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Art. 64 Legge cantonale sull'assetto del territorio (LCAT), del 2 ottobre 1991

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 3 Disposizioni comunali di pianificazione territoriale [65] Generalità Piano di pianificazione locale [69] - Sezione 2
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Art. 64 Legge cantonale sull'assetto del territorio (LCAT), del 2 ottobre 1991

Il dipartimento può obbligare il proprietario a demolire o modificare a sue spese qualsiasi costruzione o installazione realizzata senza la sua approvazione o in violazione della sua decisione.

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