali Disposizione transitoria alla modifica del 30 marzo 2009 [100] Disposizioni transitorie alla modifica del 14 dicembre 2016 [101] Disposizioni transitorie alla modifica del 6 maggio 2019 [103]

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1997.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

L'altezza al colmo del regolamento di esecuzione della legge cantonale sull'ordinamento territoriale del 16 ottobre 1996 resta applicabile ai piani di quartiere e ai piani speciali entrati in vigore prima dell'adozione del presente decreto.

Schema articoli 18 a 37

Fino all'entrata in vigore dell'adattamento dei piani di destinazione cantonali e comunali, derivante dalla legge che adatta la legislazione cantonale all'accordo intercantonale che armonizza la terminologia nel campo delle costruzioni (AIHC), del 6 novembre 2012, l'articolo 51, comma 1, del regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento territoriale (RELCAT), del 16 ottobre 1996, resta applicabile nella sua versione modificata e riprodotta qui di seguito.

INDICE

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →