Art. 92 Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LCPT), del 2 ottobre 1991
Art. 92 Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LCPT), del 2 ottobre 1991
[125] 1. Quando il piano è stato approvato preliminarmente dal dipartimento, è sottoposto al voto del Consiglio generale.
2. L'atto di adozione ha l'effetto di vietare qualsiasi modifica ai luoghi interessati fino a quando il piano non sarà soggetto a una decisione definitiva.
3. Tuttavia, a condizione che la procedura di sanzione segua il suo corso normale, il Consiglio comunale può autorizzare costruzioni conformi al nuovo piano.
4. In caso di revisione generale del piano di assegnazione, il Consiglio comunale può autorizzare costruzioni in applicazione del vecchio piano se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative
a) l'avviso di messa in pubblica inchiesta della domanda di permesso di costruire o di sanzione preliminare è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale prima del voto del Consiglio generale;
b) la parcella è assegnata dal nuovo piano a una zona residenziale, a una zona mista o a una zona di attività economiche;
c) il rilascio del permesso di costruzione non danneggia un interesse pubblico rilevante.