Art. 37 Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LCPT), del 2 ottobre 1991
Art. 37 Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LCPT), del 2 ottobre 1991
[56] 1 Dopo la consultazione del comune, il dipartimento fissa il termine di esazione tenendo conto delle necessità in terreni edificabili e della possibilità di utilizzare il fondo.
2. L'esazione è differita o scaglionata per un massimo di 10 anni nei seguenti casi
a) quando il fondo è già ampiamente edificato e ospita la residenza principale del suo proprietario;
b) su richiesta di un proprietario che giustifica circostanze particolari.
3. Tuttavia, essa avviene al più tardi
a) in caso di alienazione del fondo; si reputa alienazione qualsiasi atto giuridico che possa dare luogo all'applicazione di un'imposta sui guadagni immobiliari ai sensi degli articoli 57 e 58 della legge sulle contribuzioni dirette (LCdir), del 21 marzo 2000 [57], anche se quest'ultima è differita;
b) al momento della costruzione sul fondo, cioè entro i 12 mesi che seguono l'entrata in vigore del permesso di costruzione rilasciato per la prima costruzione autorizzata sul fondo considerato.
4. In caso di alienazione parziale o di uno scaglionamento della costruzione sul fondo, il contributo è dovuto in proporzione alle superfici alienate o costruite.
5. Il dipartimento può differire l'esazione del contributo o concedere un piano di pagamento con o senza interessi di mora mediante contratto di diritto amministrativo alle seguenti condizioni alternative
b) la costruzione è ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà del debitore.
6. In caso di ritardo nel pagamento, il credito genera interessi al tasso del 5% annuo a partire dall'esigibilità del credito.