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Art. 37 Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LCPT), del 2 ottobre 1991

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni - 70 Pianificazione territoriale - 701 Disposizioni generali - CAPITOLO 2 Disposizioni cantonali di pianificazione territoriale [13] Considerazioni generali Contenuto del piano direttore Riorganizzazione particellare, rettifica dei confini, **espropriazione e liberazione delle servitù [39] Indennizzo**, contributo e indennizzo - Sezione 5
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Art. 37 Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LCPT), del 2 ottobre 1991

[56] 1 Dopo la consultazione del comune, il dipartimento fissa il termine di esazione tenendo conto delle necessità in terreni edificabili e della possibilità di utilizzare il fondo.

2. L'esazione è differita o scaglionata per un massimo di 10 anni nei seguenti casi

a) quando il fondo è già ampiamente edificato e ospita la residenza principale del suo proprietario;

b) su richiesta di un proprietario che giustifica circostanze particolari.

3. Tuttavia, essa avviene al più tardi

a) in caso di alienazione del fondo; si reputa alienazione qualsiasi atto giuridico che possa dare luogo all'applicazione di un'imposta sui guadagni immobiliari ai sensi degli articoli 57 e 58 della legge sulle contribuzioni dirette (LCdir), del 21 marzo 2000 [57], anche se quest'ultima è differita;

b) al momento della costruzione sul fondo, cioè entro i 12 mesi che seguono l'entrata in vigore del permesso di costruzione rilasciato per la prima costruzione autorizzata sul fondo considerato.

4. In caso di alienazione parziale o di uno scaglionamento della costruzione sul fondo, il contributo è dovuto in proporzione alle superfici alienate o costruite.

5. Il dipartimento può differire l'esazione del contributo o concedere un piano di pagamento con o senza interessi di mora mediante contratto di diritto amministrativo alle seguenti condizioni alternative

b) la costruzione è ritardata per ragioni indipendenti dalla volontà del debitore.

6. In caso di ritardo nel pagamento, il credito genera interessi al tasso del 5% annuo a partire dall'esigibilità del credito.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

CDP.2013.44 · ne (Art. 37 al. 1 LCAT)
Municipality's Challenge to Betterment Levy Dismissed on Prescription and Procedural Grounds
Cited by the appellant regarding the consultation of the municipality, although the court found this provision did not grant specific guarantees beyond general principles in this case.