701.0
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CH-NE
Art. 39 Legge cantonale sull'assetto territoriale (LCAT), del 2 ottobre 1991 - Indennizzo
7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2 Disposizioni cantonali di pianificazione territoriale [13] Considerazioni generali Contenuto del piano direttore Riorganizzazione particellare, rettifica dei confini, **espropriazione e liberazione delle servitù [39] Indennizzo**, contributo e indennizzo - Sezione 5
Art. 39 Legge cantonale sull'assetto territoriale (LCAT), del 2 ottobre 1991 - Indennizzo · Indennizzo
[61] 1 In caso di espropriazione materiale, un'equa indennità è concessa in applicazione della legge sull'espropriazione per cause di pubblica utilità.
2. Il comune, il cantone e il proprietario del fondo possono concordare l'indennità tramite un contratto di diritto amministrativo.
3. Per beneficiare di una sovvenzione dal fondo per la pianificazione territoriale, il contratto deve essere approvato dal dipartimento.
4. L'articolo 84 si applica per il resto.
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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
TA.2002.84 · ne (art.39, 84 ss LCAT)
Property Owners v. Municipality Regarding Zoning Modification and Prior Administrative Decision
Cited in reasoning regarding the possibility for appellants to seek compensation for a material expropriation, although the outcome of the appeal was not based on this provision.